§ 4.4.291 - R.R. 25 marzo 2020, n. 2.
Disciplina delle modalità di attuazione e applicazione delle disposizioni in materia di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi della l.r. [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:25/03/2020
Numero:2


Sommario
Art. 1.  (Oggetto)
Art. 2.  (Modalità di presentazione delle istanze e della documentazione)
Art. 3.  (Procedure per la definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale)
Art. 4.  (Procedura per la valutazione di impatto ambientale e rilascio del PAU)
Art. 5.  (Procedura per la verifica di assoggettabilità a VIA)
Art. 6.  (Procedure per l'espressione del parere della Regione nel procedimento di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza statale)
Art. 7.  (Disciplina della commissione istruttoria regionale per la VIA e disposizioni riguardanti i relativi esperti ai sensi dell’articolo 3, commi 2, 2 bis e 3, della l.r. 5/2010)
Art. 8.  (Procedure di valutazione e di pianificazione territoriale)
Art. 9.  (Quantificazione e calcolo degli oneri istruttori)
Art. 10.  (Partecipazione di ARPA Lombardia alle procedure e modalità di avvalimento dell'Agenzia da parte degli enti locali)
Art. 11.  (Controlli)
Art. 12.  (Abrogazione)
Art. 13.  (Norme transitorie e finali)


§ 4.4.291 - R.R. 25 marzo 2020, n. 2.

Disciplina delle modalità di attuazione e applicazione delle disposizioni in materia di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi della l.r. 5/2010 e delle relative modifiche e integrazioni. Abrogazione del r.r. 5/2011

(B.U. 27 marzo 2020, n. 13 suppl.)

 

Art. 1. (Oggetto)

1. Il presente regolamento, in attuazione della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di valutazione di impatto ambientale) come modificata, in particolare, dall'articolo 10 della legge regionale 12 dicembre 2017, n. 36 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento regionale ai decreti legislativi n. 126/2016, n. 127/2016, n. 222/2016 e n. 104/2017, relative alla disciplina della conferenza dei servizi, ai regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti e a ulteriori misure di razionalizzazione) e dall'articolo 22 della legge regionale 4 dicembre 2018, n. 17 (Legge di revisione normativa e di semplificazione 2018):

a) aggiorna la disciplina della Commissione istruttoria regionale per la valutazione di impatto ambientale, di seguito denominata Commissione, istituita ai sensi del regolamento regionale 21 novembre 2011, n. 5 (Attuazione della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di valutazione di impatto ambientale)) in attuazione dell'articolo 3, comma 2, della l.r. 5/2010;

b) stabilisce i criteri di calcolo degli oneri istruttori di cui all'articolo 3, comma 5, della l.r. 5/2010;

c) stabilisce le modalità di avvalimento dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA Lombardia) da parte delle autorità competenti in materia di valutazione di impatto ambientale, di seguito denominata VIA, e di verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della l.r. 5/2010;

d) individua le modalità per l'espressione del parere della Regione nell'ambito della procedura di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza statale riguardante i progetti da realizzarsi sul territorio lombardo, ai sensi dell'articolo 11 della l.r. 5/2010;

e) disciplina le modalità di attuazione e applicazione delle disposizioni in materia di VIA e di provvedimento autorizzatorio unico e conclusivo del procedimento, di cui all'articolo 27 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e all'articolo 4, comma 3 bis, della l.r. 5/2010, nonché di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza non statale da parte delle autorità competenti in materia di VIA individuate dall'articolo 2 della l.r. 5/2010, e, in particolare:

1) specifica le procedure per la VIA;

2) specifica le procedure per la verifica di assoggettabilità a VIA;

3) coordina e rende coerenti le procedure di valutazione dei progetti con le procedure di valutazione di pianificazione o anche programmazione territoriale;

4) stabilisce le modalità di svolgimento dei controlli nelle procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA.

 

     Art. 2. (Modalità di presentazione delle istanze e della documentazione)

1. Le istanze nonché la relativa documentazione tecnica afferenti ai procedimenti di competenza non statale di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 del presente regolamento sono trasmesse dal proponente, quale soggetto titolato, alle diverse autorità competenti, come individuate dalla l.r. 5/2010, mediante l'utilizzo del Sistema Informativo Lombardo per la Valutazione di Impatto Ambientale (S.I.L.V.I.A.), quale strumento centralizzato per lo svolgimento delle procedure amministrative di cui alla Parte II del d.lgs. 152/2006, in attuazione dei disposti di cui all'articolo 7, comma 3, della l.r. 5/2010, secondo modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale. L'accesso all'applicativo, reperibile all'indirizzo 'www.silvia.servizirl.it', è possibile previa registrazione mediante autenticazione attraverso carta CRS-CNS o SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).

2. L'applicativo S.I.L.V.I.A. costituisce, altresì, l'archivio documentale e il registro delle seguenti procedure:

a) fase di consultazione di cui all'articolo 21 del d.lgs. 152/2006 tra proponente e autorità competente VIA, relativamente alle procedure di competenza non statale;

b) procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, di cui all'articolo 19 del d.lgs. 152/2006 di competenza non statale;

c) procedura per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico e conclusivo del procedimento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), del presente regolamento e all'articolo 27 bis del d.lgs. 152/2006;

d) procedura di verifica di assoggettabilità a VIA e procedura di VIA ovvero per il rilascio del provvedimento unico in materia ambientale di cui agli articoli 19, 25 e 27 del d.lgs. 152/2006 di competenza dello Stato, con specifico rimando all'indirizzo web sul sito istituzionale del Ministero competente.

 

     Art. 3. (Procedure per la definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale)

1. L'istruttoria dell'autorità competente per la definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale e per la disamina del procedimento per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico e conclusivo del procedimento, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), necessario per la realizzazione e l'esercizio del progetto, è condotta sulla base della seguente documentazione depositata dal proponente mediante l'applicativo informatico S.I.L.V.I.A.:

a) elaborati progettuali: per i progetti di infrastrutture di cui all'Allegato B, punto 7, lettere a) e b1), della l.r. 5/2010, il livello di progettazione è corrispondente almeno alla pianificazione urbanistica attuativa;

b) studio preliminare ambientale con stima degli impatti ambientali attesi;

c) piano di lavoro per la redazione dello studio di impatto ambientale;

d) elenco dei titoli abilitativi, comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio dell'opera in progetto, per le finalità di cui al comma 2.

2. L'autorità competente, nella fase di definizione dei contenuti dello studio di cui al comma 1, formalmente avviata secondo le indicazioni di cui all'articolo 5 bis della l.r. 5/2010, coinvolge, oltre alle amministrazioni e agli enti di cui all'articolo 21, comma 2, del d.lgs. 152/2006, anche le amministrazioni e gli enti competenti al rilascio dei titoli abilitativi di cui al comma 1, lettera e).

3. La fase di consultazione si conclude entro sessanta giorni dal suo formale avvio e deve condurre:

a) alla definizione, se richiesta dal proponente ai sensi dell'articolo 20 del d.lgs. 152/2006, del livello di dettaglio degli elaborati progettuali necessari sia alla compiuta valutazione degli impatti ambientali del progetto sia al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico e conclusivo del procedimento, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), di seguito denominato PAU;

b) all'esame delle varie alternative progettuali e localizzative;

c) alla verifica di eventuali elementi di incompatibilità o della sussistenza di motivi ostativi al rilascio del PAU, così che siano facilitate, a seguito della relativa istanza, le successive fasi di verifica di cui all'articolo 4, comma 6, della l.r. 5/2010 preliminarmente all'indizione della conferenza di servizi decisoria;

d) all'espressione del parere dell'autorità competente VIA sulla portata e sul livello di dettaglio delle informazioni che il proponente dovrà fornire, oltre allo studio di impatto ambientale, nell'ambito della richiesta di rilascio del PAU.

4. Il parere reso ai sensi del comma 3, lettera d), non incide, in ogni caso, sull'istruttoria successiva alla eventuale presentazione dell'istanza, né sulla conclusione del PAU correlato.

 

     Art. 4. (Procedura per la valutazione di impatto ambientale e rilascio del PAU)

1. La procedura per il rilascio del PAU da parte delle autorità competenti di cui all'articolo 2 della l.r. 5/2010 prevede, nel rispetto dei termini di cui all'articolo 27-bis del d.lgs. 152/2006, le seguenti fasi tecnico amministrative:

a) trasmissione, da parte del proponente il progetto, dell'istanza per il rilascio del PAU e di tutta la documentazione tecnica ed elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto, nonché copia dell'avvenuto pagamento degli oneri istruttori, tramite l'utilizzo dell'applicativo informatico S.I.L.V.I.A. di cui all'articolo 2, e contestuale trasmissione all'autorità competente VIA;

b) messa a disposizione, da parte dell'autorità competente VIA, alle altre amministrazioni ed enti competenti al rilascio dei titoli abilitativi di settore, da acquisire nell'ambito della conferenza di servizi decisoria di cui all'articolo 27 bis del d.lgs. 152/2006, della documentazione tecnico-amministrativa depositata dal proponente;

c) verifica, da parte delle singole amministrazioni ed enti di cui alla lettera b), della completezza documentale nonché della sussistenza di eventuali motivi ostativi all'approvazione di quanto in progetto, al fine dell'avvio del procedimento finalizzato al rilascio del PAU e dello svolgimento della relativa istruttoria tecnica;

d) avvio del procedimento di cui all'articolo 27 bis del d.lgs. 152/2006 mediante pubblicazione su S.I.L.V.I.A. dell'avviso di cui all'articolo 24, comma 2, del d.lgs. 152/2006, ai fini della consultazione del pubblico, dell'acquisizione dei contributi di cui all'articolo 24, comma 3, del d.lgs. 152/2006 da parte di amministrazioni ed enti non competenti al rilascio dei titoli abilitativi e contestuale indizione della conferenza di servizi decisoria finalizzata al rilascio del PAU;

e) svolgimento del percorso tecnico-amministrativo di conferenza di servizi decisoria di cui all'articolo 4, commi 3 e seguenti, della l.r. 5/2010, comprensivo del sopralluogo istruttorio e della eventuale richiesta di integrazioni;

f) rilascio del PAU, comprensivo della VIA e di tutti i titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto oggetto di istanza di PAU; i titoli abilitativi da acquisire in conferenza di servizi sono direttamente connessi alla categoria progettuale assoggettata a procedura di VIA ai sensi del d.lgs. 152/2006 e della l.r. 5/2010;

g) pubblicazione, da parte dell'autorità competente VIA, del provvedimento di PAU sul sito web S.I.L.V.I.A. e contestuale comunicazione formale di tale pubblicazione ai soggetti di cui alle lettere b) e d).

2. Qualora la categoria di opera principale assoggettata a PAU comprenda ulteriori categorie progettuali assoggettate a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA di cui all'allegato B alla l.r. 5/2010 e per le quali il livello di dettaglio progettuale di riferimento non consente l'acquisizione in conferenza di servizi del titolo abilitativo necessario alla realizzazione e all'esercizio dell'opera, ma il contenuto dello studio di impatto ambientale sia tale da poterne affrontare l'analisi e la valutazione dei potenziali impatti riconducibili all'effetto cumulativo di tali opere, il PAU deve contenere, nella sezione relativa alla VIA, specifici riferimenti alle analisi e alle valutazioni ambientali condotte anche per le opere non oggetto di autorizzazione.

3. Il rilascio dei titoli abilitativi dei progetti già oggetto di analisi e di valutazioni ambientali effettuate durante il procedimento per il conseguimento del PAU, di cui al comma 2, avviene previo espletamento della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA, ove ricorrano i presupposti di cui all'articolo 6, comma 7, del d.lgs. 152/2006, dei progetti per la cui istruttoria tecnica devono essere tenute in considerazione le analisi e le valutazioni ambientali già esperite.

4. Per il rilascio del PAU di competenza regionale ai sensi dell'articolo 4, comma 3 bis, della l.r. 5/2010 l'istruttoria è svolta dalla unità organizzativa o struttura regionale competente in materia di VIA:

a) con il supporto tecnico-scientifico della Commissione di cui al successivo articolo 7, secondo le modalità ivi previste;

b) a supporto del rappresentante unico regionale, di seguito RUR, di cui all'articolo 2, comma 7 sexies, della l.r. 5/2010.

5. Entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza di PAU, l'autorità competente VIA verifica, preliminarmente alla procedura di cui al comma 1, lettera c), l'avvenuto pagamento degli oneri istruttori, secondo le indicazioni di cui all'articolo 9 e in base a quanto disposto ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della l.r. 5/2010.

6. Il verbale della seduta conclusiva della conferenza di servizi decisoria contiene le risultanze e l'esito del procedimento amministrativo per il rilascio del PAU ai fini della realizzazione e dell'esercizio del progetto in esame; il verbale costituisce il presupposto per l'adozione della determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'articolo 14 ter della legge 7 agosto 1990, n 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e dell'articolo 4, comma 3 bis, della l.r. 5/2010.

7. L'eventuale determinazione motivata di conclusione negativa della conferenza di servizi per il rilascio del PAU è preceduta dalla comunicazione di cui all'articolo 10 bis della l. 241/1990; il verbale dell'ultima seduta della conferenza di servizi produce gli effetti della stessa comunicazione.

8. Dell'avvenuta decisione circa il rilascio del PAU ai sensi dell'articolo 27 bis, comma 7, del d.lgs. 152/2006, firmata digitalmente dall'avente titolo a nome dell'autorità competente VIA, è data notizia a cura dell'autorità competente VIA sul sito web S.I.L.V.I.A. e, contestualmente, ne è data comunicazione, tramite posta elettronica certificata, al proponente e a tutte le amministrazioni ed enti che hanno partecipato ai lavori di conferenza di servizi decisoria.

9. Alla notizia dell'avvenuta decisione pubblicata ai sensi del comma 8 è allegato il PAU, comprensivo della valutazione di impatto ambientale e dei titoli abilitativi acquisiti in conferenza di servizi decisoria.

10. Per i progetti di derivazione di acque sotterranee o superficiali che prevedono il rilascio di concessioni di derivazione d'acqua ai sensi del r.d. 1775/1933 e siano assoggettati, per caratteristiche dimensionali, a VIA di competenza non statale, il procedimento per il rilascio del PAU assicura anche lo svolgimento della fase di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL), da parte dell'amministrazione competente ad esprimersi in conferenza di servizi decisoria, circa il titolo abilitativo di concessione, delle informazioni progettuali e amministrative essenziali ai fini della presentazione di eventuali domande concorrenti da parte di soggetti terzi. Tale forma di pubblicazione sul BURL, da effettuare entro 45 giorni dalla presentazione dell'istanza di PAU, assolve all'onere di completezza documentale di cui al comma 1, lettera c), ai fini della conseguente procedibilità dell'istruttoria del progetto per l'acquisizione del titolo concessorio nell'ambito dei lavori della conferenza di servizi decisoria per il rilascio del PAU.

11. Fino alla scadenza della fase di pubblicazione ai fini delle concorrenze di cui al comma 10 non può essere indetta la conferenza di servizi decisoria di cui all'articolo 27 bis, comma 7, del d.lgs. 152/2006 e non si può procedere con la pubblicazione dell'avviso al pubblico ai fini partecipativi.

12. L'autorità competente VIA regionale, in collaborazione con le autorità competenti VIA provinciali e della Città Metropolitana di Milano, predispone, per la conseguente pubblicazione sul sito web S.I.L.V.I.A., un grafo esplicativo del procedimento PAU, a mero titolo ricognitivo, per i casi di concessione di derivazione d'acqua pubblica.

 

     Art. 5. (Procedura per la verifica di assoggettabilità a VIA)

1. La procedura di verifica di assoggettabilità a VIA prevede, nel rispetto dei termini di cui all'articolo 19, comma 12, del d.lgs. 152/2006, le seguenti fasi istruttorie tecnico-amministrative:

a) trasmissione, da parte del proponente, dell'istanza di verifica all'autorità competente VIA, comprensiva della documentazione a corredo e di copia dell'avvenuto pagamento dei relativi oneri istruttori, tramite l'applicativo web S.I.L.V.I.A., secondo quanto indicato all'articolo 2;

b) messa a disposizione, a cura dell'autorità competente VIA, della documentazione tecnico-amministrativa trasmessa ai sensi della lettera a) e contestuale comunicazione alle altre amministrazioni ed enti interessati dal progetto dell'avvenuta pubblicazione, anche ai fini delle eventuali osservazioni da parte del pubblico nei termini previsti dal d.lgs. 152/2006, sul sito web SILVIA;

c) eventuali richieste di chiarimenti e integrazioni al proponente, a cura dell'autorità competente VIA, sentite le altre amministrazioni ed enti interessati dalla realizzazione del progetto;

d) adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA.

2. Il provvedimento di esclusione dalla procedura di VIA specifica i motivi della mancata sottoposizione a VIA e contiene, qualora ricorrano i presupposti di cui al comma 8 dell'articolo 19 del d.lgs. 152/2006, indicazioni delle condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire impatti significativi e negativi sull'ambiente. Fermo restando quanto previsto all'articolo 4, comma 9, primo periodo, della l.r. 5/2010, nei casi di competenza regionale per la verifica di VIA di progetti diversi da quelli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della l.r. 5/2010, il responsabile del procedimento è il dirigente della struttura regionale competente in materia di VIA.

3. Le autorità competenti di cui all'articolo 2, commi 3 e 4, della l.r. 5/2010 hanno autonomia organizzativa nell'espletamento della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, fermo restando il rispetto dell'articolo 4, comma 9, secondo periodo, e dell'articolo 6, comma 1, della l.r. 5/2010 nonché delle disposizioni di cui al presente articolo.

4. La decisione circa l'assoggettamento o meno del progetto a VIA è pubblicata integralmente nel sito web S.I.L.V.I.A. e viene comunicata a mezzo posta elettronica certificata al proponente e ai soggetti e agli enti territoriali interessati dall'intervento.

5. Nell'ambito della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, l'autorità competente può disporre l'indizione di una conferenza di servizi istruttoria qualora, sulla base dei pareri e delle osservazioni eventualmente pervenuti, rilevi la necessità di esaminare contestualmente i diversi interessi coinvolti.

6. Gli oneri versati secondo le indicazioni di cui all'articolo 9 e in conformità a quanto previsto all'articolo 3, commi 5 e 6, della l.r. 5/2010, non sono ripetibili nei casi in cui la domanda deve intendersi respinta ai sensi dell'ultimo periodo del comma 6 dell'articolo 19 del d.lgs. 152/2006 e dell'articolo 6, comma 2 bis, della l.r. 5/2010, nonché in caso di ritiro della domanda successivo alla scadenza dei termini per la trasmissione, da parte del proponente, dei chiarimenti e delle integrazioni richiesti ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del d.lgs. 152/2006. Il proponente può ottenere, su richiesta:

a) l'integrale restituzione degli oneri istruttori corrisposti, in caso di ritiro della domanda prima che l'autorità competente abbia effettuato la comunicazione di cui all'articolo 19, comma 3, del d.lgs. 152/2006;

b) la restituzione del 50 per cento degli oneri istruttori corrisposti, in caso di ritiro della domanda entro il termine di cui all'articolo 19, comma 4, del d.lgs. 152/2006.

7. Qualora in sede di istruttoria della procedura di verifica di VIA emergano elementi ostativi al rilascio della approvazione o di una autorizzazione necessaria per la realizzazione del progetto per la quale il proponente abbia già presentato istanza autorizzativa, non si dà ulteriore corso al procedimento di verifica di VIA per ragioni di economicità dell'azione amministrativa, procedendosi all'archiviazione della relativa istanza, a seguito della conclusione dell'istruttoria avviata dall'autorità competente all'autorizzazione o approvazione cui l'elemento ostativo si riferisce. In tal caso, gli oneri istruttori non sono ripetibili.

8. Qualora il provvedimento finale dell'autorità competente non determini l'assoggettamento a VIA ai sensi dell'articolo 19, comma 8, del d.lgs. 152/2006, le indicazioni riguardanti l'eventuale monitoraggio ambientale, espressamente contenute nello stesso provvedimento, comportano l'obbligo, per il proponente, di predisporre uno specifico piano di monitoraggio ambientale, di seguito P.M.A., che deve essere ripreso dal quadro prescrittivo dei successivi atti di autorizzazione o approvazione. Entro 30 giorni dall'emanazione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA il proponente trasmette tale piano all'autorità competente VIA e ad ARPA Lombardia, che ne concorda i contenuti, fermo restando quanto previsto all'articolo 3, comma 3, lettera b), della l.r. 5/2010 quando l'autorità competente VIA è la Regione. Il P.M.A., condiviso con ARPA, è depositato, a cura del proponente, tramite utilizzo dell'applicativo informatico S.I.L.V.I.A.

 

     Art. 6. (Procedure per l'espressione del parere della Regione nel procedimento di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza statale)

1. L'espressione del parere regionale di cui all'articolo 11 della l.r. 5/2010 è formalizzato con deliberazione della Giunta Regionale sentiti, in fase istruttoria, gli enti che hanno titolo a partecipare al procedimento in base alle opere in valutazione e analizzate le osservazioni e i contributi del pubblico pervenuti alla Regione o anche pubblicati sul portale VIA-VAS del MATTM, ai sensi dell'articolo 27 del d.lgs. 152/2006.

2. L'espressione del parere regionale di cui all'articolo 11 della l.r. 5/2010 in relazione alle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza statale è formalizzato con decreto del dirigente della struttura regionale competente in materia di VIA, sentiti, in fase istruttoria, gli enti che hanno titolo a partecipare al procedimento e analizzate le osservazioni e i contributi del pubblico pervenuti alla Regione o anche pubblicati sul portale VIA-VAS del MATTM, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del d.lgs. 152/2006.

3. L'autorità competente VIA regionale, tenuto conto dei termini per l'espressione dei pareri cui ai commi 1 e 2, ovvero 45 giorni per le procedure di verifica di assoggettabilità a VIA e 60 giorni per le procedure di VIA, può avvalersi, in base alla rilevanza del progetto in valutazione, di quanto segue:

a) sopralluogo istruttorio;

b) supporto della commissione tecnica regionale di cui all'articolo 7;

c) richiesta di contributi agli enti interessati dalla realizzazione delle opere in progetto;

d) supporto tecnico da parte di singoli tecnici appartenenti all'amministrazione regionale o anche agli enti del sistema regionale di cui all'allegato A1 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - collegato 2007).

 

     Art. 7. (Disciplina della commissione istruttoria regionale per la VIA e disposizioni riguardanti i relativi esperti ai sensi dell’articolo 3, commi 2, 2 bis e 3, della l.r. 5/2010)

1. Per le valutazioni inerenti alle procedure in materia di VIA per le quali la Regione è autorità competente ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2, della l.r. 5/2010, la commissione istruttoria regionale per la valutazione di impatto ambientale, di seguito denominata commissione VIA regionale, è disciplinata secondo quanto previsto al presente articolo.

2. Sono componenti della commissione VIA regionale:

a. il direttore generale della direzione regionale alla quale appartiene la struttura competente in materia di VIA, che la presiede;

b. i rappresentanti delle direzioni regionali competenti rispetto agli ambiti di intervento interessati dalla valutazione dei progetti assoggettati alle procedure di cui agli articoli 4 e 6 della l.r. 5/2010, in modo da garantire l'espressione di pareri specialistici nei seguenti ambiti:

1) agenti fisici;

2) biodiversità;

3) rifiuti e bonifiche;

4) clima;

5) qualità dell'aria;

6) commercio e fiere;

7) difesa del suolo e assetto idrogeologico;

8) energia e reti tecnologiche;

9) infrastrutture e mobilità;

10) parchi e aree protette;

11) prevenzione rischi naturali;

12) programmazione negoziata

13) pianificazione territoriale e paesistica;

14) rischio industriale;

15) salute pubblica;

16) sistemi forestali e uso del suolo agricolo;

17) sviluppo sostenibile;

18) urbanistica e assetto del territorio;

19) uso delle risorse naturali;

20) zootecnica ed industria alimentare.

3. Sono, altresì, componenti della commissione di cui al comma 2 un rappresentante per ognuna delle seguenti strutture regionali o enti del sistema regionale, di cui all'Allegato A1 della l.r. 30/2006:

a) uffici territoriali regionali (UTR) interessati, a livello territoriale, dal progetto;

b) Arpa Lombardia;

c) ERSAF;

d) ATS territorialmente competenti.

4. Alla formale costituzione della commissione VIA regionale provvede, con decreto, il direttore generale di cui al comma 2, lettera a), sulla base dei nominativi segnalati dalle direzioni regionali secondo gli ambiti di competenza di cui al comma 2, lettera b), nonché dalle strutture e dagli enti di cui al comma 3. La composizione della commissione può, comunque, essere integrata per singoli procedimenti, da parte del direttore generale di cui al presente comma, con ulteriori rappresentanti delle direzioni regionali, in relazione a particolari tipologie progettuali o a specifiche necessità istruttorie.

5. La commissione VIA regionale, nella composizione di cui ai commi 2 e 3, convocata ai fini dell'approvazione e modifica del proprio regolamento di funzionamento interno e nei casi previsti dallo stesso regolamento, si esprime validamente a maggioranza dei presenti.

6. Il regolamento di funzionamento interno della commissione VIA regionale prevede che l'autorità competente VIA regionale determini, rispetto ai singoli progetti da esaminare e valutare, gli ambiti di riferimento di cui al comma 2 da affrontare per il particolare progetto e al fine di determinarne la conseguente composizione rispetto a ogni procedimento.

7. La commissione VIA regionale svolge, tramite i relativi componenti, in particolare, i seguenti compiti:

a) supporto all'autorità competente regionale nella fase di consultazione di cui all'articolo 3, partecipando a incontri con il proponente e gli enti locali interessati dalla procedura di VIA di competenza regionale, contribuendo alla definizione delle informazioni e delle metodologie da adottare per la predisposizione, da parte del proponente, dello studio di impatto ambientale e del piano di monitoraggio ambientale;

b) partecipazione alle fasi della procedura di VIA di competenza regionale, mediante formulazione di un parere specialistico all'esito della valutazione della documentazione depositata dal proponente al momento della presentazione dell'istanza o anche successivamente, a seguito di eventuali integrazioni e di quanto emerso nella istruttoria regionale;

c) supporto alla autorità competente regionale, nell'ambito della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza regionale, mediante la formulazione di un parere specialistico ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera b), della l.r. 5/2010, qualora espressamente richiesto dall'autorità competente;

d) supporto all'autorità competente regionale, nell'ambito delle procedure di controllo e sanzionatorie di cui all'articolo 3, comma 3, lettere d) e d bis), e all'articolo 9 della l.r. 5/2010, nonché di cui all'articolo 29 del d.lgs. 152/2006 e, per quanto applicabile, di cui alla deliberazione della Giunta regionale del 24 marzo 2010, n. VIII/11516 (Aggiornamento alla l.r. n. 5/2010 dell'allegato 1 alla d.g.r. 10564/2009 relativa alle modalità applicative delle disposizioni in materia di sanzioni amministrative per la violazione delle procedure di valutazione di impatto ambientale e di verifica di assoggettabilità) e agli altri provvedimenti della Giunta regionale al momento vigenti in materia;

e) supporto all'autorità competente regionale per le valutazioni preliminari di cui all'articolo 3, comma 3, lettera d ter), della l.r 5/2010 e all'articolo 6, comma 9, del d.lgs. 152/2006 relativamente a modifiche, estensioni o adeguamenti tecnici di opere esistenti.

8. Il supporto specialistico di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 7, qualora il progetto oggetto di valutazione interagisca con limitate e specifiche componenti ambientali, può essere richiesto dall'autorità competente VIA regionale ai singoli componenti della commissione VIA regionale anche in modalità autonoma e disgiunta ovvero senza ricorso ai formali lavori di commissione.

9. Fuori dai casi di cui all'articolo 3, comma 4, della l.r. 5/2010 e all'articolo 10 del presente regolamento, i piccoli comuni di cui alla legge regionale 5 maggio 2004, n. 11 (Misure di sostegno a favore dei piccoli comuni della Lombardia) possono richiedere supporto tecnico-specialistico all'autorità regionale competente in materia di VIA, la quale può avvalersi, a tal fine, della commissione VIA regionale.

10. Le modalità di formalizzazione della richiesta di supporto alla commissione VIA regionale, da parte della competente autorità VIA regionale, nonché dello stesso contributo fornito dai singoli commissari sono definite secondo quanto indicato dal regolamento interno di funzionamento dei lavori della commissione di cui al comma 6, mediante un sistema informatizzato di scambio dati interno alla amministrazione regionale. I pareri della commissione, non vincolanti per l'autorità competente VIA regionale, che può motivatamente discostarsene, sono resi entro e non oltre trenta giorni dalla formale richiesta da parte della stessa autorità competente nell'ambito delle procedure regionali e comunque al fine di garantire il rispetto dei termini perentori previsti dal d.lgs. 152/2006 per la conclusione dei procedimenti di valutazione ambientale dei progetti.

11. L'ATS territorialmente competente assicura, nell'ambito della Commissione VIA regionale, il proprio supporto tecnico scientifico nelle diverse fasi procedurali di cui al comma 7 in relazione alle ricadute sulla componente salute pubblica di cui alla deliberazione della Giunta regionale dell'8 febbraio 2016, n. X/4792 (Approvazione delle 'Linee guida per la componente salute pubblica negli studi di impatto ambientale e negli studi preliminari ambientali' in revisione delle 'Linee guida per la componente ambientale salute pubblica degli studi di impatto ambientale' di cui alla d.g.r. 20 gennaio 2014, n. X/1266).

12. Nel caso in cui un progetto interessi il territorio di più ATS, la direzione regionale competente in materia di salute pubblica assicura, oltre al contributo di cui al comma 2, lettera b), numero 15), il necessario raccordo tra i contributi delle ATS interessate.

13. Il funzionario istruttore del singolo progetto oggetto di valutazione è relatore di riferimento nell'ambito dei lavori di commissione dedicati all'esame del progetto. Il parere della commissione VIA regionale, espresso in forma di relazione nella quale sono esposte le risultanze istruttorie, è approvato secondo le modalità di cui al regolamento interno della commissione. La decisione della commissione è riportata nel verbale della seduta di esame conclusivo del progetto, al quale è allegata la relativa relazione istruttoria.

14. Il presidente della commissione VIA regionale, qualora richiesto dalla fattispecie progettuale o da comprovata necessità di approfondimenti tecnico-scientifici, segnala alla Giunta regionale l'esigenza di integrare la composizione della commissione VIA regionale, dedicata al progetto in esame, con uno o più esperti di cui al comma 15.

15. La Giunta regionale, anche su segnalazione di cui al comma precedente, individua, con propria deliberazione ai sensi dell'articolo 3, comma 2 bis, della l.r. 5/2010, in base a idoneo curriculum attestante l'attività professionale, un numero massimo di dieci esperti, dotati di specifiche competenze progettuali-ambientali, economiche e giuridiche in una o più delle seguenti materie:

a) procedimento amministrativo, valutazioni economiche e costi-benefici;

b) agricoltura e allevamenti zootecnici;

c) industria energetica;

d) industria estrattiva;

e) impianti industriali;

f) trasformazioni territoriali, infrastrutture per la mobilità e traffico veicolare;

g) derivazioni idriche, opere idrauliche, impianti di depurazione, acque superficiali e sotterranee, rischio idrogeologico;

h) rifiuti;

i) paesaggio;

j) ecosistemi, flora, fauna, biodiversità;

k) emissioni in atmosfera, qualità dell'aria;

l) bonifiche di terreni inquinati;

m) agenti fisici;

n) salute pubblica.16. Per il conferimento degli incarichi agli esperti di cui al comma 15 si provvede previa pubblicazione di avviso sul BURL e successiva comparazione dei curricula. Sono rispettate le cause di incompatibilità di cui all'articolo 6 della legge regionale 10 dicembre 2008, n. 32 (Disciplina delle nomine e designazioni della Giunta Regionale e del Presidente della Regione). Non possono esercitare le attività connesse all'incarico coloro che si trovano in conflitto di interesse con riferimento all'incarico stesso e, in particolare, i soggetti che abbiano un interesse di carattere imprenditoriale, commerciale o professionale in relazione ai progetti sottoposti alla valutazione della commissione, né i coniugi, parenti o affini entro il secondo grado di parentela nei confronti degli esperti e coloro che possano trarre vantaggio diretto dalle decisioni della commissione.

17. Gli incarichi sono rinnovati ad ogni legislatura regionale e durano fino alla nomina dei nuovi esperti. La Giunta regionale può disporre in qualsiasi momento la revoca motivata dell'incarico, qualora non ritenga più l'esperto o gli esperti adeguati all'incarico ricoperto, e contestualmente provvedere all'eventuale sostituzione. La Giunta regionale può disporre, altresì, la sostituzione degli esperti il cui incarico sia cessato per qualsiasi motivo.

18. Il supporto degli esperti alla commissione è richiesto, di norma, nei seguenti casi:

a) presenza di osservazioni da parte del pubblico a contenuto tecnico di particolare complessità;

b) presenza di pareri negativi o critici da parte degli enti locali, supportati da elementi tecnici di particolare complessità;

c) necessità di integrazione dell'istruttoria svolta dalla commissione, dovuta alla complessità delle materie trattate o alla mancanza di specifiche competenze;

d) effettuazione di inchiesta pubblica o di contraddittorio;

e) particolare complessità della decisione di assoggettamento o esclusione dalla procedura di VIA.19. Gli esperti di cui al comma 15 sono tenuti a partecipare alle riunioni della commissione, la cui convocazione deve essere effettuata con congruo anticipo; sono, altresì, tenuti ad esprimersi, sulle questioni ad essi sottoposte, con un contributo in forma di parere, da rendersi nel rispetto dei termini di legge per la conclusione del procedimento amministrativo e tenuto conto di quanto previsto al comma 10.

20. Agli esperti di cui al comma 15 che non fanno parte dell'amministrazione regionale né degli enti di cui all'Allegato A1 della l.r. 30/2006 spetta, nel rispetto della normativa vigente, un gettone di presenza per ogni riunione, corrisposto nella misura determinata ai sensi della normativa in materia.

 

     Art. 8. (Procedure di valutazione e di pianificazione territoriale)

1. Al fine di assicurare un'azione amministrativa coordinata tra uffici dell'autorità competente in materia di VIA ed uffici competenti al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione delle opere, si stabilisce quanto segue:

a) fermo restando quanto previsto all'articolo 10, comma 4, del d.lgs. 152/2006, in caso di richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA per progetti di opere la cui realizzazione non risulta conforme agli strumenti di pianificazione urbanistica comunale o ai piani dei parchi e delle riserve regionali, l'istanza di verifica di assoggettabilità a VIA deve essere accompagnata da idonea documentazione attestante l'avvenuto avvio, presso l'autorità competente, del procedimento amministrativo per il conseguimento della conformità del progetto alla pianificazione urbanistica comunale o ai piani dei parchi e delle riserve regionali, ove tale conseguimento sia necessario per l'autorizzazione o approvazione del progetto;

b) per le categorie progettuali la cui realizzazione comporta sviluppo o anche riassetto di zone industriali o di aree urbane assoggettate a rilascio del PAU da parte dell'autorità competente VIA e per la cui localizzazione risulta in essere la procedura di verifica di esclusione o assoggettamento a valutazione ambientale strategica (VAS) o la procedura di VAS della variante di piano o di programma, con riferimento alla disciplina dello sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'articolo 38 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2008 o a piani attuativi o atti di programmazione negoziata con valenza territoriale di cui alla legge regionale 29 novembre 2019, n. 19 (Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale) e alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), l'articolazione temporale del procedimento amministrativo per il rilascio dello stesso PAU deve necessariamente correlarsi con quella tecnico-urbanistica della variante di piano o programma, secondo le indicazioni di coordinamento di cui alla seguente tabella:

 

COORDINAMENTO TRA IL PAU E LE PREVISIONI URBANISTICHE/TERRITORIALI LOCALI

 

Progetti di intervento di trasformazione territoriale conformi al PGT

 

Soggetti ad accordo di programma

Non soggetti ad accordo di programma

L'istanza di PAU è preceduta dalla promozione o adesione della Regione a specifico accordo di programma di competenza regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera a), della l.r. 5/2010 e della l.r. 19/2019.

Il procedimento per il PAU è attivato secondo quanto previsto dalla l.r. 5/2010.

 

Progetti di intervento di trasformazione territoriale NON conformi al PGT, da attuarsi mediante accordi di programma di cui alla l.r. 19/2019 o tramite altri strumenti comportanti variante ai sensi della lettera b) del comma 1 del presente articolo

 

La variante è oggetto di verifica di assoggettabilità a VAS

La variante è oggetto di VAS

Il rilascio del PAU è preceduto dalla determinazione circa l'assoggettamento o meno a VAS.

Il rilascio del PAU è preceduto dalla adozione del parere motivato VAS. In ogni caso: 1) l'eventuale richiesta di integrazioni al proponente, ai sensi dell'articolo 27 bis, comma 5, del d.lgs. 152/2006, deve essere preceduta dalla adozione del parere motivato VAS; 2) la seduta conclusiva della conferenza di servizi decisoria di cui all'articolo 14, comma 4, della legge 241/1990 deve essere preceduta dalla determinazione, da parte dell'amministrazione competente, circa l'approvazione del piano urbanistico previsto dall'accordo di programma o da altro strumento comportante variante.

 

     Art. 9. (Quantificazione e calcolo degli oneri istruttori)

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della l.r. 5/2010 ciascun soggetto che intenda presentare istanza di VIA ovvero per il rilascio del PAU o istanza di verifica di assoggettabilità a VIA o che intenda attivare la fase preliminare di consultazione con l'autorità competente VIA di cui all'articolo 21 del d.lgs. 152/2006, è tenuto al versamento di un onere istruttorio calcolato secondo le indicazioni esplicative contenute nel prospetto numero 1 dell'allegato A al presente regolamento.

2. Per le istruttorie di VIA, di verifica di assoggettabilità a VIA e della fase preliminare per la definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale l'importo da versare a riconoscimento degli oneri istruttori è determinato sulla base delle percentuali di cui al prospetto numero 2 dell'allegato A al presente regolamento, da applicare al valore complessivo delle opere da realizzare che, indipendentemente dal livello di progettazione, è stabilito e verificato mediante la messa a disposizione, da parte del proponente, di documentazione idonea alla determinazione di quanto segue:

a) calcolo sommario delle spese;

b) quadro economico generale, in caso di progetto di fattibilità tecnico-economica a corredo dell'istanza di verifica di assoggettabilità a VIA e per la fase facoltativa di consultazione con l'autorità competente per la definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale;

c) computo metrico estimativo, elenco prezzi unitari, comprensivo di riepilogo delle categorie dei lavori;

d) quadro economico generale, in caso di progetto definitivo o esecutivo per l'istanza di PAU.

3. Per i procedimenti di competenza regionale, le modalità di versamento delle somme dovute sono definite con decreto del dirigente della struttura regionale competente in materia di VIA.

4. Le autorità competenti diverse dalla Regione provvedono, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul BURL del presente regolamento, a idonee misure di pubblicizzazione delle modalità di versamento degli oneri istruttori da parte dei proponenti.

5. Fermo restando quanto previsto all'articolo 4, comma 6, della l.r. 5/2010, gli oneri istruttori non sono ripetibili decorso il termine previsto per la fase di verifica della completezza documentale, di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 27 bis del d.lgs. 152/2006, in caso di successivo ritiro della domanda da parte del proponente.

6. Gli oneri istruttori inerenti ai singoli titoli abilitativi da acquisire nell'ambito del PAU continuano a essere dovuti alle amministrazioni interessate.

 

     Art. 10. (Partecipazione di ARPA Lombardia alle procedure e modalità di avvalimento dell'Agenzia da parte degli enti locali)

1. ARPA Lombardia assicura alla Regione il proprio supporto tecnico-scientifico nelle diverse fasi procedurali di competenza regionale di cui all'articolo 7, comma 7, e in particolare:

a) supporta l'autorità competente VIA nell'ambito della commissione VIA regionale, all'interno dell'istruttoria VIA, nella valutazione del piano di monitoraggio ambientale, di seguito PMA;

b) esprime valutazioni sul PMA predisposto dal proponente in base a eventuali indicazioni riguardanti il monitoraggio ambientale contenute nel provvedimento finale di verifica di assoggettabilità a VIA;

c) supporta l'autorità competente VIA nei controlli ambientali con oneri a carico del soggetto controllato, qualora previsto dalla decisione finale dell'autorità competente in materia di VIA, nel PMA o nell'attività propedeutica connessa agli accertamenti di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. VIII/11516/2010;

d) supporta l'autorità competente nella verifica della corretta attuazione di quanto previsto nel PMA, con oneri a carico del proponente ai sensi dell'articolo 26, comma 5, della legge regionale 14 agosto 1999, n. 16 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente - ARPA), secondo quanto previsto all'articolo 8, commi 2 e 3, della l.r. 5/2010.

2. Le autorità competenti di cui all'articolo 2, commi 3 e 4, della l.r. 5/2010, qualora prevedano, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della citata legge regionale, di avvalersi del contributo tecnico-scientifico di ARPA Lombardia, lo fanno relativamente alla intera procedura di VIA, ed eventualmente di verifica di assoggettabilità a VIA, secondo quanto previsto al comma 1 e fatti salvi diversi accordi tra le amministrazioni interessate. A tal fine, entro il termine perentorio del 30 ottobre sono definiti con convenzione i reciproci rapporti tra l'autorità competente e ARPA Lombardia con riguardo all'anno successivo o agli anni successivi. In assenza della convenzione nei termini stabiliti, ARPA Lombardia, in ragione delle attività già previste per l'anno successivo nel programma di lavoro annuale di cui all'articolo 12, comma 1, lettera e), della l.r. 16/1999, ha la facoltà di non aderire alla eventuale richiesta di avvalimento dell'autorità competente.

3. Le attività di cui al presente articolo, fatto salvo quanto ivi previsto in merito agli oneri a carico del proponente, non danno luogo ad alcun obbligo di riconoscimento economico da parte delle autorità competenti, ai sensi dell'articolo 26, comma 5, della l.r. 16/1999.

 

     Art. 11. (Controlli)

1. Nel caso in cui le amministrazioni competenti al rilascio del PAU in base alle attività di controllo cui le stesse sono tenute secondo le normative vigenti segnalino eventuali inadempimenti rispetto ai contenuti dei provvedimenti di VIA, l'ufficio competente in materia di VIA attiva le necessarie verifiche ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 29 del d.lgs. 152/2006 e all'articolo 9 della l.r. 5/2010.

2. Le verifiche di cui al comma 1 vengono attivate, a cura dell'autorità competente in materia di VIA, anche in caso di segnalazioni di ARPA Lombardia e ATS, nell'ambito delle attività di controllo già previste dalle normative vigenti, nonché di segnalazioni circostanziate da parte di qualsiasi altro soggetto.

3. Il presente articolo disciplina le modalità ordinarie per lo svolgimento delle attività di controllo. Nei casi straordinari, disciplinati ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera b), della l.r. 5/2010, l'autorità competente in materia di VIA si avvale delle attività dell'osservatorio ambientale.

 

     Art. 12. (Abrogazione)

1. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento il r.r. 5/2011 è abrogato, fermo restando quanto previsto all'articolo 13, comma 1, del presente regolamento.

 

     Art. 13. (Norme transitorie e finali)

1. Sono fatti salvi gli effetti prodotti o derivanti dalle disposizioni di cui al r.r. 5/2011, abrogato dal presente regolamento.

2. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano ai procedimenti inerenti alle valutazioni ambientali, di cui alla l.r. 5/2010, avviati dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3. Gli enti locali destinatari del conferimento di competenze, di cui alla l.r. 5/2010, adeguano gli atti di loro competenza a quanto previsto dal presente regolamento entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BURL.

4. Eventuali modifiche al sistema informativo S.I.L.V.I.A., di cui all'articolo 2, non necessitano di intervento normativo e sono comunicate mediante il sito web istituzionale della Regione.

 

ALLEGATO A

QUANTIFICAZIONE E CALCOLO DEGLI ONERI ISTRUTTORI

I prospetti n. 1 e 2, di seguito riportati, esplicano la quantifi cazione ed il calcolo degli oneri istruttori di cui all’articolo 9 del presente regolamento.

 

Prospetto n. 1

 

VALORE COMPLESSIVO DELLE OPERE DA REALIZZARE, COMPRENSIVO DI:

COSTO DEI LAVORI RELATIVI A:

- tutti gli interventi previsti

 

- opere di mitigazione

 

- eventuali opere connesse

 

- oneri per la sicurezza

SPESE GENERALI RELATIVE A:

- spese tecniche (progetto, SIA e Piano di Monitoraggio Ambientale)

 

- direzioni lavori

 

- coordinamento della sicurezza

 

- consulenze e supporto

 

- pubblicità

 

- rilievi, accertamenti, indagini

 

- verifi che tecniche

 

- analisi ed accertamenti di laboratorio

 

- collaudi (statico, tecnico, amministrativo)

 

- allacciamento ai pubblici servizi

 

- Tutte le somme di cui sopra sono da intendersi comprensive di IVA.

- Risultano esclusi dal calcolo gli importi destinati alle espropriazioni.

 

Prospetto n. 2

 

Importo delle opere da realizzare

(di cui al comma 1)

Procedura di VIA

Procedura di verifica e fase preliminare di consultazione

*Sino a 1,00 M €

1,0 ‰ sino a 1,00 M € (importo minimo € 500)

0,5 ‰ sino a 1,00 M € (importo minimo € 500)

Tra 1,00 M € e 10,00 M €

1000 € + 0,5 ‰ dell’importo eccedente 1,00 M €

500 € + 0,25 ‰ dell’importo eccedente 1,00 M €

Tra 10,00 M € e 50,00 M €

5.500 € + 0,1 ‰ dell’importo eccedente 10,00 M €

2750 € + 0,05 ‰ dell’importo eccedente 10,00 M €

Superiore a 50,00 M €

9.500 € + 0,01‰ dell’importo eccedente 50,00 M €

4.750 € + 0,005 ‰ dell’importo eccedente 50,00 M €

 

*Importo già previsto in legge (rif. art. 3, comma 6, lett. a), l.r. n. 5/2010