Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 56. Inquinamento e rifiuti |
Capitolo: | 56.6 rifiuti |
Data: | 23/02/2006 |
Numero: | 149 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 |
Art. 2. Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 |
Art. 3. Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 |
Art. 4. Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 |
Art. 5. Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 |
Art. 6. Modifiche all'articolo 8, comma 4 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 |
Art. 7. Modifiche all'articolo 10, comma 1 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 |
Art. 8. Modifiche all'articolo 11, comma 2 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 |
Art. 9. Modifiche all'articolo 12, comma 1 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 |
Art. 10. Modifiche all'articolo 13, comma 3 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 |
Art. 11. Modifiche all'articolo 15, comma 5 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 |
Art. 12. Modifiche all'Allegato IV, punto 5), e all'Allegato II punti 2. e 3. del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 |
§ 56.6.178 - D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 149.
Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, recante attuazione della direttiva 2000/53/CE in materia di veicoli fuori uso.
(G.U. 12 aprile 2006, n. 86)
Art. 1. Modifiche all'articolo 1, comma 2 del
1. All'articolo 1, comma 2, del
Art. 2. Modifiche all'articolo 3 del
1. All'articolo 3 del
a) al comma 1, lettera f), le parole: «lettera n)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera o)»;
b) al comma 1, lettera p), le parole: «lettera n)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera o)»;
c) al comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) con la consegna ad un centro di raccolta, effettuata dal detentore direttamente o tramite soggetto autorizzato al trasporto di veicoli fuori uso oppure con la consegna al concessionario o gestore dell'automercato o della succursale della casa costruttrice che, accettando di ritirare un veicolo destinato alla demolizione nel rispetto delle disposizioni del presente decreto rilascia il relativo certificato di rottamazione al detentore;»;
d) al comma 3 le parole: «, ossia i veicoli storici o di valore per i collezionisti» sono sostituite dalle seguenti: «e i veicoli di interesse storico o collezionistico».
Art. 3. Modifiche all'articolo 5 del
1. All'articolo 5 del
a) al comma 1, le parole: «è consegnato al concessionario» sono sostituite dalle seguenti: «può essere consegnato al concessionario»;
b) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, qualora detto concessionario o gestore intenda accettarne la consegna e conseguentemente rilasciare il certificato di rottamazione di cui al comma 6»;
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. I produttori di veicoli provvedono a ritirare i veicoli fuori uso alle condizioni di cui al comma 2, organizzando, direttamente o indirettamente, su base individuale o collettiva, una rete di centri di raccolta opportunamente distribuiti sul territorio nazionale.»;
d) al comma 4, le parole: «, come determinati dal decreto di cui al comma 15» sono soppresse;
e) al comma 6, le parole: «apposita dichiarazione di presa in carico del veicolo, assumendosi ogni responsabilità civile, penale e amministrativa connessa alla corretta gestione del veicolo» sono sostituite dalle seguenti: «, in nome e per conto del centro di raccolta che riceve il veicolo, apposito certificato di rottamazione conforme ai requisiti di cui all'allegato IV, completato della descrizione dello stato del veicolo consegnato nonchè dell'impegno a provvedere alla cancellazione dal P.R.A.»;
f) al comma 6, le parole: «Detta dichiarazione contiene i dati identificativi del veicolo e quelli relativi allo stato dello stesso veicolo, i dati anagrafici e la firma del detentore, nonchè, se assunto, l'impegno a provvedere direttamente alla cancellazione del veicolo dal PRA. In tale caso» sono soppresse;
g) al comma 6, le parole: «Detto concessionario o gestore, entro sessanta giorni dalla data della consegna del veicolo al centro di raccolta, acquisisce dallo stesso centro e consegna al detentore il certificato di rottamazione, conservandone copia.» sono soppresse;
h) al comma 7, le parole: «Al momento della consegna al centro di raccolta del veicolo» sono sostituite dalle seguenti: «Nel caso in cui il detentore consegni ad un centro di raccolta il veicolo»;
i) al comma 7, le parole: «o, nei casi di cui al comma 6, al concessionario o al gestore della succursale della casa costruttrice o dell'auto mercato» e la parola: «direttamente» sono soppresse;
l) al comma 7, le parole: «, se non ancora effettuata, nonche» sono sostituite dalla seguente: «e»;
m) il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. La cancellazione dal PRA del veicolo fuori uso avviene esclusivamente a cura del titolare del centro di raccolta ovvero del concessionario o del gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato, senza oneri di agenzia a carico del detentore dello stesso veicolo. A tale fine, entro trenta giorni naturali e consecutivi dalla consegna del veicolo ed emissione del certificato di rottamazione, detto concessionario o gestore o titolare restituisce il certificato di proprietà, la carta di circolazione e le targhe relativi al veicolo fuori uso, con le procedure stabilite dal
n) al comma 10, le parole: «al competente ufficio del P.R.A.» sono soppresse;
o) il comma 12 è sostituito dal seguente:
«12. Il rilascio del certificato di rottamazione di cui ai commi 6 e7 libera il detentore del veicolo fuori uso dalle responsabilità penale, civile e amministrativa connesse alla proprietà e alla corretta gestione del veicolo stesso.»;
p) il comma 15 è sostituito dal seguente:
«15. Le imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui al
Art. 4. Modifiche all'articolo 6 del
1. All'articolo 6 del
a) al comma 2, lettera c), dopo le parole: «i materiali» sono inserite le seguenti «di cui all'allegato II»;
b) al comma 8, prima dell'ultimo periodo è inserito il seguente: «Tale autorizzazione dovrà contenere, tra l'altro, un riferimento esplicito agli obblighi di cui al comma 2 del presente articolo.»;
c) dopo il comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente:
«8-bis. Il deposito temporaneo dei veicoli nel luogo di produzione del rifiuto - presso il concessionario, il gestore della succursale della casa costruttrice o l'automercato - destinati all'invio a impianti autorizzati per il trattamento, è consentito fino a un massimo di trenta giorni.».
Art. 5. Modifiche all'articolo 7 del
1. All'articolo 7 del
a) il comma 1 dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:
«1. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti derivanti dal veicolo fuori uso, le autorità competenti, fatte salve le norme sulla sicurezza dei veicoli e sul controllo delle emissioni atmosferiche e del rumore, favoriscono, in conformità con la gerarchia prevista dalla
b) al comma 2, l'alinea è sostituito dal seguente: «Gli operatori economici garantiscono che:»;
c) dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente:
«2-bis. Al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2, i responsabili degli impianti di trattamento comunicano annualmente i dati relativi ai veicoli trattati ed ai materiali derivanti da essi ed avviati al recupero, avvalendosi del modello di dichiarazione ambientale di cui alla
Art. 6. Modifiche all'articolo 8, comma 4 del
1. All'articolo 8, comma 4, le parole: «anche per le finalità di cui all'articolo 5, comma 15,» sono soppresse.
Art. 7. Modifiche all'articolo 10, comma 1 del
1. All'articolo 10, comma 1, del
2. All'articolo 10, comma 1, del
3. All'articolo 10, comma 1, del
4. All'articolo 10 del
Art. 8. Modifiche all'articolo 11, comma 2 del
1. All'articolo 11, comma 2, del
2. All'articolo 11, comma 2, del
3. All'articolo 11, comma 2, del
Art. 9. Modifiche all'articolo 12, comma 1 del
1. All'articolo 12, comma 1, del
2. All'articolo 12, comma 1, del
3. All'articolo 12, comma 1, del
«d-bis) i risultati conseguiti nel quadro di tali accordi devono esser controllati con cadenza individuata nell'ambito degli accordi stessi e riferiti alle autorità competenti ed alla Commissione europea;
d-ter) le autorità competenti dovranno assumere le opportune misure per esaminare i progressi compiuti nell'ambito di tali accordi;
d-quater) nel caso di inosservanza degli accordi o di mancato raggiungimento degli obiettivi oggetto degli accordi, le autorità competenti assumeranno tutte le misure per garantire l'osservanza delle misure previste dal presente decreto.».
Art. 10. Modifiche all'articolo 13, comma 3 del
1. All'articolo 13, comma 3, le parole: «o della dichiarazione di cui all'articolo 5, comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 5, commi 6 e 7».
Art. 11. Modifiche all'articolo 15, comma 5 del
1. All'articolo 15, comma 5, del
2. All'articolo 15 del
Art. 12. Modifiche all'Allegato IV, punto 5), e all'Allegato II punti 2. e 3. del
1. All'Allegato IV del
«5) l'impegno alla cancellazione del veicolo dal PRA».
2. All'allegato II del
2. |
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a) Alluminio destinato a lavorazione meccanica contenente, in peso, il 2% o meno |
1° luglio 2005 (1) |
b) Alluminio destinato a lavorazione meccanica contenente, in peso, l'1% o meno di piombo in peso |
1° luglio 2008 (2) |
3. All'allegato II del