§ 3.6.105 - L.R. 20 febbraio 1998, n. 8.
Intervento a sostegno del CIAPI.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.6 lavoro e formazione professionale
Data:20/02/1998
Numero:8


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 


 § 3.6.105 - L.R. 20 febbraio 1998, n. 8. [1]

Intervento a sostegno del CIAPI.

(B.U. n. 3 del 13 marzo 1998).

 

Art. 1.

     1. Allo scopo di consolidare il rilancio del CIAPI sul mercato della Formazione professionale, avuto riguardo alla rilevante massa di affidamenti di attività conseguite dal Ministero del Lavoro, ed alle cospicue esigenze di anticipazioni finanziarie da esse derivanti, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare, in unica soluzione, alla suddetta associazione, un prestito quadriennale senza interessi di lire 300.000.000 (trecentomilioni).

     2. Alla restituzione del prestito il percettore dà corso mediante versamento, su apposito c/c postale intestato alla Regione Abruzzo, di rate annuali di importo costante, a partire dal secondo anno dalla data della erogazione. L'inosservanza del termine annuale, ove protratta oltre 60 giorni, produce la decadenza del beneficio e l'obbligo di immediata restituzione del capitale residuo, maggiorato degli interessi legali.

 

     Art. 2.

     1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, quantificato in lire 300.000.000, si provvede mediante utilizzazione di quota parte dello stanziamento iscritto al capitolo 51621 dello stato di previsione della spesa del corrente esercizio denominato: «Contributi per l'organizzazione ed il funzionamento dei corsi di Formazione Professionale».

 

     Art. 3.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.


[1] Abrogata dall'art. 3 della L.R. 10 febbraio 2020, n. 5.