Settore: | Normativa europea |
Materia: | 6. ambiente e tutela della salute |
Capitolo: | 6.5 tutela della salute |
Data: | 14/06/2021 |
Numero: | 954 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
§ 6.5.189 - Regolamento 14 giugno 2021, n. 954.
Regolamento (UE) 2021/954 del Parlamento Europeo e del Consiglio su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19
(G.U.U.E. 15 giugno 2021, n. L 211)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettera c),
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),
considerando quanto segue:
(1) In virtù dell'acquis di Schengen, i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nei territori degli Stati membri possono circolare liberamente nei territori di tutti gli altri Stati membri per un periodo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni.
(2) Il 30 gennaio 2020 il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha dichiarato un'emergenza di sanità pubblica di portata internazionale concernente la propagazione mondiale del coronavirus della sindrome respiratoria acuta grave 2 (SARS-CoV-2), che provoca la malattia da coronavirus 2019 (COVID-19). L'11 marzo 2020 l'OMS ha reso la sua valutazione che qualifica la COVID-19 come pandemia.
(3) Per limitare la diffusione del SARS-CoV-2 gli Stati membri hanno adottato alcune misure che hanno inciso sulla circolazione verso e dentro il territorio degli Stati membri, quali restrizioni all'ingresso o l'obbligo per i viaggiatori transfrontalieri di sottoporsi a quarantena o ad autoisolamento o a un test per l'infezione da SARS-CoV-2. Tali restrizioni hanno effetti negativi per le persone e le imprese, in particolare per le persone che vivono in regioni frontaliere e che attraversano la frontiera quotidianamente o frequentemente per motivi di lavoro, affari, istruzione, famiglia, cure mediche o per prestare assistenza.
(4) Il 13 ottobre 2020 il Consiglio ha adottato la raccomandazione (UE) 2020/1475 (2), che ha introdotto un approccio coordinato alla limitazione della libertà di circolazione in risposta alla pandemia di COVID-19.
(5) Il 30 ottobre 2020 il Consiglio ha adottato la raccomandazione (UE) 2020/1632 (3), che ha esortato gli Stati membri vincolati dall'acquis di Schengen ad applicare i principi generali, i criteri comuni, le soglie comuni e il quadro comune di misure, comprese le raccomandazioni su coordinamento e comunicazione di cui alla raccomandazione (UE) 2020/1475.
(6) Molti Stati membri hanno avviato o prevedono di avviare iniziative per il rilascio di certificati di vaccinazione anti COVID-19. Tali certificati di vaccinazione tuttavia, affinché possano essere usati efficacemente nel contesto degli spostamenti transfrontalieri all'interno dell'Unione, devono essere pienamente interoperabili, compatibili, sicuri e verificabili. Occorre un approccio comune tra gli Stati membri per quanto riguarda il contenuto, il formato, i principi, le norme tecniche e il livello di sicurezza di tali certificati di vaccinazione.
(7) Prima della data di applicazione del presente regolamento vari Stati membri hanno già esentato le persone vaccinate da alcune restrizioni agli spostamenti. Qualora gli Stati membri accettino una prova di vaccinazione come base per non applicare le restrizioni agli spostamenti messe in atto, in conformità del diritto dell'Unione, per limitare la diffusione del SARS-CoV-2, come l'obbligo di sottoporsi a quarantena o ad autoisolamento o a un test per l'infezione da SARS-CoV-2, essi dovrebbero essere tenuti ad accettare, alle stesse condizioni, certificati di vaccinazione rilasciati da altri Stati membri a norma del
(8) Le procedure armonizzate a norma del
(9) Conformemente agli articoli 19, 20 e 21 della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (7), i cittadini di paesi terzi cui si applicano tali disposizioni possono spostarsi liberamente nei territori degli Stati membri.
(10) Fatte salve le norme comuni in materia di attraversamento delle frontiere interne da parte delle persone previste dal
(11) Il presente regolamento è inteso a facilitare l'applicazione dei principi di proporzionalità e di non discriminazione per quanto riguarda le restrizioni agli spostamenti durante la pandemia di COVID-19, perseguendo nel contempo un livello elevato di protezione della salute pubblica. Esso non dovrebbe essere inteso come un'agevolazione o un incentivo all'adozione di restrizioni alla libera circolazione o di restrizioni ad altri diritti fondamentali, in risposta alla pandemia di COVID-19. Inoltre, ogni requisito di verifica dei certificati istituiti dal
(12) Dal momento che il presente regolamento si applica ai cittadini di paesi terzi già regolarmente soggiornanti o residenti nei territori degli Stati membri, non dovrebbe essere inteso come una concessione ai cittadini di paesi terzi che desiderino recarsi in uno Stato membro del diritto di ottenere un certificato COVID digitale dell'UE da detto Stato membro prima del loro arrivo sul territorio di quest'ultimo. Gli Stati membri non hanno l'obbligo di rilasciare certificati di vaccinazione presso gli uffici consolari.
(13) Il 30 giugno 2020 il Consiglio ha adottato la raccomandazione (UE) 2020/912 (9) relativa alla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'Unione e all'eventuale revoca di tale restrizione. Il presente regolamento non contempla le restrizioni temporanee dei viaggi non essenziali verso l'Unione.
(14) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea (TUE) e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Dato che il presente regolamento si basa sull'acquis di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 di tale protocollo, entro sei mesi dalla decisione del Consiglio sul presente regolamento, se intende recepirlo nel proprio diritto interno.
(15) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della
(16) Il presente regolamento costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o a esso altrimenti connesso ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 3, paragrafo 1, dell'atto di adesione del 2003, dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'atto di adesione del 2005 e dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'atto di adesione del 2011.
(17) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce, ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen (11) che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera C, della
(18) Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce, ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen (13) che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera C, della
(19) Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce, ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen (15) che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera C, della
(20) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire agevolare gli spostamenti dei cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nei territori degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19 istituendo un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati COVID-19 interoperabili relativi alla vaccinazione, al risultato dei test e alla guarigione di una persona dalla COVID-19, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell'azione in questione, può essere conseguito meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(21) Tenuto conto dell'urgenza determinata dalla pandemia di COVID-19, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
(22) Il garante europeo della protezione dei dati e il comitato europeo per la protezione dei dati sono stati consultati in conformità dell'articolo 42 del
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Gli Stati membri applicano le norme stabilite nel
A condizione che l'Irlanda abbia notificato al Consiglio e alla Commissione che accetta i certificati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2021 e per tutta la durata di applicazione del
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.
(1) Posizione del Parlamento europeo del 9 giugno 2021 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell'11 giugno 2021.
(2) Raccomandazione (UE) 2020/1475 del Consiglio, del 13 ottobre 2020, per un approccio coordinato alla limitazione della libertà di circolazione in risposta alla pandemia di COVID-19 (GU L 337 del 14.10.2020, pag. 3).
(3) Raccomandazione (UE) 2020/1632 del Consiglio, del 30 ottobre 2020, per un approccio coordinato alla limitazione della libertà di circolazione in risposta alla pandemia di COVID-19 nello spazio Schengen (GU L 366 del 4.11.2020, pag. 25).
(4)
(5)
(7) GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19.
(8)
(9) Raccomandazione (UE) 2020/912 del Consiglio, del 30 giugno 2020, relativa alla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE e all’eventuale revoca di tale restrizione (GU L 208 I dell'1.7.2020, pag. 1).
(10)
(11) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.
(12)
(13) GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.
(14)
(15) GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.
(16) Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).
(17)
(18) Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 del