Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.5 informazione e cultura |
Data: | 19/09/2023 |
Numero: | 25 |
Sommario |
Art. 1. Modifica all’articolo 4 della legge regionale 30 giugno 2021, n. 20 “Città veneta della cultura”. |
Art. 2. Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 4 novembre 2022, n. 25 “La Grande Guerra infinita: Collaborazione istituzionale col MEVE, attivazione della rete delle OGD e del club di prodotto dei [...] |
Art. 3. Modifica all’articolo 13 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”. |
Art. 4. Abrogazione del comma 8 dell’articolo 35 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”. |
Art. 5. Modifiche alla legge regionale 24 dicembre 1999, n. 59 “Nuove disposizioni in materia di intervento regionale per l’ampliamento, |
Art. 6. Clausola di neutralità finanziaria. |
Art. 7. Entrata in vigore. |
§ 5.5.162 - L.R. 19 settembre 2023, n. 25.
Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2023 in materia di cultura, turismo ed edilizia scolastica.
(B.U. 22 settembre 2023, n. 125)
CAPO I
Disposizioni in materia di cultura
Art. 1. Modifica all’articolo 4 della
1. Il numero 5 della lettera c) del comma 1 dell’articolo 4 della
“5) adeguatezza del piano economico finanziario, in relazione ai progetti ed alle iniziative oggetto del programma;”.
Art. 2. Modifiche all’articolo 3 della
1. Al comma 4 dell’articolo 3 della
CAPO II
Disposizioni in materia di turismo
Art. 3. Modifica all’articolo 13 della
1. Dopo il comma 5 dell’articolo 13 della
“5 bis. Decorso un periodo di dodici mesi consecutivi senza che i soggetti di cui al comma 5 abbiano comunicato alla Giunta regionale i dati delle presenze turistiche, la Giunta regionale procede d’ufficio alla chiusura della posizione anagrafica delle strutture ricettive nel SIRT, secondo le modalità previste dal provvedimento di cui al comma 3.”.
Art. 4. Abrogazione del comma 8 dell’articolo 35 della
1. Il comma 8 dell’articolo 35 della
CAPO III
Disposizioni in materia di edilizia scolastica
Art. 5. Modifiche alla
completamento e sistemazione di edifici scolastici per le scuole materne elementari e medie”.
1. Dopo l’articolo 3 della
“Art. 3 bis. Interventi straordinari.
1. Al fine di assicurare la fruibilità degli edifici scolastici di cui all’articolo 1, in casi di particolare urgenza e indifferibilità dettati da esigenze di tutela della salute pubblica e/o della pubblica incolumità, anche qualora riguardino l’eliminazione di barriere architettoniche, la Giunta regionale può prevedere di intervenire a favore dei soggetti di cui all’articolo 2 e, a valere sulle disponibilità della presente legge, per la realizzazione di interventi finalizzati a garantire la continuità scolastica.
2. La Giunta, garantendo in ogni caso il rispetto dei principi di trasparenza e di parità di trattamento, individua i criteri per la qualificazione del ricorrere dei presupposti di cui agli interventi del presente articolo, su cui entro trenta giorni, termine decorso il quale si prescinde dal parere, si esprime la competente commissione.”.
CAPO IV
Disposizioni finali
Art. 6. Clausola di neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.
Art. 7. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.