Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.1 urbanistica e assetto del territorio |
Data: | 22/06/2020 |
Numero: | 42 |
Sommario |
Art. 1. Precisazioni sul procedimento di autorizzazione delle attività motoristiche nell'autodromo. Modifiche all' articolo 8 bis della l.r. 48/1994 |
Art. 2. Entrata in vigore |
§ 5.1.161 - L.R. 22 giugno 2020, n. 42.
Disposizioni sul circuito automobilistico e motociclistico situato nel Comune di Scarperia e San Piero. Precisazioni normative. Modifiche alla l.r. 48/1994.
(B.U. 26 giugno 2020, n. 58)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l'articolo117, commi terzo e quarto, della Costituzione;
Visto l'articolo 4, comma 1, lettera n), dello Statuto;
Visto il
Visto il
Visto il regolamento emanato con
Vista la
Vista la legge regionale 1 dicembre1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico);
Vista la
Considerato quanto segue:
1. Con le modifiche introdotte dalla
2. Ad una rinnovata valutazione, nonché alla luce dell'impugnativa proposta dal Governo avverso la
3. In particolare, è necessario precisare che, nel rispetto della normativa statale e regionale di riferimento, il Comune di Scarperia e San Piero e il soggetto gestore dell'autodromo concordano, mediante apposita convenzione, le misure finalizzate ad implementare la sicurezza degli impianti e a garantire le cautele tecniche necessarie per lo svolgimento delle attività, sentiti i comuni interessati e assicurando il coinvolgimento dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT);
4. È necessario eliminare il numero dei giorni di durata massima delle autorizzazioni in deroga, precedentemente fissato in duecentottanta, nonché eliminare le fasce orarie nell'ambito delle quali può svolgersi l'attività motoristica, rinviando per tale via, direttamente a quanto disposto dalla normativa statale di riferimento;
5. Al fine di consentire l’immediata applicazione delle disposizioni della presente legge, è necessario disporre l'entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;
Approva la presente legge
Art. 1. Precisazioni sul procedimento di autorizzazione delle attività motoristiche nell'autodromo. Modifiche all' articolo 8 bis della
1. Al comma 2 dell'articolo 8 bis della
2. Alla fine del comma 2 dell'articolo 8 bis della
3. Al comma 3 dell'articolo 8 bis della
4. Il comma 4 dell’articolo 8 bis della
Art. 2. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.