Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 56. Inquinamento e rifiuti |
Capitolo: | 56.6 rifiuti |
Data: | 15/06/2016 |
Numero: | 124 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27 |
Art. 2. Clausola di invarianza finanziaria |
§ 56.6.404 - D.Lgs. 15 giugno 2016, n. 124.
Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, recante attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.
(G.U. 12 luglio 2016, n. 161)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche;
Visto il
Visto l'articolo 31 della
Visto l'articolo 1, comma 1, della
Vista la
Visto il
Visto il decreto del Ministro della salute 22 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 15 gennaio 2008;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 25 marzo 2016;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 5 maggio 2016;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 31 maggio 2016;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, della salute e per gli affari regionali e le autonomie;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Modifiche all'articolo 19 del
1. All'articolo 19 del
a) al comma 1, le parole: «e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare», sono sostituite dalle seguenti: «, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministero della salute»;
b) al comma 1, dopo le parole: «e successive modificazioni» sono inserite le seguenti: «nelle more del riordino delle stesse ai sensi dell'articolo 10 della
c) al comma 1, dopo le parole: «nonchè dell'ISPRA» sono inserite le seguenti: «e dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS).»;
d) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. I Ministeri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute svolgono le funzioni di cui al comma 1 sulla base di uno specifico protocollo d'intesa, in coordinamento con il "Comitato tecnico di Coordinamento" di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro della salute del 22 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 15 gennaio 2008, nonchè in raccordo con le regioni e province autonome, ai fini del coordinamento tra le rispettive articolazioni organizzative, sulla base dei vigenti accordi in materia per gli ambiti di competenza.».
2. Il protocollo d'intesa di cui all'articolo 19, comma 1-bis, del
Art. 2. Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni pubbliche competenti provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.