§ 5.2.284 - L.R. 11 agosto 2021, n. 16.
Assestamento del bilancio per l'esercizio finanziario 2021 e del bilancio pluriennale 2021/2023 ai sensi dell'articolo 50, comma 3 bis, del decreto [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.2 norme finanziarie e di bilancio
Data:11/08/2021
Numero:16


Sommario
Art. 1.  Fondo di cassa al 1° gennaio 2021
Art. 2.  Rideterminazione residui attivi e passivi
Art. 3.  Saldo finanziario al 31 dicembre 2020
Art. 4.  Debito autorizzato e non contratto
Art. 5.  Variazioni al bilancio previsionale pluriennale 2021-2023
Art. 6.  Modifiche alla legge regionale n. 4 del 2021, alla legge regionale n. 9 del 2021, alla legge regionale n. 5 del 2016 e ulteriori disposizioni in materia di concessione di provvidenze, agevolazioni e [...]
Art. 7.  Allegati alla legge di assestamento
Art. 8.  Entrata in vigore


§ 5.2.284 - L.R. 11 agosto 2021, n. 16.

Assestamento del bilancio per l'esercizio finanziario 2021 e del bilancio pluriennale 2021/2023 ai sensi dell'articolo 50, comma 3 bis, del decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modifiche ed integrazioni, e disposizioni varie.

(B.U. 12 agosto 2021, n. 47 - S.O.)

 

Art. 1. Fondo di cassa al 1° gennaio 2021

1. Il Fondo di cassa al 1° gennaio 2021 è confermato in euro 1.432.078.437,83, in conformità con il rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2020 approvato con deliberazione della Giunta regionale del 30 giugno 2021, n. 25/8.

 

     Art. 2. Rideterminazione residui attivi e passivi

1. I dati presunti dei residui attivi e passivi riportati rispettivamente nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2021, sono rideterminati in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2020 approvato con deliberazione della Giunta regionale del 30 giugno 2021, n. 25/8.

2. Le differenze tra l'ammontare dei residui definitivi determinati nel rendiconto 2020 e l'ammontare dei residui presunti riportato nello stato di previsione del bilancio per l'esercizio finanziario 2021 sono rappresentate negli allegati 1 e 2 alla presente legge, con evidenza separata per le entrate e per le spese.

 

     Art. 3. Saldo finanziario al 31 dicembre 2020

1. Il risultato della gestione al 31 dicembre 2020 è quantificato in euro 1.728.176.176,28. L'ammontare delle quote accantonate e vincolate applicabili alla competenza 2021 è pari rispettivamente ad euro 1.113.008.839,75 e ad euro 816.022.371,09, per un totale di euro 1.929.031.210,84.

2. Per effetto degli accantonamenti e dei vincoli, il risultato di amministrazione dell'esercizio 2020 è rideterminato in disavanzo per euro 200.855.034,56.

 

     Art. 4. Debito autorizzato e non contratto

1. In conformità con il rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2020 approvato con deliberazione della Giunta regionale del 30 giugno 2021, n. 25/8, la quota del disavanzo di amministrazione derivante da debito autorizzato e non contratto è rideterminata in euro 12.362.362,63.

2. L'Amministrazione regionale provvede alla copertura del disavanzo di cui al comma 1 mediante ricorso all'indebitamento da contrarre solo per effettive esigenze di cassa, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge regionale 11 aprile 2016, n. 5 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 e per gli anni 2016-2018 (legge di stabilità 2016)), e nei limiti dello stanziamento annuo dei relativi oneri finanziari. L'onere finanziario annuale derivante dalla contrazione del debito, anche ad erogazione multipla, trova copertura nella parte spesa del bilancio di previsione 2021-2023, nella missione 50 - programmi 01 e 02.

 

     Art. 5. Variazioni al bilancio previsionale pluriennale 2021-2023

1. Nello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione pluriennale 2021-2023 sono introdotte le variazioni di cui all'allegato 3, parte b (Prospetto delle variazioni in aumento e in diminuzione delle spese tra missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione) conseguenti all'adeguamento del Fondo crediti di dubbia esigibilità, dell'effettivo disavanzo applicato al pluriennio e degli effetti conseguenti.

 

     Art. 6. Modifiche alla legge regionale n. 4 del 2021, alla legge regionale n. 9 del 2021, alla legge regionale n. 5 del 2016 e ulteriori disposizioni in materia di concessione di provvidenze, agevolazioni e vantaggi

1. Alla legge regionale 25 febbraio 2021, n. 4 (Legge di stabilità 2021) sono apportate le seguenti modifiche:

a) nell'allegato di cui al comma 2 dell'articolo 1, tabella A (Importi da iscrivere in bilancio relativamente a rifinanziamenti di spese disposte da leggi regionali), nella sezione 12 - Sanità, nel rigo di cui all'intervento relativo alla legge regionale 19 gennaio 2011, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2011)),

articolo 5, comma 16, Sistemi informativi sanitari, missione 14 - programma 04, l'importo complessivo di euro 14.287.180 per l'anno 2021 - titolo 1, è sostituito con gli importi, rispettivamente, di euro 6.157.180 - titolo 1 e di euro 8.130.000 - titolo 2, per lo stesso anno, e l'importo complessivo di euro 16.299.964 per ciascuno degli anni 2022 e 2023 - titolo 1, è sostituito con gli importi, rispettivamente, di euro 8.169.964 - titolo 1 e di euro 8.130.000 - titolo 2, per i medesimi anni;

b) nel comma 8 dell'articolo 3, le parole "la spesa annua non inferiore a euro 20.150.000" sono sostituite dalle seguenti: "la spesa annua pari a euro 20.150.000";

c) i commi 2 e 3 dell'articolo 5 sono sostituiti dai seguenti:

"2. Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, il ritardo da parte del fideiussore nel pagamento dell'importo garantito rispetto al termine contrattualmente previsto, a seguito di escussione con semplice richiesta scritta, comporta il rifiuto da parte delle amministrazioni del sistema Regione di cui al comma 2-bis dell'articolo 1 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione) e delle loro società partecipate di ulteriori garanzie offerte dal medesimo soggetto per un periodo di sei mesi dalla data di accertamento di cui al comma 4. Nell'ipotesi di perdurante inadempimento, il rifiuto delle garanzie è opposto anche oltre il predetto periodo fino alla data di effettiva e integrale soddisfazione del credito maturato.

3. Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, il perdurare dell'inadempimento da parte del fideiussore oltre il termine previsto dall'ingiunzione di pagamento comporta il rifiuto da parte delle amministrazioni del sistema Regione di cui al comma 2 bis dell'articolo 1 della legge regionale n. 31 del 1998 e delle loro società partecipate di ulteriori garanzie offerte dal medesimo soggetto per un periodo di due anni dalla data di accertamento di cui al comma 4. Nell'ipotesi di mancata integrale riscossione entro il predetto periodo, il rifiuto da parte delle amministrazioni del sistema Regione di cui al comma 2 bis dell'articolo 1 della legge regionale n. 31 del 1998 e delle loro società partecipate continua comunque ad essere opposto fino alla data di effettiva e integrale soddisfazione del credito maturato.".

2. Nell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 5 maggio 2021, n. 9 (Ulteriori interventi finanziari a favore degli operatori di feste e sagre), le parole "La presente disposizione costituisce titolo per l'impegno delle somme", sono abrogate.

3. L'articolo 14 della legge regionale 11 aprile 2016, n. 5 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 e per gli anni 2016-2018 (legge di stabilità 2016)), è sostituito dal seguente:

"Art. 14 (Norma in materia di provvidenze, agevolazioni o vantaggi)

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge la concessione di vantaggi economici ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) da parte delle amministrazioni del sistema Regione di cui al comma 2 bis dell'articolo 1 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), e delle loro società controllate e partecipate, in favore di persone fisiche, persone giuridiche o enti di fatto, ad eccezione degli enti locali come individuati dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e delle aziende sanitarie del territorio regionale, è subordinata alla presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi degli articoli 38 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)), con cui il diretto interessato o il legale rappresentante dichiari che le amministrazioni del sistema Regione di cui al comma 2 bis dell'articolo 1 della legge regionale n. 31 del 1998 e le loro società controllate e partecipate non abbiano maturato nei confronti del beneficiario, a qualsiasi titolo, crediti dichiarati inesigibili negli ultimi cinque anni o, comunque, non totalmente recuperati, eccezion fatta per i crediti estinti a seguito di accordo transattivo o disposizione normativa, che preveda la rinuncia, totale o parziale, ai medesimi crediti. A tal fine, rilevano i crediti per i quali le amministrazioni del sistema Regione di cui al comma 2-bis dell'articolo 1 della legge regionale n. 31 del 1998 e le loro società controllate e partecipate, o altro soggetto incaricato, siano in possesso di un titolo esecutivo o altro titolo idoneo alla riscossione coattiva.

2. L'accesso ai benefici è ammesso esclusivamente previa integrale soddisfazione del credito in data antecedente all'approvazione della graduatoria per la concessione dei benefici medesimi o, nel caso di benefici erogati a sportello, in data antecedente alla loro richiesta.

3. Le modalità di verifica delle dichiarazioni rilasciate ai sensi del presente articolo sono individuate con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di bilancio.".

4. Per fronteggiare gli effetti economici conseguenti all'emergenza Covid-19, l'efficacia delle disposizioni relative alla concessione di vantaggi economici contenute nell'articolo 14 della legge regionale n. 5 del 2016, come modificato ai sensi del comma 3, è sospesa fino alla cessazione del periodo di emergenza pandemica.

 

     Art. 7. Allegati alla legge di assestamento

1. Sono approvati i seguenti allegati alla presente legge di assestamento del bilancio di previsione della Regione per gli anni 2021-23:

1. Allegato n. 1 - Rideterminazione dei residui attivi a seguito del rendiconto generale 2020 (variazioni e dato assestato);

2. Allegato n. 2 - Rideterminazione dei residui passivi a seguito del rendiconto generale 2020 (variazioni e dato assestato);

3. Allegato n. 3 - Prospetto delle variazioni delle entrate tra tipologie e titoli (parte a) e delle spese tra missioni, programmi e titoli (parte b);

4. Allegato n. 4 - Nota integrativa;

5. Allegato n. 5 - Prospetto delle entrate di bilancio per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione triennale - Dato assestato (aggiornamento dell'allegato 1 della legge regionale 25 febbraio 2021, n. 5 (Bilancio di previsione triennale 2021-2023));

6. Allegato n. 6 - Riepilogo generale delle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione triennale - Dato assestato (aggiornamento dell'allegato 2 della legge regionale 25 febbraio 2021, n. 5 (Bilancio di previsione triennale 2021-2023));

7. Allegato n. 7 - Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione triennale - Dato assestato (aggiornamento dell'allegato 3 della legge regionale 25 febbraio 2021, n. 5 (Bilancio di previsione triennale 2021-2023));

8. Allegato n. 8 - Prospetti recanti i riepiloghi generali delle spese per missioni (parte A) e per titoli (parte B) per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione triennale - Dato assestato (aggiornamento degli allegati 4 e 5 della legge regionale 25 febbraio 2021, n. 5 Bilancio di previsione triennale 2021-2023);

9. Allegato n. 9 - Quadro generale riassuntivo delle entrate e delle spese per titoli - Dato assestato (aggiornamento dell'allegato 6, della legge regionale 25 febbraio 2021, n. 5 (Bilancio di previsione triennale 2021-2023));

10. Allegato n. 10 - Prospetto dimostrativo degli equilibri di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale - Dato assestato (aggiornamento dell'allegato 7 - della legge regionale 25 febbraio 2021, n. 5 (Bilancio di previsione triennale 2021-2023));

11. Allegato n. 11 - Prospetto concernente la composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale - Dato assestato (aggiornamento dell'allegato 9 della legge regionale 25 febbraio 2021, n. 5 (Bilancio di previsione triennale 2021-2023));

12. Allegato n. 12 - Prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione triennale (aggiornamento dell'allegato 10 della legge regionale 25 febbraio 2021, n. 5 (Bilancio di previsione triennale 2021-2023));

13. Allegato n. 13 - Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento delle regioni e delle province autonome (aggiornamento dell'allegato 11 della legge regionale 25 febbraio 2021, n. 5 (Bilancio di previsione triennale 2021-2023)).

 

     Art. 8. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

 

Allegati

(Omissis)