Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.1 urbanistica e assetto del territorio |
Data: | 03/01/2020 |
Numero: | 2 |
Sommario |
Art. 1. Finalità. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 48/1994 |
Art. 2. Deroghe. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 48/1994 |
Art. 3. Disciplina del circuito automobilistico e motociclistico situato nel Comune di Scarperia e San Piero. Inserimento dell’articolo 8 bis nella l.r. 48/1994 |
Art. 4. Integrazione del contenuto del regolamento regionale di attuazione in materia di inquinamento acustico. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 89/1998 |
Art. 5. Disposizioni per l’adeguamento del regolamento di attuazione previsto dall’articolo 2 della l.r. 89/1998 |
§ 5.1.154 - L.R. 3 gennaio 2020, n. 2.
Disposizioni sul circuito automobilistico e motociclistico situato nel Comune di Scarperia e San Piero. Modifiche alla l.r. 48/1994 e alla l.r. 89/1998.
(B.U. 10 gennaio 2020, n. 1)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettera n), dello Statuto;
Visto il
Visto il
Visto il regolamento emanato con
Vista la
Vista la
Considerato quanto segue:
1. Occorre disciplinare la circolazione dei veicoli a motore nei circuiti, quali gli autodromi e le piste motoristiche dedicati alla pratica dell’automobilismo e del motociclismo, riconoscendo la pratica dello sport come momento di crescita individuale e di aggregazione sociale, al fine di garantire la fruibilità di tali strutture in un ambito sicuro e controllato, nel rispetto del diritto alla salute della cittadinanza;
2. È necessario riconoscere l’importanza strategica regionale e internazionale dell’autodromo situato nel Comune di Scarperia e San Piero, che rappresenta il circuito automobilistico e motociclistico più importante della Regione, per lo svolgimento di attività agonistiche, sportive, test tecnici e attività ricreative;
3. Nel rispetto della normativa statale di riferimento, occorre disciplinare le modalità di svolgimento delle attività svolte nel circuito automobilistico e motociclistico;
4. Occorre prevedere alcune modifiche del regolamento regionale di attuazione dell’articolo 2 della
5. È opportuno, inoltre, eseguire un intervento modificativo in merito alla circolazione fuori strada dei veicoli a motore, con particolare riferimento a quanto disposto dall'articolo 3 della
Approva la presente legge;
CAPO I
Disciplina del circuito automobilistico e motociclistico situato nel Comune di Scarperia e San Piero. Modifiche alla
Art. 1. Finalità. Modifiche all’articolo 1 della
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 1 della
“1 bis. La Regione con la presente legge, riconoscendo la pratica dello sport come momento di crescita individuale e di aggregazione sociale, detta altresì la disciplina per la circolazione dei veicoli a motore nei circuiti quali gli autodromi e le piste motoristiche dedicate alla pratica dell’automobilismo e del motociclismo, anche al fine di garantire la fruibilità di tali strutture in un ambito sicuro e controllato.” .
Art. 2. Deroghe. Modifiche all'articolo 3 della
1. Alla fine del primo periodo della lettera d) del comma 1 dell'articolo 3 della
Art. 3. Disciplina del circuito automobilistico e motociclistico situato nel Comune di Scarperia e San Piero. Inserimento dell’articolo 8 bis nella
1. Dopo l’articolo 8 della
“Art. 8 bis. Disciplina del circuito automobilistico e motociclistico situato nel Comune di Scarperia e San Piero
1. La Regione riconosce l’importanza strategica regionale e internazionale dell’autodromo situato nel Comune di Scarperia e San Piero quale circuito automobilistico e motociclistico per lo svolgimento di attività agonistiche, sportive, test tecnici ed attività ricreative.
2. Nel rispetto della normativa statale in tema di sicurezza e di tutela dall’inquinamento acustico, il Comune di Scarperia e San Piero e il soggetto gestore dell’autodromo, mediante convenzione, concordano le misure finalizzate ad implementare la sicurezza degli impianti, a garantire le cautele tecniche necessarie al rispetto delle limitazioni imposte dalla normativa nazionale e regionale vigente, nonché a implementare il sistema di monitoraggio acustico.
3. Le eventuali deroghe ai limiti di emissioni sonore concesse dal comune territorialmente competente ai sensi dell’articolo 3, comma 7, secondo periodo, del regolamento emanato con
4. Le deroghe di cui al comma 3, non prevedono l’esercizio di attività motoristica nelle fasce orarie comprese tra le ore ventidue e le ore sette.”.
CAPO II
Modalità operative per i controlli in materia di inquinamento acustico e e disposizioni per l’attuazione del piano aziendale di risanamento acustico. Modifiche alla
Art. 4. Integrazione del contenuto del regolamento regionale di attuazione in materia di inquinamento acustico. Modifiche all’articolo 2 della
1. Dopo la lettera h) del comma 1 dell’articolo 2 della
“h bis) nel rispetto della normativa statale di riferimento, le modalità operative per l’effettuazione dei controlli di cui agli articoli 14 e 15;
h ter) specifici criteri tecnici relativi alle aree in cui sono presenti autodromi, ai fini della redazione dei piani comunali di classificazione acustica.”.
Art. 5. Disposizioni per l’adeguamento del regolamento di attuazione previsto dall’articolo 2 della
1. Le modifiche al regolamento di attuazione previsto dall’articolo 2 della