Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 95. Tributi |
Capitolo: | 95.1 accertamento e riscossione |
Data: | 15/01/2021 |
Numero: | 3 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. Entrata in vigore |
§ 95.1.467 - D.L. 15 gennaio 2021, n. 3. [1]
Misure urgenti in materia di accertamento, riscossione, nonchè adempimenti e versamenti tributari.
(G.U. 15 gennaio 2021, n. 11)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre misure di differimento di termini in materia di notifiche di atti di contestazione e irrogazione di sanzioni tributarie, nonchè di adempimenti e versamenti a carico di contribuenti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 gennaio 2021;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
1. All'articolo 157 del
a) al comma 1, le parole «tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021» sono sostituite da: «tra il 1° febbraio 2021 e il 31 gennaio 2022»;
b) al comma 2-bis, le parole «tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021» sono sostituite da «tra il 1° febbraio 2021 e il 31 gennaio 2022»;
c) al comma 3, le parole «sono prorogati di un anno» sono sostituite da «sono prorogati di tredici mesi»;
d) al comma 4, le parole «notificati nel 2021» sono sostituite da «notificati entro il 31 gennaio 2022».
2. All'articolo 68, comma 1, del
3. All'articolo 152, comma 1, del
4. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2021 alla data di entrata in vigore del presente decreto e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi; restano altresì acquisiti, relativamente ai versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora corrisposti ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del
1. All'articolo 1, comma 42, della
«In sede di prima applicazione, l'imposta dovuta per le operazioni imponibili nell'anno 2020 è versata entro il 16 marzo 2021 e la relativa dichiarazione è presentata entro il 30 aprile 2021».
Art. 3. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, contestualmente a tale pubblicazione, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Abrogato dall'art. 1 della