§ 5.2.283 - L.R. 25 febbraio 2021, n. 5.
Bilancio di previsione triennale 2021-2023.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.2 norme finanziarie e di bilancio
Data:25/02/2021
Numero:5


Sommario
Art. 1.  Bilancio di previsione 2021-2023
Art. 2.  Disposizioni per l'attuazione del bilancio annuale
Art. 3.  Approvazione bilancio pluriennale e quadro generale riassuntivo del bilancio pluriennale
Art. 4.  Entrata in vigore


§ 5.2.283 - L.R. 25 febbraio 2021, n. 5.

Bilancio di previsione triennale 2021-2023.

(B.U. 25 febbraio 2021, n. 12 - S.O. n. 1)

 

Art. 1. Bilancio di previsione 2021-2023

1. In base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e successive modificazioni e integrazioni, sono rispettivamente previste per l'anno 2021 entrate e spese di competenza per euro 9.418.897.747,57 e di cassa per euro 9.513.023.056,47, per l'anno 2022 entrate e spese di competenza per euro 8.545.493.101,41, per l'anno 2023 entrate e spese di competenza per euro 8.009.123.255,77 in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.

2. Sono approvati i seguenti allegati al bilancio:

a) il prospetto delle entrate di bilancio per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 1);

b) il riepilogo generale delle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 2);

c) il prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 3);

d) i prospetti recanti i riepiloghi generali delle spese, rispettivamente per titoli e per missioni, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegati 4 e 5);

e) il quadro generale riassuntivo delle entrate (per titoli) e delle spese (per titoli) (allegato 6);

f) il prospetto dimostrativo degli equilibri di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 7);

g) il prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione (allegato 8);

h) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato (allegato 9/a-b-c);

i) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità (allegato 10/a-b-c);

j) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento (allegato 11);

k) l'elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie (allegato 12);

l) l'elenco della tipologia di spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste (allegato 13);

m) la nota integrativa (allegato 14) e completa delle indicazioni richieste dall'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modifiche e integrazioni, e dal punto 9.11 del principio contabile applicato (allegato 4/1 del decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modifiche e integrazioni.

3. Il risultato di amministrazione presunto alla chiusura dell'esercizio finanziario 2020 è determinato in euro -194.128.499,82 così come dimostrato nel prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione allegato alla presente legge. Al netto del disavanzo da debito autorizzato e non contratto di cui al comma 4, il risultato di amministrazione presunto ammonta a euro -67.849.012,93. Il miglioramento del risultato presunto di amministrazione è rappresentato in bilancio solo a seguito di approvazione del Rendiconto 2020 e legge di assestamento conseguente.

4. La quota del disavanzo di amministrazione derivante da debito autorizzato e non contratto risultante dal rendiconto 2019 (legge regionale 23 dicembre 2020, n. 31 (Approvazione del Rendiconto generale della Regione Sardegna per l'esercizio finanziario 2019 e del Rendiconto consolidato della Regione Sardegna per l'esercizio finanziario 2019)) al netto della effettiva contrazione del debito, è rideterminata in euro 126.279.486,89.

5. L'Amministrazione regionale provvede alla copertura del disavanzo di cui al comma 4 mediante ricorso all'indebitamento da contrarre solo per effettive esigenze di cassa, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge regionale 11 aprile 2016, n. 5 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 e per gli anni 2016-2018 (legge di stabilità 2016) e nei limiti dello stanziamento annuo dei relativi oneri finanziari. Gli oneri finanziari derivanti dalla contrazione del debito, sono rideterminati e rappresentati nella missione 50 - programmi 01 e 02.

6. Ai sensi dell'articolo 34, comma 3, della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione delle leggi regionali 7 luglio 1975, n. 27, 5 maggio 1983, n. 11, e 9 giugno 1999, n. 23) il limite alla rinuncia alla riscossione di poste di entrata è fissato nell'importo di euro 30.

7. Ai sensi dell'articolo 34, commi 3 e 3 bis, della legge regionale n. 11 del 2006, è stabilito, nel limite massimo fissato nella misura di euro 35, la rinuncia alla riscossione per crediti vantati a valere sui fondi di rotazione e assimilati in essere presso gli istituti di credito incaricati della gestione di leggi di incentivazione e il rimborso di entrate dovute a qualunque titolo.

8. Sono autorizzati gli impegni e le liquidazioni delle spese, per l'anno 2021, 2022 e 2023, dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno, secondo lo stato di previsione della spesa annesso alla presente legge entro il limite di stanziamento di competenza e per l'anno 2021 sono autorizzati i pagamenti nei limiti degli stanziamenti di cassa.

 

     Art. 2. Disposizioni per l'attuazione del bilancio annuale

1. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio previa richiesta degli assessorati interessati e competenti per materia, possono essere trasferiti al fondo autorizzazioni di cassa gli stanziamenti che in corso di gestione risultino eccedenti rispetto alle esigenze dei centri di spesa, nel rispetto del limite di stanziamento massimo di un dodicesimo della complessiva autorizzazione a pagare disposta nel bilancio.

2. Con determinazione del dirigente responsabile della spesa, possono essere effettuate variazioni compensative di competenza e cassa tra capitoli di entrata della medesima categoria-tipologia-titolo e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato-missione-programma-titolo. Non possono essere assunte variazioni compensative sulla competenza degli stanziamenti di spesa di natura obbligatoria se non tra capitoli della stessa natura obbligataria e in nessun caso dei capitoli autorizzati per legge, salvo per esigenze di modifica del Piano dei conti integrato (PCF). Le variazioni compensative di cassa che riguardino capitoli di spesa autorizzata con legge sono effettuate solo a seguito di espressa dichiarazione da parte del responsabile della spesa circa la non esigibilità della stessa nell'esercizio. Tutte le determinazioni di variazione di competenza e di cassa sono soggette al controllo autorizzatorio del servizio competente in materia di bilancio dell'assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.

3. Il Responsabile finanziario con propria determinazione, su proposta dei dirigenti responsabili, istituisce nuovi capitoli e adotta le variazioni alle anagrafiche dei capitoli di bilancio.

4. Ai fini della completa attuazione del piano dei conti integrato (PCF) il Responsabile finanziario, con propria determina, provvede alle necessarie variazioni di bilancio gestionale, nell'ambito del medesimo macro-aggregato di spesa e nella medesima categoria d'entrata.

5. Il Responsabile finanziario, con propria determinazione, previa richiesta del direttore generale competente per materia, è autorizzato ad adeguare le previsioni dei competenti capitoli di entrata di cui al titolo 7 e di spesa di cui alla missione 99 - programma 01 relative alle partite di giro.

6. Al fine di soddisfare le obbligazioni scaturenti da sentenze, liti, arbitrati e transazioni, la Giunta regionale provvede, con la procedura di cui al comma 1, mediante l'utilizzo del capitolo SC08.5101 - missione 20 - programma 03 (Fondo spese legali e contenzioso), a incrementare i capitoli di spesa relativi, rispettivamente, all'obbligazione principale e agli oneri correlati.

7. Con deliberazione della Giunta regionale, approvata su proposta dell'Assessore competente in materia di bilancio, il fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine può essere incrementato delle eccedenze di spesa iscritte nei capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio di cui all'allegato n. 12 alla presente legge.

8. Le autorizzazioni di spesa di cui alle leggi regionali:

a) legge regionale 19 dicembre 1975, n. 61 - articolo 1: Oneri relativi all'esercizio, manutenzione e sorveglianza delle opere idrauliche di seconda categoria.

b) legge regionale 23 maggio 2013, n. 12 - articolo 5: Svolgimento delle elezioni amministrative presso gli enti locali della Regione;

c) legge regionale 1° giugno 2006, n. 8 - articolo 2: Contributi in favore degli elettori sardi residenti all'estero;

d) legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2 - articolo 69: Pubblicazioni;

e) legge regionale 3 luglio 1998, n. 21 - articolo 2: Provvidenze a favore delle vittime di attentati e dei superstiti di dipendenti regionali deceduti per causa di servizio;

f) legge regionale 21 gennaio 2014, n, 7 - articolo 2, comma 5: Disposizioni nel settore sociale e del lavoro;

sono da considerarsi spese obbligatorie e riportate nell'allegato 12 alla presente legge.

 

     Art. 3. Approvazione bilancio pluriennale e quadro generale riassuntivo del bilancio pluriennale

1. È approvato il bilancio pluriennale della Regione nel testo allegato alla presente legge per missioni e programmi per competenza e cassa e il quadro generale riassuntivo di competenza per il triennio 2021, 2022 e 2023 e di cassa per l'anno 2021.

 

     Art. 4. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS) con gli effetti finanziari a decorrere dal 1° gennaio 2021.

 

ELENCO DEGLI ALLEGATI ALLA LEGGE DI BILANCIO

a) il prospetto delle entrate di bilancio per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 1);

b) il riepilogo generale delle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 2);

c) il prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 3);

d) i prospetti recanti i riepiloghi generali delle spese, rispettivamente per titoli e per missioni, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegati 4 e 5);

e) il quadro generale riassuntivo delle entrate (per titoli) e delle spese (per titoli) (allegato 6);

f) il prospetto dimostrativo degli equilibri di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 7);

g) il prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione (allegato 8);

h) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato (allegato 9/a-b-c);

i) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità (allegato 10);

j) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento (allegato 11)

k) l'elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie (allegato 12);

l) l'elenco della tipologia di spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste (allegato 13);

m) la nota integrativa (allegato 14) e completa delle indicazioni richieste dall'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modifiche e integrazioni, e dal punto 9.11 del principio contabile applicato (allegato 4/1 del decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modifiche e integrazioni).

(Omissis)