§ 6.1.412 - L.R. 5 maggio 2020, n. 29.
Bilancio di previsione finanziario 2020 – 2020. Prima variazione


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 bilancio, ordinamento contabile
Data:05/05/2020
Numero:29


Sommario
Art. 1.  Variazioni alle previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione finanziario 2020 – 2022
Art. 2.  Autorizzazioni di spesa per gli anni 2020 – 2022
Art. 3.  Sostituzione dell’articolo 6 della l.r. 81/2019
Art. 4.  Sostituzione dell’allegato d) della l.r. 81/2019
Art. 5.  Sostituzione del prospetto di cui alla lettera f) dell’allegato h) della l.r. 81/2019
Art. 6.  Sostituzione dell’allegato 3 della l.r. 81/2019
Art. 7.  Entrata in vigore


§ 6.1.412 - L.R. 5 maggio 2020, n. 29.

Bilancio di previsione finanziario 2020 – 2020. Prima variazione

(B.U. 8 maggio 2020, n. 38)

 

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l’articolo 117, comma terzo, della Costituzione;

Visti gli articoli 11 e 37 dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e, in particolare, l’articolo 51;

Vista la legge regionale 23 dicembre 2019, n. 81 (Bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022);

Visto il parere favorevole dal Collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana, espresso in data 1° aprile 2020, ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 23 luglio 2012, n. 40 (Disciplina del Collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana);

Considerato quanto segue:

1. Si rende necessario adeguare gli stanziamenti di spesa del bilancio di previsione finanziario 2020 – 2022 in funzione delle esigenze di spesa di parte corrente, in conto capitale e per rimborso prestiti, intervenute successivamente all’approvazione della l.r. 81/2019, da realizzarsi nel corso dell’esercizio di riferimento;

2.Tale adeguamento si concretizza nella iscrizione di nuove o maggiori spese alla cui copertura si provvede attraverso la previsione di un maggiore ricorso al credito e attraverso l’utilizzo di risorse finanziarie già stanziate in bilancio (storni compensativi e riduzione della dotazione finanziaria dei fondi di riserva);

3. Per consentire l'immediata adozione degli atti amministrativi conseguenti, è necessario disporre l’entrata in vigore della presente legge il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge

 

CAPO I

Variazioni al bilancio

 

Art. 1. Variazioni alle previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione finanziario 2020 – 2022

1. Alle previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione finanziario 2020 – 2022 sono apportate le variazioni indicate nell’allegato A (Variazioni al Bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022 – Entrata) e nell’allegato B (Variazioni al Bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022 – Spesa).

2. Per effetto delle variazioni di cui al comma 1, le previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione finanziario 2020 – 2022 sono modificate nella misura complessivamente indicata dalle seguenti risultanze:

 

 

     Art. 2. Autorizzazioni di spesa per gli anni 2020 – 2022

1. Le quote di spesa delle leggi regionali che fanno rinvio alla legge di bilancio sono modificate dalla presente legge negli importi indicati all’allegato B.

 

CAPO II

Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 2019, n. 81 (Bilancio di previsione finanziario 2020 2022)

 

     Art. 3. Sostituzione dell’articolo 6 della l.r. 81/2019

1. L’articolo 6 della legge regionale 23 dicembre 2019, n. 81 (Bilancio di previsione finanziario 2020 – 2022), è sostituito dal seguente:

“ Art. 6 Autorizzazione all’indebitamento

1. Nel triennio 2020 – 2022 è autorizzata la contrazione di mutui e/o l’emissione di prestiti obbligazionari per l’importo complessivo di euro 530.156.346,09 di cui euro 223.107.449,20 nel 2020, euro 196.511.327,73 nel 2021 ed euro 110.537.569,16 nel 2022, subordinatamente al rispetto di quanto disposto dall’articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge finanziaria 2004”), di quanto previsto dall’articolo 62 del d.lgs. 118/2011, e all’osservanza di quanto recato dall’articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. I mutui o prestiti di cui al comma 1, sono da estinguersi in un periodo di ammortamento non superiore ad anni trenta, ad un tasso massimo pari a quello di riferimento applicato dalla Cassa depositi e prestiti.

3. I mutui possono essere assunti anche con la Cassa depositi e prestiti e/o con la Banca europea per gli investimenti (BEI).

4. Gli oneri di ammortamento annui di cui al comma 3, relativi agli esercizi 2021 e 2022, nonché l’eventuale maggiorazione della rata di ammortamento dei mutui e prestiti dovuta alla variabilità di tasso o agli eventuali oneri conseguenti al rischio di cambio, trovano copertura finanziaria con le singole leggi di bilancio, negli appositi stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale, Missione 50 “Debito Pubblico”.

5. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2022, determinate in misura non superiore a quella posta a carico dell’esercizio 2022, trovano copertura con le successive leggi di bilancio.

 

     Art. 4. Sostituzione dell’allegato d) della l.r. 81/2019

1. L’allegato d) della l.r. 81/2019 (Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento) recante i limiti di indebitamento per le regioni, è sostituito dall’allegato F (Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento)

 

     Art. 5. Sostituzione del prospetto di cui alla lettera f) dell’allegato h) della l.r. 81/2019

1. Il prospetto di cui alla lettera f) (Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall’ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti), dell’allegato h) (Nota integrativa al bilancio di previsione 2020 – 2022) della l.r. 81/2019, è sostituito dal prospetto f) di cui all’allegato G (Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall’ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti).

 

     Art. 6. Sostituzione dell’allegato 3 della l.r. 81/2019

1. L'allegato 3 della l.r 81/2019 (Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili), di cui alla lettera d) dell'articolo 11 della legge stessa è sostituito dall'allegato H (Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili).

 

CAPO III

Disposizioni finali

 

     Art. 7. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

 

Allegati

(Omissis)