§ 1.4.246 - Decreto Presidenziale 26 maggio 2021, n. 14.
Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 2, commi 3 e 4, della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, per l'individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza della Segreteria generale della Presidenza della Regione. Revisione biennale delle Tabelle "A" e "B" allegate al Decreto Presidenziale 10 maggio 2016, n. 10.
(G.U.R. 2 luglio 2021, n. 28 - S.O. n. 40)
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Visto lo Statuto della Regione;
Viste la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il Decreto Presidenziale 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";
Visto il Decreto Presidenziale 18 gennaio 2013, n. 6, recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.
Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al Decreto Presidenziale 5 dicembre 2009, n. 12, e successive modifiche ed integrazioni";
Visto il Decreto Presidenziale 27 giugno 2019, n. 12, recante "Regolamento di attuazione del Titolo 11 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del Decreto Presidenziale 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni";
Vista la legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, recante "Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa", che abroga e sostituisce la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10;
Visto, in particolare, l'art. 2, comma 3, della citata legge regionale n. 7/2019, il quale dispone che: "Con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale competente, le amministrazioni regionali individuano i termini, non superiori a sessanta giorni, entro i quali deve essere concluso il procedimento...";
Visto, altresì, l'art. 2, comma 4, della citata legge regionale n. 7/2019, il quale dispone che: "Nei casi in cui, tenuto conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, siano indispensabili termini maggiori di quelli indicati nel comma 3 per la conclusione del procedimento, gli stessi sono individuati con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale competente di concerto con l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica. I termini previsti non possono comunque superare i centocinquanta giorni...";
Visto il Decreto Presidenziale 23 gennaio 2012, n. 10 "Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 2, commi 2-bis e 2-ter della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche e integrazioni, per l'individuazione dei termini dei procedimenti amministrativi di competenza della Segreteria generale della Presidenza della Regione siciliana";
Vista la D.G.R. n. 209 del 21 giugno 2012, con la quale è stato apprezzato il "Piano regionale per la semplificazione amministrativa e normativa 2012" che, fra l'altro, prevede la revisione biennale dei procedimenti amministrativi e dei regolamenti adottati ai sensi dell'art. 2, commi 2-bis e 2-ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, come modificato ed integrato dall'art. 2 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5;
Visto il Decreto Presidenziale 10 maggio 2016, n. 10"Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 2, commi 2-bis e 2-ter,legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche e integrazioni, per l'individuazione dei termini dei procedimenti amministrativi di competenza della Segreteria generale della Presidenza della Regione siciliana", che sostituisce il citato Decreto Presidenziale 23 gennaio 2012, n. 10;
Vista la direttiva assessoriale prot. n. 45092 del 17 aprile 2018, con la quale l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica ha dato istruzioni alle strutture regionali in merito ai criteri e alle modalità da seguire nell'ambito dell'attività di revisione biennale dei procedimenti amministrativi;
Vista la direttiva assessoriale n. 102093 del 13 settembre 2019, con la quale l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica ha, tra l'altro, precisato che le procedure di revisione in itinere dovranno tenere conto, oltreché della legge regionale n. 7/2019 anche delle novità introdotte dal citato Decreto Presidenziale n. 12/2019;
Preso atto dell'avvenuta revisione dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza delle strutture della Segreteria generale della Presidenza della Regione svolta in coerenza ai principi ed ai criteri della semplificazione dei procedimenti amministrativi;
Vista la Tabella "A" allegata al presente regolamento con la quale si procede, ai sensi del citato articolo 2, comma 3, della legge regionale n. 7/2019, alla revisione dei procedimenti amministrativi di competenza della Segreteria generale della Presidenza della Regione siciliana, con relativi termini di conclusione superiori a 30 giorni e non maggiori di 60 giorni, in sostituzione dei procedimenti amministrativi di cui all'allegato "A" al Decreto Presidenziale 10 maggio 2016, n. 10;
Vista la Tabella "B" allegata al presente regolamento con la quale si procede, ai sensi del citato articolo 2, comma 4, della legge regionale n. 7/2019, alla revisione dei procedimenti amministrativi di competenza della stessa Segreteria generale, con relativi termini di conclusione superiori a 60 giorni e non maggiori di 150 giorni, in sostituzione dei procedimenti amministrativi di cui all'allegato "B" al Decreto Presidenziale 10 maggio 2016, n. 10;
Vista la relazione illustrativa allegata allo schema di decreto;
Vista la nota prot. n. 87602 del 30 settembre 2020, con la quale è stato espresso il concerto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, richiesto dalla legge regionale n. 7/2019 in relazione ai procedimenti di cui alla Tabella "B", per i quali sono stati fissati termini superiori a 60 giorni e non maggiori di 150 giorni;
Visto il parere dell'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione siciliana reso con nota prot. n. 19143 del 23 ottobre 2020, sullo schema di regolamento di revisione biennale delle Tabelle "A" e "B" relative ai tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza della Segreteria generale;
Visto il parere n. 404/2020 del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, Sezione consultiva, reso nell'adunanza del 15 dicembre 2020;
Vista la D.G.R. n. 196 del 28 aprile 2021;
Emana il seguente regolamento
Art. 1. Oggetto.
1. Con il presente regolamento, in esito alla revisione biennale dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza della Segreteria generale della Presidenza della Regione siciliana, sono adottate le allegate tabelle "A" e "B", che sostituiscono le tabelle "A" e "B" allegate al Decreto Presidenziale 10 maggio 2016, n. 10.
2. Restano ferme le disposizioni del Decreto Presidenziale 10 maggio 2016, n. 10.
Art. 2. Disciplina transitoria e norme finali.
1. I termini previsti nelle nuove tabelle "A" e "B" si applicano ai procedimenti che avranno inizio a partire dal giorno della entrata in vigore del presente regolamento. Ai procedimenti già iniziati a tale data, continuano ad applicarsi i termini previsti nelle previgenti tabelle "A" e "B".
2. Il presente regolamento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito istituzionale della Regione ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta.
ALLEGATO A
ALLEGATO B