Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.2 organi regionali |
Data: | 24/07/2020 |
Numero: | 69 |
Sommario |
Art. 1. Inquadramento del personale giornalista |
Art. 2. Dotazione organica |
Art. 3. Fondo salario accessorio del personale del comparto |
Art. 4. Responsabile dell’Agenzia di Informazione degli organi di governo della Regione. Sostituzione dell’articolo 3 della l.r. 43/2006 |
Art. 5. Funzioni. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 9/2011 |
Art. 6. Organizzazione. Sostituzione dell'articolo 3 della l.r. 9/2011 |
Art. 7. Responsabile dell'Ufficio stampa. Sostituzione dell'articolo 4 della l.r. 9/2011 |
Art. 8. Inquadramento del personale giornalistico Sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 9/2011 |
Art. 9. Norma finanziaria |
Art. 10. Abrogazioni |
Art. 10 bis. Norma transitoria |
Art. 11. Entrata in vigore |
§ 1.2.128 - L.R. 24 luglio 2020, n. 69.
Inquadramento del personale giornalista assunto a tempo indeterminato. Modifiche alla l.r. 43/2006 e alla l.r. 9/2011.
(B.U. 29 luglio 2020, n. 73)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, comma quarto, della Costituzione;
Visto l’articolo 50 dello Statuto;
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Visto il
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Viste le sentenze della Corte costituzionale 9 gennaio 2019, n. 10; 17 aprile 2019, n. 81 e 15 giugno 2020, n. 112;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del comparto Funzioni locali per il triennio 2016-2018, sottoscritto tra L'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le organizzazioni sindacali in data 21 maggio 2018 e, in particolare, l’articolo 18 bis per l’istituzione di nuovi profili per le attività di comunicazione e informazione e la relativa dichiarazione congiunta n. 8 secondo la quale, con riferimento al citato articolo, “le parti del presente contratto, con l'intervento della FNSI ai fini di quanto previsto dall'art. 9, comma 5, della
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Considerato quanto segue:
1. La
2. Nell’anno 2018, il CCNL Funzioni locali 2016 – 2018 ha previsto l’istituzione di nuovi profili professionali per il relativo personale, delineando la figura di “giornalista pubblico”, cui si applicano le disposizioni del CCNL del comparto di riferimento;
3. Con la dichiarazione congiunta n. 8 al sopracitato CCNL si è definita la necessità di un’apposita sequenza contrattuale, da adottarsi nel confronto partecipativo anche delle organizzazioni sindacali dei giornalisti, per l’adozione di una specifica regolazione di raccordo per la definizione, anche attraverso tabelle di equiparazione, delle modalità per il reinquadramento del personale giornalista nell’ambito del CCNL di riferimento;
4. La sentenza della Corte costituzionale 10/2019 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della
5. La sentenza della Corte costituzionale 15 giugno 2020, n. 112, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della
6. Alla data di approvazione della presente legge non risulta ancora adottata alcuna specifica regolamentazione contrattuale per l’equiparazione indicata;
7. Solo con la
8. La necessità di una specifica regolamentazione contrattuale, per definire compiutamente le modalità dell’inquadramento del personale con funzioni di giornalista nell’ambito del CCNL di riferimento è stata altresì ribadita dalla stessa Corte costituzionale che, con la sopracitata sentenza 112/2020, nel ricondurre alla competenza del legislatore nazionale la regolamentazione in materia, ha sottolineato la necessità di un intervento regolativo di natura contrattuale, in una disciplina di equiparazione che deve trovare la propria fonte in un contratto negoziato con le rappresentanze sindacali dei giornalisti, attraverso l'attivazione di una specifica area di contrattazione;
9. Nel perdurare della vigenza della
10. Il personale giornalista della Regione Toscana risulta, in massima parte, inquadrato in forza di concorso pubblico per titoli ed esami per il profilo di giornalista, con applicazione del trattamento giuridico ed economico previsto dal CNLG, evidenziandosi ancor più la necessità di dettare una disciplina per il relativo reinquadramento, che assicuri anche certezza giuridica alle posizioni soggettive coinvolte, disciplina contenuta nella presente legge, in un intervento normativo regionale suppletivo, con valenza solo transitoria, nell’attesa della dovuta regolamentazione contrattuale;
11. Nelle more dell’adozione della prevista sequenza contrattuale, è quindi necessario procedere a dettare disposizioni inerenti all’inquadramento del personale giornalista della Regione Toscana, in servizio presso l’Agenzia di informazione della Giunta regionale e in servizio presso il Consiglio regionale, nell’ambito del CCNL funzioni locali, provvedendo a definirne, in via transitoria, il relativo trattamento giuridico ed economico, con la modifica e parziale abrogazione delle disposizioni di cui alla
12. L’intervento legislativo regionale appare urgente considerato che nell’ambito della proposta di rendiconto per l’anno 2020 della Regione Toscana, la Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Toscana, già con atto di convocazione dell’adunanza plenaria del 29 giugno 2020, evidenzia talune criticità che particolarmente si appuntano nei dubbi di legittimità costituzionale sulle citate
13. Alla luce di quanto sopra esposto, relativamente ai nuovi principi in tema di inquadramento del personale giornalistico, appare necessario modificare la disciplina organizzativa dell'ufficio stampa del Consiglio regionale contenuta nella
14. L’equiparazione, in particolare sotto il profilo del trattamento economico dei dipendenti cui si è applicato il CNLG, deve ispirarsi ai consolidati principi, di fonte normativa come giurisprudenziale, della parità di trattamento economico dei dipendenti provenienti da diversi comparti di contrattazione e della irriducibilità del medesimo trattamento in applicazione del generale principio civilistico del divieto di “reformatio in pejus”;
15. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporne l’entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;
Approva la presente legge
Art. 1. Inquadramento del personale giornalista
1. Il personale giornalista appartenente al ruolo unico regionale in servizio a tempo indeterminato presso l’Agenzia di informazione degli organi di governo della Regione e presso l’Ufficio stampa del Consiglio regionale, ai sensi rispettivamente della
2. Al personale di cui al comma 1 è attribuito un assegno “ad personam”, ai sensi dell’articolo 1, comma 160, della
3. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi nel termine di centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, previa intesa con l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, e informate le organizzazioni sindacali ivi comprese quelle rappresentative della categoria dei giornalisti, sono definite, con efficacia a decorrere dell’entrata in vigore della presente legge, le modalità di applicazione di quanto previsto al comma 1 e al comma 2, nelle more dell’attuazione dell’articolo 1, comma 160, della
4. Con atto della direzione competente in materia di personale si provvede all’inquadramento del personale interessato dalle disposizioni di cui alla presente legge, sulla base di quanto disposto nella deliberazione di cui al comma 3.
5. I commi 1 e 2 e quanto disposto nella deliberazione di cui al comma 3, sono efficaci fino alla sottoscrizione del contratto integrativo successivo al CCNL per l’attuazione dell’articolo 18 bis del CCNL Funzioni locali 2016 – 2018 e dell’articolo 1, comma 160, della
Art. 2. Dotazione organica
1. La dotazione organica dell’Agenzia di informazione degli organi di governo, approvata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della
Art. 3. Fondo salario accessorio del personale del comparto [1]
1. Il limite delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio di cui all’articolo 23, comma 2, del
Art. 4. Responsabile dell’Agenzia di Informazione degli organi di governo della Regione. Sostituzione dell’articolo 3 della
1. L’articolo 3 della
“Art. 3 Responsabile dell’Agenzia di informazione degli organi di governo della Regione
1. La responsabilità dell’Agenzia per le attività di informazione degli organi di governo della Regione è affidata a un dirigente di ruolo dell’Amministrazione regionale o di altre amministrazioni pubbliche o a soggetto, anche esterno al ruolo dirigenziale dell’Amministrazione, in possesso, oltreché dei requisiti previsti dall’articolo 13, comma 2, della
2. L’incarico di responsabile dell’Agenzia ha carattere di esclusività e non è compatibile con l’esercizio di altra attività professionale.
3. Nel caso in cui il responsabile sia scelto tra dipendenti di ruolo dell’Amministrazione regionale, o tra dirigenti o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, l’incarico è conferito previo collocamento in aspettativa o fuori ruolo.
4. L’incarico di responsabile dell’Agenzia è attribuito con decreto del Direttore generale ed ha la durata definita ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della
5. Il responsabile esercita, oltre alle funzioni dirigenziali di cui all’articolo 9 della
6. Il responsabile contribuisce alla definizione dei programmi annuali delle attività di informazione e comunicazione e risponde agli organi di vertice per l'attuazione delle attività di informazione previste dagli stessi programmi.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo sono efficaci a decorrere dalla nomina del Responsabile dell’Agenzia nella Legislatura successiva a quella di entrata in vigore della
Art. 5. Funzioni. Modifiche all'articolo 2 della
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 della
"2 bis. All'inizio di ciascuna legislatura, l'Ufficio di presidenza provvede a dettare delle direttive per l'attività di informazione cui il settore è preposto.".
Art. 6. Organizzazione. Sostituzione dell'articolo 3 della
1. L'articolo 3 della
“Art. 3 Organizzazione
1. All'Ufficio stampa è assegnato personale iscritto all'Albo nazionale dei giornalisti per lo svolgimento delle attività di informazione di cui all'articolo 1 e personale con profilo adeguato allo svolgimento dell'attività di segreteria e di supporto tecnico, amministrativo e contabile, nonché alla gestione delle risorse finanziarie assegnate alle funzioni del settore e all'adozione degli atti in ordine alla stipula di contratti e convenzioni funzionali all'efficace svolgimento dei compiti dello stesso
2. Ai dipendenti assegnati al settore si applica esclusivamente lo stato giuridico ed il trattamento economico previsto dal contratto collettivo nazionale funzioni locali.”.
Art. 7. Responsabile dell'Ufficio stampa. Sostituzione dell'articolo 4 della
1. L'articolo 4 della
“Art. 4 Responsabile dell'Ufficio stampa
1. L'incarico di responsabile dell'Ufficio stampa è conferito dal Segretario generale ad un dirigente di ruolo del Consiglio regionale iscritto negli elenchi dei professionisti dell'Albo nazionale giornalisti di cui all'articolo 26 della
2. In caso di carenze della struttura organizzativa del Consiglio regionale l'incarico di cui al comma 1 può essere conferito, ai sensi dell'articolo 13 della
3. Il responsabile, oltre a esercitare le ordinarie funzioni di cui all’articolo 9 della
a) dirige e coordina, nell'ambito delle direttive generali impartite dall'Ufficio di presidenza;
b) impartisce le direttive tecnico-professionali, definendo le attività, stabilendo gli orari per l'attività del personale assegnato, nonché le necessarie disposizioni per il regolare andamento del servizio;
c) assicura il costante raccordo con le strutture organizzative del Consiglio regionale per l'informazione in entrata e in uscita e per una efficace integrazione delle attività svolte;
d) contribuisce alla definizione dei programmi annuali delle attività di informazione e comunicazione previsti dall'articolo 4 della
e) assicura i rapporti con i soggetti terzi;
f) assume la responsabilità di direzione delle pubblicazioni di ogni tipo curate dal Settore per il Consiglio regionale.”.
Art. 8. Inquadramento del personale giornalistico Sostituzione dell'articolo 5 della
1. L'articolo 5 della
“Art. 5 Inquadramento del personale giornalistico
1. Ai sensi dell'articolo 1 della
2. Al personale di cui al comma 1 è attribuito un assegno ad personam, ai sensi dell'articolo 1, comma 160, della
Art. 9. Norma finanziaria
1. L'attuazione della presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 10. Abrogazioni
1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
a) l'articolo 2, comma 2, limitatamente al periodo dalle parole: “assunti a contratto” alle parole: “ruolo regionale”; l'articolo 4, comma 4, e l'articolo 6, comma 4, della
b) gli articoli 6 e 7 della
Art. 10 bis. Norma transitoria [2]
1. Il comma 3 dell’articolo 6, della
Art. 11. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
[1] La Corte costituzionale, con sentenza 11 novembre 2021, n. 212, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo, nella parte in cui prevede che i risparmi che conseguono al progressivo riassorbimento dell’assegno ad personam di cui all’art. 1, comma 2, conferiti al fondo per il trattamento accessorio del personale, possano concorrere a superare il limite di cui all’art. 23, comma 2, del
[2] Articolo inserito dall'art. 6 della