§ 56.6.456 - D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 119.
Attuazione dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2018/849, che modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso.


Settore:Normativa nazionale
Materia:56. Inquinamento e rifiuti
Capitolo:56.6 rifiuti
Data:03/09/2020
Numero:119


Sommario
Art. 1.  Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209
Art. 2.  Disposizioni transitorie e finali
Art. 3.  Clausola di invarianza finanziaria


§ 56.6.456 - D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 119.

Attuazione dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2018/849, che modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso.

(G.U. 12 settembre 2020, n. 227)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;

     Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018 e, in particolare; l'articolo 14, comma 1, lettera a);

     Vista la direttiva (UE) 2018/849, che modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso;

     Vista la direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;

     Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, recante attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso;

     Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 149, recante disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, recante attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso;

     Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;

     Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in particolare l'articolo 1, comma 3, il quale dispone che i termini per l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che non siano scaduti alla data di entrata in vigore della legge, sono prorogati di tre mesi, decorrenti dalla data di scadenza di ciascuno di essi;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 5 marzo 2020;

     Acquisito il parere della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 18 giugno 2020;

     Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 agosto 2020;

     Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209

     1. Al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 3, comma 1:

     1) alla lettera b), le parole «dell'articolo 6 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,»;

     2) alla lettera n), dopo le parole «parti non metalliche destinate» sono aggiunte le seguenti: «al riciclaggio,»;

     3) alla lettera o), le parole «articoli 27, 28 o 33 del decreto legislativo n. 22 del 1997» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 208, 209, 213 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006,»;

     4) alla lettera p), dopo le parole «di cui alla lettera o), autorizzato» sono aggiunte le seguenti: «, anche disgiuntamente, per le operazioni R4, R12 e R13 di cui all'Allegato C alla Parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,» e le parole «articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22 del 1997» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 208 e 209 del decreto legislativo n. 152 del 2006»;

     5) alla lettera s), le parole «del decreto legislativo n. 22 del 1997» sono sostituite dalle seguenti: «della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006»;

     6) alla lettera t), le parole «del decreto legislativo n. 22 del 1997» sono sostituite dalle seguenti: «della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006»;

     b) all'articolo 3, comma 2, lettera b), dopo la parola «reclamati» sono aggiunte le seguenti: «come disciplinati dall'articolo 231, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006»;

     c) all'articolo 3, comma 3, dopo le parole «destinati ai musei,» sono aggiunte le seguenti: «individuati come tali dalla normativa di settore,»;

     d) all'articolo 4, comma 1, le parole «delle attività produttive» sono sostituite dalle seguenti: «dello sviluppo economico»;

     e) all'articolo 5, comma 1, la parola «ovvero» è sostituita dalla seguente: «oppure» e le parole «consegna ad un centro di raccolta» sono sostituite dalle seguenti: «consegna ad un centro di raccolta di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p), convenzionato con uno dei produttori di autoveicoli»;

     f) all'articolo 5, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Il veicolo destinato alla demolizione e accettato dal concessionario, dal gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato, con i documenti del detentore del veicolo necessari alla radiazione dal PRA, è gestito dai predetti soggetti, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera bb), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, conformemente all'articolo 6, comma 8-bis, ai fini del successivo trasporto al centro di raccolta autorizzato.»;

     g) all'articolo 5, comma 2, le parole «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 1-bis»;

     h) all'articolo 5, comma 3:

     1) dopo le parole «a ritirare» sono aggiunte le seguenti: «sull'intero territorio nazionale,»;

     2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I produttori si dotano di un sito internet dal quale sono reperibili le procedure di selezione dei centri raccolta affiliati e le relative informazioni anagrafiche.»;

     i) all'articolo 5, comma 8, primo periodo, la parola «ovvero» è sostituita dalle seguenti: «oppure, nel caso di cessione del veicolo per l'acquisto di un altro veicolo, previsto al comma 1, avviene a cura»;

     l) all'articolo 5, comma 9, le parole «Il titolare» sono sostituite dalle seguenti: «Fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, comma 2, lettera a), il titolare»;

     m) all'articolo 5, comma 10, le parole «registro di entrata e di uscita dei veicoli, da tenersi in conformità alle disposizioni emanate ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285» sono sostituite dalle seguenti: «registro unico telematico dei veicoli fuori uso, istituito presso il centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da tenersi in conformità alle disposizioni emanate con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.»;

     n) all'articolo 5, comma 14, le parole «5 febbraio 1997, n. 22.» sono sostituite dalle seguenti: «3 aprile 2006, n. 152.»;

     o) all'articolo 5, comma 15, alinea, le parole «è previsto» sono sostitute dalle seguenti: «sono previsti» e dopo le parole «di raccolta» sono inserite le seguenti: «o sistemi di gestione di filiera istituiti ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;

     p) all'articolo 6, comma 2:

     1) le parole «dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 177 e 178 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;

     2) alla lettera a), le parole «al più presto» sono sostituite dalle seguenti: «entro dieci giorni lavorativi dall'ingresso del veicolo nel centro di raccolta» e, in fine, sono aggiunte le seguenti: «anche nel caso in cui lo stesso veicolo non fosse ancora stato cancellato dal PRA»;

     3) dopo la lettera e), è inserita la seguente: «e-bis) eseguire le operazioni di condizionamento dei componenti di cui alla lettera e), consistenti in pulizia, controllo, riparazione e verifica della loro funzionalità, al fine di essere reimpiegati nel mercato del ricambio.»;

     q) all'articolo 6, dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis. I produttori dei veicoli assicurano le migliori prestazioni ambientali e l'efficienza dei centri di raccolta convenzionati attraverso la verifica dei modelli unici di dichiarazione ambientale previsti all'articolo 11, comma 3, e del possesso, ove disponibile, delle certificazioni ISO 9001 e 14001, EMAS o altro sistema equivalente di gestione della qualità sottoposto ad audit e che comprenda anche i processi di trattamento ed il monitoraggio ambientale interno all'azienda.»;

     r) all'articolo 6, comma 4:

     1) le parole «la provincia» sono sostituite dalle seguenti: «la città metropolitana o la provincia»;

     2) le parole «27 del decreto legislativo n. 22 del 1997 ovvero» sono sostituite dalle seguenti: «208 del decreto legislativo n. 152 del 2006, oppure»;

     3) le parole «dell'articolo 28 del citato decreto legislativo n. 22 del 1997» sono sostituite dalle seguenti: «dello stesso articolo 208 del decreto legislativo n. 152 del 2006»;

     s) all'articolo 6, comma 5:

     1) le parole «31 e 33 del decreto legislativo n. 22 del 1997» sono sostituite dalle seguenti: «214 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006»;

     2) le parole «della provincia» sono sostituite dalle seguenti: «della città metropolitana o della provincia»;

     3) alla lettera b), le parole «5 febbraio 1997, n. 22,» sono sostituite dalle seguenti «3 aprile 2006, n. 152,»;

     4) alla lettera b), le parole «31 del medesimo decreto legislativo n. 22 del 1997» sono sostitute dalle seguenti: «214 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006»;

     t) all'articolo 6, comma 6, le parole «la provincia» sono sostituite dalle seguenti: «la città metropolitana o la provincia»;

     u) all'articolo 6, comma 7, le parole «Le province» sono sostituite dalle seguenti: «La città metropolitana o la provincia» e le parole «all'APAT» sono sostituite dalle seguenti: «all'ISPRA»;

     v) all'articolo 6, comma 8:

     1) il primo periodo è sostituito dal seguente: «L'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di trattamento prevista al comma 1 dell'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è rilasciata agli impianti di trattamento disciplinati dal presente decreto in conformità a quanto disposto dal comma 12 del medesimo articolo 208 del decreto legislativo n. 152 del 2006 ed è rinnovabile, con le modalità stabilite al citato comma 12.»;

     2) al terzo periodo le parole: «n. 761/01» sono sostituite dalle seguenti: «n. 1221/2009 (EMAS) o certificato UNI EN ISO 14001» e le parole «per un periodo di otto anni» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 209 del decreto legislativo n. 152 del 2006»;

     z) all'articolo 6, comma 8-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale deposito è consentito anche in aree scoperte e pavimentate nel solo caso di veicoli privi di fuoriuscite di liquidi e gas e che abbiano integre le componenti destinate alla successiva messa in sicurezza.»;

     aa) all'articolo 7, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Per massimizzare il riciclaggio e il recupero energetico dei materiali e dei componenti non metallici, le associazioni di categoria dei produttori dei veicoli, le associazioni di categoria delle imprese che effettuano la raccolta nonchè quelle che effettuano il riciclaggio e il recupero, ivi comprese le associazioni delle imprese che effettuano recupero di energia o utilizzano materiali e componenti non metallici in qualità di combustibile solido secondario, possono stipulare con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un accordo di programma, con validità triennale, atto al conferimento a sistemi di gestione di filiera istituiti ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.»;

     bb) all'articolo 7, comma 2-bis, dopo le parole «comunicano annualmente» sono aggiunte le seguenti: «il peso effettivo dei veicoli fuori uso ottenuto dal sistema di pesatura posto all'ingresso del centro di raccolta e»;

     cc) all'articolo 8, comma 4, le parole «30, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, provvede, avvalendosi dell'APAT» sono sostituite dalle seguenti: «212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provvede, avvalendosi dell'ISPRA»;

     dd) all'articolo 10, comma 1, primo periodo, dopo le parole «informazioni per la» sono aggiunte le seguenti: «messa in sicurezza e la»;

     ee) all'articolo 11, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Per ogni anno civile il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare comunica alla Commissione europea, per via elettronica, i dati relativi all'attuazione dell'articolo 7, comma 2, entro 18 mesi dalla fine dell'anno per il quale sono raccolti, utilizzando i dati trasmessi da ISPRA, ai sensi del comma 4. I dati sono comunicati secondo il formato stabilito dalla Commissione europea in conformità all'articolo 9, paragrafo 1-quinquies, della direttiva 2000/53/CE e sono accompagnati da una relazione di controllo della qualità. Il primo periodo di comunicazione ha inizio il primo anno civile completo dopo l'adozione dell'atto di esecuzione che ne stabilisce il formato per la trasmissione.»;

     ff) all'articolo 11, comma 2, la parola «APAT» è sostituita dalla seguente: «ISPRA»;

     gg) all'articolo 11, il comma 3, è sostituito dal seguente: «3. Fino al termine di piena operatività del Registro elettronico nazionale, come individuato con il decreto di cui al comma 3-bis del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, i soggetti che effettuano le attività di raccolta, di trasporto e di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali comunicano annualmente i dati relativi ai veicoli fuori uso ed ai pertinenti materiali e componenti sottoposti a trattamento, nonchè i dati relativi ai materiali, ai prodotti ed ai componenti ottenuti ed avviati al reimpiego, al riciclaggio e al recupero, utilizzando il modello unico di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70.»;

     hh) all'articolo 11, comma 4, la parola «APAT» è sostituita dalla seguente: «ISPRA»;

     ii) all'articolo 12, comma 1, primo periodo, le parole «delle attività produttive,» sono sostituite dalle seguenti: «dello sviluppo economico»;

     ll) all'articolo 13, il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. Chiunque non effettua la comunicazione prevista dall'articolo 11, comma 3, o la effettua in modo incompleto o inesatto è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da 3.000 euro a 18.000 euro. Nel caso di mancata presentazione della predetta comunicazione si applica altresì la sospensione dell'autorizzazione per un periodo da due a sei mesi. La comunicazione effettuata in modo incompleto o inesatto può essere rettificata o completata entro e non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione prevista per la stessa comunicazione.»;

     mm) all'articolo 15, comma 2, le parole «27 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,» sono sostituite dalle seguenti: «208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;

     nn) all'articolo 15, comma 4, le parole «La provincia» sono sostituite dalle seguenti: «La città metropolitana o la provincia»;

     oo) all'articolo 15, comma 6:

     1) le parole «28 del decreto legislativo n. 22 del 1997» sono sostituite dalle seguenti: «208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;

     2) le parole «761/01» sono sostituite dalle seguenti: «1221/2009 (EMAS) o certificati UNI EN ISO 14001»;

     pp) all'articolo 15, comma 7:

     1) dopo le parole «di ricambio» sono aggiunte le seguenti: «di cui all'articolo 6, comma 2, lettera e-bis),»;

     2) dopo le parole «del veicolo fuori uso» sono aggiunte le seguenti: «effettuate in un centro di raccolta autorizzato»;

     3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il gestore del centro di raccolta garantisce la tracciabilità, con l'indicazione sui documenti di vendita, dei ricambi matricolati posti in commercio.»;

     qq) all'articolo 15, il comma 8 è sostituito dal seguente: «8. Le parti di ricambio attinenti alla sicurezza del veicolo derivanti dal trattamento del veicolo fuori uso sono cedute solo agli esercenti attività di autoriparazione per essere riutilizzate. Ciascuna impresa di autoriparazione è tenuta a certificarne l'idoneità e la funzionalità.»;

     rr) all'Allegato I, punto 1.1.1., la lettera a) è abrogata;

     ss) all'Allegato I, il punto 1.1.2. è sostituito dal seguente: «1.1.2. Il centro di raccolta e l'impianto di trattamento devono essere ubicati in aree compatibili con la disciplina dei piani di bacino o piani di bacino stralcio per l'assetto idrogeologico, di cui agli articoli dal 65 al 71 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.»;

     tt) all'Allegato I, punto 2.1, dopo la lettera f), è inserita la seguente: «f-bis) adeguato sistema di pesatura per i veicoli fuori uso in ingresso al centro di raccolta.».

 

     Art. 2. Disposizioni transitorie e finali

     1. I titolari dei centri di raccolta si adeguano alla disposizione di cui all'Allegato I, punto 2.1, lettera f-bis), introdotta dal presente decreto, entro il 31 dicembre 2020. Qualora tale adeguamento non fosse possibile nel termine previsto, l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione può concedere, per un periodo di ulteriori dodici mesi, l'utilizzo di sistemi di pesatura alternativi anche esterni al centro di raccolta.

     2. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m), è adottato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto del Presidente della Repubblica continuano ad applicarsi le disposizioni previste all'articolo 264 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

 

     Art. 3. Clausola di invarianza finanziaria

     1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I soggetti pubblici interessati provvedono ad attuare le disposizioni del presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.