Settore: | Normativa europea |
Materia: | 6. ambiente e tutela della salute |
Capitolo: | 6.5 tutela della salute |
Data: | 29/06/2022 |
Numero: | 1035 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
§ 6.5.198 - Regolamento 29 giugno 2022, n. 1035.
Regolamento (UE) 2022/1035 del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/954 su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19
(G.U.U.E. 30 giugno 2022, n. L 173)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettera c),
vista la proposta della Commissione europea,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),
considerando quanto segue:
(1) In virtù dell'acquis di Schengen, in particolare del
(2) Il certificato COVID digitale dell'UE è stato istituito dal
(3) I regolamenti (UE) 2021/953 e (UE) 2021/954 giungono a scadenza il 30 giugno 2022. Tuttavia la pandemia di COVID-19 è ancora in corso e l'insorgenza di varianti che destano preoccupazione può continuare ad avere un impatto negativo sugli spostamenti all'interno dell'Unione. Di conseguenza il periodo di applicazione di tali regolamenti dovrebbe essere prorogato al fine di consentire che ilcertificato COVID digitale dell'UE possa continuare ad essere usato.
(4) Il periodo di applicazione del
(5) Il presente regolamento non dovrebbe essere inteso come un'agevolazione o un incentivo all'adozione di restrizioni di viaggio in risposta alla pandemia di COVID-19. Inoltre ogni requisito di verifica dei certificati istituiti dal
(6) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Dato che il presente regolamento si basa sull'acquis di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 di tale protocollo, entro sei mesi dalla decisione del Consiglio sul presente regolamento, se intende recepirlo nel proprio diritto interno.
(7) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della
(8) Per quanto riguarda Cipro, la Bulgaria, la Romania e la Croazia, il presente regolamento costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o a esso altrimenti connesso ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 3, paragrafo 1, dell'atto di adesione del 2003, dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'atto di adesione del 2005 e dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'atto di adesione del 2011.
(9) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce, ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen (6) che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera C, della
(10) Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce, ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen (8) che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera C, della
(11) Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce, ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen (10) che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera C, della
(12) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il
(13) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire agevolare gli spostamenti dei cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nei territori degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19 istituendo un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati COVID-19 interoperabili relativi alla vaccinazione, al risultato dei test e alla guarigione di una persona dalla COVID-19, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell'azione in questione, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(14) Al fine di consentirne la rapida e tempestiva applicazione per garantire la continuità del certificato COVID digitale dell'UE, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
(15) Il Garante europeo della protezione dei dati e il comitato europeo per la protezione dei dati sono stati consultati in conformità all'articolo 42, paragrafi 1 e 2, del
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
L'articolo 3 del
«Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2021 e per tutta la durata di applicazione del regolamento (UE) 2021/953.».
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.
(1) Posizione del Parlamento europeo del 23 giugno 2022 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 28 giugno 2022.
(2)
(3)
(4)
(5)
(6) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.
(7)
(8) GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.
(9)
(10) GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.
(11) Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).
(12)
(13) Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.