§ 1.2.94 - L.R. 30 ottobre 2010, n. 54.
Disposizioni transitorie per lo svolgimento delle attività di informazione del Consiglio regionale


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 organi regionali
Data:30/10/2010
Numero:54


Sommario
Art. 1.  Periodo transitorio di esercizio delle attività di informazione
Art. 2.  Dotazione dell’ufficio stampa provvisorio
Art. 3.  Coordinatore dell’ufficio stampa provvisorio
Art. 4.  Continuità dell’attività in corso
Art. 5.  Norma finanziaria
Art. 6.  Entrata in vigore


§ 1.2.94 - L.R. 30 ottobre 2010, n. 54. [1]

Disposizioni transitorie per lo svolgimento delle attività di informazione del Consiglio regionale

(B.U. 30 ottobre 2010, n. 43)

 

PREAMBOLO

 

Il Consiglio regionale

 

Visto l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

 

Visti gli articoli 4, comma 1, lettera b), e 73 dello Statuto regionale;

 

Vista la legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa);

 

Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni);

 

Vista la legge regionale 2 agosto 2006, n. 43 (Istituzione di due strutture speciali per le attività di informazione del Consiglio regionale e degli organi di governo);

 

Vista la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell’Assemblea legislativa regionale);

 

Considerato quanto segue: 1. L’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale intende promuovere la riduzione e la razionalizzazione di tutti i costi della struttura organizzativa consiliare, quale autonomo apporto del Consiglio al complessivo processo di ristrutturazione della spesa da parte della Regione Toscana;

2. In tale contesto, occorre procedere anche alla revisione dell’organizzazione delle attività di informazione del Consiglio regionale, attraverso il riordino complessivo del settore e la conseguente modifica della l.r. 43/2006;

3. Nelle more della suddetta revisione normativa, da realizzarsi in tempi ravvicinati, risulta pertanto opportuno non procedere alla nomina del nuovo direttore dell’Agenzia per l’informazione, al momento della scadenza contrattuale del direttore in carica, correlata all’avvio della nuova legislatura regionale, al fine di non pregiudicare le possibili diverse scelte organizzative che potranno essere assunte con la riforma;

4. Si rende così necessario disciplinare, con norme di eccezione, la fase transitoria, che dovrà essere necessariamente molto breve, prevedendo la sospensione dell’attività dell’Agenzia ed il momentaneo affidamento delle funzioni di informazione ad un ufficio stampa di carattere provvisorio all’interno della struttura del Consiglio;

5. Il personale giornalistico assegnato all’Agenzia alla data di entrata in vigore della presente legge viene assegnato all’ufficio stampa provvisorio, nell’invarianza delle prerogative professionali e contrattuali in essere e lo stesso avviene per il personale amministrativo; 6. L’ufficio stampa provvisorio è diretto da un coordinatore ai sensi della l. 150/2000, il quale assume anche la responsabilità della direzione delle pubblicazioni in essere, ai sensi dell’articolo 3 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa);

 

Approva la presente legge

 

Art. 1. Periodo transitorio di esercizio delle attività di informazione

1. Dalla data del 1° novembre 2010 e fino alla data di entrata in vigore della legge di riordino delle attività di informazione del Consiglio regionale, è sospesa l’applicazione al Consiglio regionale della legge regionale 2 agosto 2006, n. 43 (Istituzione di due strutture speciali per le attività di informazione del Consiglio regionale e degli organi di governo) ed è parimenti sospesa l’attività dell’Agenzia per le attività di informazione del Consiglio regionale, di seguito denominata Agenzia. Conseguentemente, non si procede alla nomina del direttore dell’Agenzia dopo la scadenza del contratto del direttore dell’Agenzia in essere all’entrata in vigore della presente legge.

2. Per lo svolgimento delle attività di informazione del Consiglio regionale nel periodo transitorio di cui al comma 1, è istituito, all’interno della struttura del Consiglio regionale, un ufficio stampa provvisorio ai sensi dell’articolo 6 della legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni).

 

     Art. 2. Dotazione dell’ufficio stampa provvisorio

1. Il personale giornalistico e amministrativo assegnato all’Agenzia alla data di entrata in vigore della presente legge è assegnato all’ufficio stampa, per il periodo transitorio di cui all’articolo 1, senza variazioni della situazione contrattuale in atto e del relativo assetto giuridico ed economico.

 

     Art. 3. Coordinatore dell’ufficio stampa provvisorio

1. L’ufficio di presidenza del Consiglio regionale individua il coordinatore dell’ufficio stampa ai sensi e per gli effetti dell’articolo 9, comma 3, della l. 150/2000, tra i giornalisti dell’Agenzia con qualifica di caposervizio o tra i dirigenti del Consiglio regionale iscritti all’albo dei giornalisti.

2. Nel caso in cui il coordinatore sia scelto tra i giornalisti con qualifica di caposervizio, il segretario generale del Consiglio regionale individua l’articolazione organizzativa responsabile della gestione amministrativa dell’ufficio stampa.

3. La nomina a coordinatore comporta, per il giornalista con qualifica di caposervizio, la corresponsione di una indennità aggiuntiva pari alla differenza tra l’indennità redazionale massima di caposervizio e l’indennità redazionale massima di caporedattore, come stabilite dal contratto di lavoro. Nessuna indennità aggiuntiva è dovuta nel caso di nomina di un dirigente del Consiglio regionale [2].

4. La nomina a coordinatore dell’ufficio stampa provvisorio non costituisce titolo per il riconoscimento di mansioni superiori né titolo preferenziale ai fini della individuazione del responsabile della struttura cui sarà affidato lo svolgimento delle attività di informazione del Consiglio regionale al termine del periodo transitorio di cui alla presente legge.

 

     Art. 4. Continuità dell’attività in corso

1. Il coordinatore dell’ufficio stampa provvisorio assicura, per la durata della carica, la continuità dell’attività e dei rapporti con i soggetti terzi in corso da parte dell’Agenzia e subentra al direttore dell’Agenzia nella responsabilità di direzione delle pubblicazioni curate dalla stessa Agenzia.

 

     Art. 5. Norma finanziaria

1. Agli eventuali oneri derivanti nell’anno 2010 dall’applicazione dell’articolo 3, comma 3, si fa fronte con le risorse già stanziate nell’unità previsionale di base (UPB) 714 “Agenzia per l’informazione del Consiglio regionale - Spese correnti” del bilancio regionale per l’esercizio 2010, che presenta la necessaria disponibilità.

2. Agli eventuali oneri per l’anno successivo si provvede con le risorse stanziate nella corrispondente UPB del bilancio regionale.

 

     Art. 6. Entrata in vigore

1. La presente legge, dichiarata urgente, entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


[1] Abrogata dall'art. 8 della L.R. 9 marzo 2011, n. 9, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 92 della L.R. 21 marzo 2011, n. 10.