Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 56. Inquinamento e rifiuti |
Capitolo: | 56.6 rifiuti |
Data: | 12/05/2020 |
Numero: | 42 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27 |
Art. 2. Clausola di invarianza finanziaria |
§ 56.6.451 - D.Lgs. 12 maggio 2020, n. 42.
Attuazione della direttiva (UE) 2017/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 novembre 2017, recante modifica della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.
(G.U. 8 giugno 2020, n. 144)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la
Vista la
Vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche;
Visto il
Vista la
Visto il
Visto il
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 2019;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 29 gennaio 2020;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 aprile 2020;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, della salute e degli affari regionali e delle autonomie;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Modifiche al
1. Al
a) all'articolo 2, comma 2, dopo la lettera i) è aggiunta la seguente:
«i-bis) agli organi a canne;»;
b) all'articolo 3, comma 1, la lettera gg) è sostituita dalla seguente:
«gg) "macchine mobili non stradali destinate ad esclusivo uso professionale", le macchine dotate di una fonte di alimentazione a bordo o con dispositivo di trazione collegato ad una fonte di alimentazione esterna, il cui funzionamento richiede mobilità o movimento continuo o semicontinuo, durante il lavoro, tra una serie di postazioni di lavoro fisse e che sono destinate a esclusivo uso professionale.»;
c) all'articolo 4, comma 3, lettera c), il segno di interpunzione «.» è sostituito dal seguente: «;» e dopo la lettera c) è inserita la seguente: «c-bis) a tutte le altre AEE che non rientravano nell'ambito di applicazione della
d) all'articolo 4, comma 4, dopo la lettera e) è inserita la seguente:
«e-bis) tutte le altre AEE che non rientravano nell'ambito di applicazione della
e) all'articolo 4, il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Purchè il riutilizzo avvenga in sistemi controllabili di restituzione a circuito chiuso da impresa a impresa e che la presenza di parti di ricambio sia comunicata al consumatore, il comma 1 non si applica al riutilizzo dei pezzi di ricambio:
a) recuperati da AEE immesse sul mercato anteriormente al 1° luglio 2006 e utilizzati nelle AEE immesse sul mercato prima del 1° luglio 2016;
b) recuperati da dispositivi medici e strumenti di monitoraggio e controllo immessi sul mercato anteriormente al 22 luglio 2014 e utilizzati nelle AEE immesse sul mercato prima del 22 luglio 2024;
c) recuperati da dispositivi medico-diagnostici in vitro immessi sul mercato anteriormente al 22 luglio 2016 e utilizzati nelle AEE immesse sul mercato prima del 22 luglio 2026;
d) recuperati da strumenti industriali di monitoraggio e controllo immessi sul mercato anteriormente al 22 luglio 2017 e utilizzati nelle AEE immesse sul mercato prima del 22 luglio 2027;
e) recuperati da tutte le AEE che non rientravano nell'ambito di applicazione della
f) all'articolo 5, comma 5, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) per le esenzioni di cui all'allegato III della direttiva 2011/65/UE, vigente alla data del 21 luglio 2011, il periodo di validità massima, che può essere prorogato, è di cinque anni per le categorie da 1 a 7 e 10 dell'allegato I, a decorrere dal 21 luglio 2011, di sette anni per le categorie 8 e 9 dell'allegato I, a decorrere dalle date pertinenti di cui all'articolo 4, comma 3, e di cinque anni per la categoria 11 dell'allegato I, a decorrere dal 22 luglio 2019, salvo che non sia specificato un periodo più breve;»;
g) l'articolo 24 è abrogato.
Art. 2. Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.