§ 5.5.155 - L.R. 30 giugno 2021, n. 20.
Città veneta della cultura.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.5 informazione e cultura
Data:30/06/2021
Numero:20


Sommario
Art. 1.  Istituzione del titolo Città veneta della cultura.
Art. 2.  Programma per la Città veneta della cultura.
Art. 3.  Commissione regionale per l’assegnazione del titolo Città veneta della cultura.
Art. 4.  Provvedimento di attuazione.
Art. 5.  Norma finanziaria.
Art. 6.  Entrata in vigore.


§ 5.5.155 - L.R. 30 giugno 2021, n. 20.

Città veneta della cultura.

(B.U. 2 luglio 2021, n. 88)

 

Art. 1. Istituzione del titolo Città veneta della cultura.

1. La Regione del Veneto, ai sensi dell’articolo 8, comma 3, della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto” e coerentemente con le finalità di cui all’articolo 3, comma 1, lettere b), d), e), f) e g), della legge regionale 16 maggio 2019, n. 17 “Legge per la cultura”, sostiene e valorizza l’autonoma capacità progettuale dei comuni del Veneto in ambito culturale, la valorizzazione e la fruizione del loro patrimonio culturale materiale e immateriale, la crescita del turismo e degli investimenti nel territorio, la conservazione dell’identità, la creatività, l’innovazione, la crescita economica e sociale del territorio.

2. Per le finalità di cui al comma 1, con decreto del Presidente della Regione è conferito annualmente il titolo di Città veneta della cultura al comune, o ai comuni in forma associata, purché contigui territorialmente, o alle unioni di comuni.

 

     Art. 2. Programma per la Città veneta della cultura.

1. Il riconoscimento del titolo di cui all’articolo 1, comma 2, è attribuito in virtù di un programma per la Città veneta della cultura presentato dai soggetti di cui all’articolo 1, comma 2, anche in collaborazione con enti, associazioni o fondazioni della cultura e dello spettacolo, costituito da progetti ed iniziative che perseguono i seguenti obiettivi:

a) valorizzare i beni culturali e paesaggistici del territorio;

b) migliorare l’offerta culturale e rafforzare i collegamenti del settore culturale con gli altri settori;

c) incrementare i servizi rivolti ai turisti;

d) aumentare la visibilità delle città a livello nazionale ed internazionale mediante la cultura;

e) promuovere lo sviluppo delle imprese culturali e creative e le relative filiere produttive;

f) ampliare l’accesso e la partecipazione alla cultura anche attraverso l’uso delle tecnologie per un maggiore coinvolgimento dei giovani;

g) rafforzare la coesione e l’inclusione sociale della comunità;

h) favorire processi di rigenerazione e riqualificazione urbana;

i) promuovere una cultura della progettazione integrata e della pianificazione strategica;

l) perseguire risultati sostenibili quali parte integrante dello sviluppo culturale, economico e sociale a lungo termine della città.

2. La Giunta regionale concorre, con concessione di contributi, alla realizzazione dei progetti e delle iniziative del programma.

 

     Art. 3. Commissione regionale per l’assegnazione del titolo Città veneta della cultura.

1. In sede di prima istituzione e ad ogni rinnovo di legislatura, con decreto del Presidente della Regione è nominata la Commissione regionale per la valutazione delle candidature presentate, ai fini dell’assegnazione del titolo di Città veneta della cultura.

2. La Commissione è presieduta dall’assessore regionale competente in materia di cultura o da un suo delegato e include, tra i suoi componenti, esperti aventi comprovata competenza nel settore della cultura e della valorizzazione territoriale e turistica.

3. I componenti della Commissione, nominati con decreto del Presidente della Regione, operano a titolo gratuito, non devono aver avuto rapporti di collaborazione, nei due anni antecedenti la costituzione della Commissione, con i comuni che hanno presentato domanda di candidatura e non devono trovarsi in condizione di conflitto d’interesse rispetto ai comuni stessi.

4. Della Commissione fanno, altresì, parte il presidente della commissione consiliare competente in materia di cultura e due consiglieri regionali indicati dalla stessa, di cui uno in espressione della minoranza consiliare.

 

     Art. 4. Provvedimento di attuazione.

1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere della commissione consiliare, che si esprime entro trenta giorni decorsi i quali si prescinde dal parere, definisce:

a) la composizione e le modalità di funzionamento della Commissione di cui all’articolo 3;

b) le modalità di presentazione delle candidature da parte dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 2;

c) il sistema di valutazione per il conferimento del titolo annuale di Città veneta della cultura, tenendo conto della rispondenza del programma di cui all’articolo 2 ai seguenti requisiti, oltre a quelli definiti dal bando:

1) ampiezza e diversità delle attività proposte e loro coerenza con le finalità di legge;

2) grado di coordinamento tra i settori culturale, economico e sociale;

3) capacità di combinare il patrimonio culturale locale e le forme d’arte tradizionali con espressioni culturali nuove;

4) partecipazione di enti, associazioni o fondazioni della cultura e dello spettacolo regionali o locali, esperti ed artisti all’ideazione e all’attuazione del programma;

5) adeguatezza del piano economico finanziario, in relazione ai progetti ed alle iniziative oggetto del programma [1];

6) coinvolgimento della società civile nella preparazione della candidatura e nella realizzazione del programma;

7) legame con il settore dell’istruzione e partecipazione delle scuole;

8) strategia di marketing e comunicazione globale;

9) realizzazione di opere ed infrastrutture di pubblica utilità destinate a permanere sul territorio a servizio della collettività;

d) criteri per l’assegnazione di contributi di cui all’articolo 2, comma 2;

e) modalità di monitoraggio del rispetto dell’attuazione del programma.

 

     Art. 5. Norma finanziaria.

1. Agli oneri correnti derivanti dall’applicazione della presente legge, quantificati in euro 100.000,00 per l’esercizio 2021, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti”, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all’articolo 6, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 41 allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2021-2023.

2. Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati dalle rispettive leggi di bilancio, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione” e successive modificazioni.

 

     Art. 6. Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


[1] Numero così sostituito dall'art. 1 della L.R. 19 settembre 2023, n. 25.