§ 6.5.198 - Regolamento 29 giugno 2022, n. 1035.
Regolamento (UE) 2022/1035 del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/954 su un quadro per il rilascio, la [...]


Settore:Normativa europea
Materia:6. ambiente e tutela della salute
Capitolo:6.5 tutela della salute
Data:29/06/2022
Numero:1035


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 


§ 6.5.198 - Regolamento 29 giugno 2022, n. 1035.

Regolamento (UE) 2022/1035 del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/954 su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19

(G.U.U.E. 30 giugno 2022, n. L 173)

 

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettera c),

vista la proposta della Commissione europea,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1) In virtù dell'acquis di Schengen, in particolare del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) (codice frontiere Schengen), i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nell'Unione e i cittadini di paesi terzi che sono entrati regolarmente nel territorio di uno Stato membro possono circolare liberamente nei territori di tutti gli altri Stati membri per un periodo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni.

(2) Il certificato COVID digitale dell'UE è stato istituito dal regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), che ha stabilito un quadro comune per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 per agevolare l'esercizio della libera circolazione dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari durante la pandemia di COVID-19. Tale regolamento era accompagnato dal regolamento (UE) 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), che estendeva il quadro del certificato COVID digitale dell'UE ai cittadini di paesi terzi che regolarmente soggiornanti o residenti nei territori degli Stati membri edautorizzati a spostarsi in altri Stati membri ai sensi del diritto dell'Unione.

(3) I regolamenti (UE) 2021/953 e (UE) 2021/954 giungono a scadenza il 30 giugno 2022. Tuttavia la pandemia di COVID-19 è ancora in corso e l'insorgenza di varianti che destano preoccupazione può continuare ad avere un impatto negativo sugli spostamenti all'interno dell'Unione. Di conseguenza il periodo di applicazione di tali regolamenti dovrebbe essere prorogato al fine di consentire che ilcertificato COVID digitale dell'UE possa continuare ad essere usato.

(4) Il periodo di applicazione del regolamento (UE) 2021/953 deve essere prorogato di 12 mesi. Poiché l'obiettivo del regolamento (UE) 2021/954 è estendere l'applicazione del regolamento (UE) 2021/953 a determinate categorie di cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nell'Unione, la durata della sua applicazione dovrebbe essere direttamente collegata a quella del regolamento (UE) 2021/953. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2021/954.

(5) Il presente regolamento non dovrebbe essere inteso come un'agevolazione o un incentivo all'adozione di restrizioni di viaggio in risposta alla pandemia di COVID-19. Inoltre ogni requisito di verifica dei certificati istituiti dal regolamento (UE) 2021/953 non giustifica, di per sé, il ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne. I controlli alle frontiere interne dovrebbero restare una misura di extrema ratio, soggetta alle specifiche norme stabilite nel codice frontiere Schengen.

(6) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Dato che il presente regolamento si basa sull'acquis di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 di tale protocollo, entro sei mesi dalla decisione del Consiglio sul presente regolamento, se intende recepirlo nel proprio diritto interno.

(7) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (5); l'Irlanda non partecipa pertanto all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Al fine di consentire agli Stati membri di accettare, alle condizioni previste dal regolamento (UE) 2021/953, i certificati COVID-19 rilasciati dall'Irlanda ai cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel suo territorio per agevolare gli spostamenti all'interno dei territori degli Stati membri, l'Irlanda dovrebbe rilasciare a tali cittadini di paesi terzi certificati COVID-19 che soddisfino i requisiti del quadro di fiducia del certificato COVID digitale dell'UE. L'Irlanda e gli altri Stati membri dovrebbero accettare i certificati COVID-19 rilasciati ai cittadini di paesi terzi contemplati dal presente regolamento su base reciproca.

(8) Per quanto riguarda Cipro, la Bulgaria, la Romania e la Croazia, il presente regolamento costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o a esso altrimenti connesso ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 3, paragrafo 1, dell'atto di adesione del 2003, dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'atto di adesione del 2005 e dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'atto di adesione del 2011.

(9) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce, ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen (6) che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera C, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (7).

(10) Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce, ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen (8) che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera C, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (9).

(11) Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce, ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen (10) che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera C, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio (11).

(12) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2021/954.

(13) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire agevolare gli spostamenti dei cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nei territori degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19 istituendo un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati COVID-19 interoperabili relativi alla vaccinazione, al risultato dei test e alla guarigione di una persona dalla COVID-19, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell'azione in questione, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(14) Al fine di consentirne la rapida e tempestiva applicazione per garantire la continuità del certificato COVID digitale dell'UE, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(15) Il Garante europeo della protezione dei dati e il comitato europeo per la protezione dei dati sono stati consultati in conformità all'articolo 42, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (12) e hanno emesso un parere congiunto il 14 marzo 2022 (13),

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

L'articolo 3 del regolamento (UE) 2021/954 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2021 e per tutta la durata di applicazione del regolamento (UE) 2021/953.».

 

     Art. 2.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

 

(1) Posizione del Parlamento europeo del 23 giugno 2022 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 28 giugno 2022.

(2) Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1).

(3) Regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19 (GU L 211 del 15.6.2021, pag. 1).

(4) Regolamento (UE) 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19 (GU L 211 del 15.6.2021, pag. 24).

(5) Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

(6) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

(7) Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).

(8) GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

(9) Decisione del Consiglio 2008/146/CE, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).

(10) GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.

(11) Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).

(12) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

(13) Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.