Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.1 amministrazione regionale, ordinamento degli uffici |
Data: | 28/06/2019 |
Numero: | 38 |
Sommario |
Art. 1. Reclutamento di personale per il rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro |
Art. 2. Graduatorie concorsuali |
Art. 3. Cessazione del Direttore generale e dei direttori dell’incarico. Modifiche all’articolo 16 della l.r. 1/2009 |
Art. 4. Norma finanziaria |
Art. 5. Entrata in vigore |
§ 2.1.335 - L.R. 28 giugno 2019, n. 38.
Disposizioni urgenti per il rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro per la sostituzione di personale collocato in quiescenza, del direttore generale e dei direttori. Modifiche alla l.r. 1/2009.
(G.U. 28 giugno 2019, n. 31)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, comma quarto, della Costituzione;
Visto il
Vista la
Visto il
Vista la
Vista la
Vista la
Considerato quanto segue:
1. L'Agenzia regionale toscana per l'impiego (ARTI), ai sensi della
2. Ai fini delle procedure per le assunzioni di cui al punto 1, nell'attuale fase di potenziamento dei servizi in materia di politiche attive del lavoro, la Regione si pone l'obiettivo di valorizzare al massimo e tutelare le professionalità che, a diverso titolo e con molteplici forme contrattuali, operano all'interno dei centri per l'impiego della Toscana, così come indicato anche dalla risoluzione del Consiglio regionale 29 maggio 2019, n. 248 collegata alla comunicazione della Giunta regionale n. 39 (In merito alle modalità di reclutamento di personale a tempo determinato e indeterminato di ARTI per il rafforzamento dei servizi regionali dei Centri per l'impiego);
3. Al fine di consentire il rafforzamento dei centri per l'impiego, in armonia con quanto previsto dall'articolo 1, comma 258, della
4. Il reclutamento del personale a tempo indeterminato da parte dell’ARTI ai sensi dell'articolo 1, comma 258, della
5. Il reclutamento del personale a tempo determinato da parte dell’ARTI, per il triennio 2019 – 2021, trova la propria fonte di finanziamento nelle risorse individuate dal PON "Inclusione" 2014 –2020 e dal POC SPAO 2014 – 2020, e sarà effettuato solo a seguito dell’ avvenuto trasferimento delle suddette risorse;
6. La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale;
7. Al fine di consentire l'efficace espletamento delle procedure di reclutamento del personale, in un'ottica di economicità e celerità delle medesime, è stabilita, per l’ARTI, come per la Regione Toscana, gli enti dipendenti e gli enti ed aziende del servizio sanitario regionale, la possibilità dello scorrimento delle graduatorie approvate a far data dal 1° gennaio 2019, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 361, della 1. 145/2018;
8. A fronte di particolari contingenze ed esigenze organizzative, risulta opportuno garantire una maggiore flessibilità temporale dell’incarico di cui all’articolo 16, comma 2, della
9. Al fine di consentire la rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
Approva la presente legge
Art. 1. Reclutamento di personale per il rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro
1. A decorrere dall'anno 2019, l'Agenzia regionale toscana per l'impiego (ARTI) è autorizzata, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 258, della
2. A decorrere dall'anno 2019, l’ARTI, per lo svolgimento delle funzioni di orientamento ai processi di inserimento lavorativo di cui all'articolo 1, comma 258, della
3. [Per l'adeguamento delle proprie esigenze dotazionali, come individuate ai commi 1 e 2, l’ARTI può disporre, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 361, della
Art. 2. Graduatorie concorsuali [2]
1. La Regione, gli enti dipendenti, le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale, al fine di assicurare l’adeguata e tempestiva copertura delle rispettive esigenze dotazionali, anche collegate alle cessazioni di personale programmate ai sensi delle disposizioni in materia pensionistica previste dal
Art. 3. Cessazione del Direttore generale e dei direttori dell’incarico. Modifiche all’articolo 16 della
1. Al comma 2 dell'articolo 16 della
Art. 4. Norma finanziaria
1. Alle assunzioni di cui all'articolo 1, si provvede nei limiti dei trasferimenti statali di cui all’articolo 1, comma 258, della
Art. 5. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
[1] Comma abrogato dall'art. 15 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 16 della