§ 2.3.332 - D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 116.
Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, recante riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.3 disciplina generale
Data:04/10/2019
Numero:116


Sommario
Art. 1.  Oggetto
Art. 2.  Modifiche al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74
Art. 3.  Disposizioni transitorie e finali


§ 2.3.332 - D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 116.

Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, recante riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'articolo 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154.

(G.U. 17 ottobre 2019, n. 244)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

     Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in particolare, l'articolo 14;

     Vista la legge 28 luglio 2016, n. 154, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonchè sanzioni in materia di pesca illegale, e, in particolare, l'articolo 15, commi 2 e 7;

     Visto il regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, n. 1306/2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

     Visto il regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;

     Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;

     Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, recante soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

     Visto il decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, recante interventi urgenti nel settore agroalimentare, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71;

     Visto il decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, recante interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonchè per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari;

     Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonchè misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e, in particolare, l'articolo 12;

     Visto il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 recante riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'articolo 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 1° luglio 2019;

     Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella riunione del 1° agosto 2019;

     Acquisiti i pareri della Commissione XIII - Agricoltura della Camera dei deputati in data 25 settembre 2019, della Commissione 9ª - Agricoltura del Senato della Repubblica in data 26 settembre 2019, della Commissione V - Bilancio, tesoro e programmazione della Camera dei deputati in data 1° ottobre 2019 e della Commissione 5ª - Programmazione economica e bilancio del Senato in data 1° ottobre 2019;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 3 ottobre 2019;

     Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Oggetto

     1. Il presente decreto reca modifiche e integrazioni al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, recante disposizioni in materia di riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154.

 

     Art. 2. Modifiche al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74

     1. Al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) la rubrica del Titolo I è sostituita dalla seguente: «Riordino delle funzioni del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura»;

     b) prima dell'articolo 1 è inserito il seguente:

     «Art. 01 (Attribuzione di funzioni al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali). - 1. Le funzioni già attribuite ad Agecontrol S.p.a. relative all'esecuzione di controlli di qualità su prodotti ortofrutticoli freschi sia nel mercato interno che nell'import/export, oltre che alle verifiche istruttorie, contabili e tecniche nell´agroalimentare, nei comparti interessati dagli aiuti comunitari, sono attribuite al Ministero, che le esercita attraverso la SIN S.p.a. - Sistema informativo nazionale per lo sviluppo dell'agricoltura (SIN S.p.a.), ai sensi di quanto previsto dall'articolo 15-bis.

     2. Nell'ambito delle funzioni di cui al presente articolo, il Ministero assume il ruolo di stazione appaltante con riferimento alla procedura ad evidenza pubblica di cui all'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91 e all'esecuzione dei relativi accordi quadro.

     3. Al Ministero sono attribuite le seguenti funzioni:

     a) indirizzo, monitoraggio, coordinamento, organizzazione, governo e sviluppo del SIAN di cui all'articolo 15, fatti salvi i compiti di AGEA di cui all'articolo 3, comma 5, lettere a), b) c), d), ed e), che li svolge anche in autonomia organizzativa;

     b) definizione del modello organizzativo e delle regole tecniche per l'interscambio e il tempestivo aggiornamento dei dati tra il SIAN e i sistemi informativi degli organismi pagatori, delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, con le procedure di cui all'articolo 9, comma 4;

     c) esecuzione dei controlli di cui all'articolo 3, comma 5, lettere f) e h), attualmente svolti da Agecontrol S.p.a.;

     d) aggiornamento della Banca nazionale dati degli operatori ortofrutticoli e gestione dei relativi aspetti sanzionatori, attualmente operati da Agecontrol S.p.a.

     4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione, si provvede alla puntuale individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie da trasferire in attuazione di quanto previsto al comma 3, lettera a), nonchè alla disciplina per il trasferimento delle medesime risorse e alla conseguente rideterminazione della dotazione organica del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e di AGEA, fermo restando che le eventuali successive modifiche della dotazione organica delle predette amministrazioni avvengono secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti.»;

     c) all'articolo 2, il comma 4 è abrogato;

     d) all'articolo 3:

     1) al comma 1, le lettere c) e d) sono abrogate;

     2) al comma 5, le lettere g), i) e m) sono abrogate;

     e) all'articolo 5, comma 3, le parole «dell'articolo 3, comma 1, lettera d)» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 01, comma 3, lettera b)»;

     f) all'articolo 6, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

     «1-bis. Al fine di migliorare l'efficienza della rete di rilevazione preposta allo svolgimento delle statistiche ufficiali in materia agricola e, in particolare, dei censimenti dell'agricoltura di cui all'articolo 1, comma 227, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'ISTAT e gli altri soggetti del Sistema statistico nazionale possono avvalersi dei CAA per provvedere alla raccolta dei dati di base, previa stipula di apposite convenzioni, anche a titolo oneroso.»;

     g) all'articolo 6, comma 1, alinea, dopo le parole «organismi pagatori,» sono inserite le seguenti: «le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,»;

     h) all'articolo 6, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) assistere gli utenti nella elaborazione e nell'inoltro delle dichiarazioni di coltivazione e di produzione, avvalendosi delle procedure rese disponibili dalle amministrazioni interessate, nonchè nell'elaborazione e nell'inoltro di istanze e dichiarazioni riferite ai procedimenti amministrativi di interesse per la loro attività agricola;»;

     i) all'articolo 6, comma 3, secondo periodo, dopo le parole «Con decreto del Ministro,» sono inserite le seguenti: «da adottarsi secondo le modalità di cui all'articolo 9, comma 4,»;

     l) all'articolo 7, comma 1, lettera a), il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il Direttore è nominato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa trasmissione della proposta di nomina alle Commissioni parlamentari per il parere di competenza, che dovrà essere espresso entro i termini stabiliti dai regolamenti parlamentari delle due Camere.»;

     m) all'articolo 9, i commi 2 e 3, sono sostituiti dai seguenti:

     «2. Il Comitato, presieduto da un rappresentante del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, è composto dal Direttore dell'Agenzia, dal Direttore dell'organismo di coordinamento, dal Direttore dell'organismo pagatore di cui all'articolo 4, da tre direttori degli altri organismi pagatori riconosciuti e da tre rappresentanti delle regioni, individuati dalla Conferenza delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. I componenti del Comitato restano in carica tre anni e non può essere attribuita agli stessi alcuna forma di indennità, compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese ed altri emolumenti comunque denominati. Con le medesime modalità previste per la nomina si procede anche alla sostituzione dei singoli componenti cessati per qualsiasi causa dall'incarico.

     3. Il Comitato redige e adotta il proprio regolamento interno e organizza i propri lavori secondo le disposizioni del medesimo regolamento. Il Comitato esprime, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data della richiesta, pareri obbligatori volti a orientare le azioni dell'Agenzia nella sua qualità di organismo di coordinamento, dai quali l'Agenzia può discostarsi soltanto con espressa motivazione. Decorso il termine suddetto, si prescinde dal parere. I pareri sono resi dal Comitato con almeno sette voti favorevoli su dieci. Con decreto del Ministro, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le materie oggetto di parere obbligatorio e i presupposti per la proroga o l'abbreviazione del termine suddetto.»;

     n) all'articolo 12, comma 1, dopo le parole «il regolamento di organizzazione», sono inserite le seguenti: «e il regolamento di contabilità» e le parole «è adottato» sono sostituite dalle seguenti: «sono adottati»;

     o) all'articolo 15:

     1) il comma 3 è sostituito dal seguente:

     «3. L'Agenzia, in qualità di organismo di coordinamento, svolge le funzioni di organizzazione, gestione e sviluppo del SIAN per i compiti previsti all'articolo 3, comma 5, lettere a), b), c), d), ed e).»;

     2) il comma 4 è abrogato;

     3) al comma 6, le parole «al comma 3», sono sostituite dalle seguenti «all'articolo 01, comma 3, lettera a),» e le parole «l'Agenzia» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministero»;

     4) dopo il comma 6, sono aggiunti, in fine, i seguenti:

     «6-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 6, il Ministero, l'AGEA, le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli organismi pagatori sono rispettivamente titolari, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dei dati e documenti dagli stessi formati e caricati a qualsiasi titolo sul SIAN nell'esercizio delle proprie funzioni.

     6-ter. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e del codice dell'amministrazione digitale:

     a) i fornitori e gli eventuali terzi aventi causa rendono disponibili in via esclusiva al Ministero, ad AGEA, alle regioni, alle Province autonome di Trento e di Bolzano e agli organismi pagatori i dati raccolti o formati nel loro interesse o su loro incarico, che contribuiscano a qualsiasi titolo all'implementazione del SIAN;

     b) è fatto divieto ai terzi fornitori di servizi ed eventuali terzi aventi causa dai soggetti di cui al comma 6-bis di divulgare o, comunque, utilizzare, per qualsiasi finalità, i dati presenti nel SIAN ai quali essi abbiano accesso nello svolgimento delle proprie funzioni.

     6-quater. Resta salva la possibilità per AGEA, le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli organismi pagatori di accedere al SIAN e di operare e sviluppare lo stesso al fine di esercitare le funzioni agli stessi attribuite. È fatta comunque salva in ogni caso la possibilità per i CAA di utilizzare i dati presenti nel SIAN ai quali abbiano accesso su mandato delle imprese agricole, per lo svolgimento delle attività di assistenza alle medesime imprese.»;

     p) dopo l'articolo 15 è inserito il seguente:

     «Art. 15-bis (Trasformazione della società SIN S.p.a.). - 1. La SIN - Sistema Informativo Nazionale per lo sviluppo dell'Agricoltura - S.p.a., costituita ai sensi dell'articolo 14, comma 10-bis, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, previa adozione dei necessari provvedimenti e delle modifiche statutarie che ne permettano la qualificazione quale società in house del Ministero e di AGEA, può svolgere le seguenti attività:

     a) coordinamento nella progettazione e nello sviluppo delle nuove tecnologie informatiche in agricoltura e nella pesca;

     b) progettazione e sviluppo anche sperimentale di sistemi avanzati per l'attuazione della riforma della politica agricola comune e della pesca per il periodo 2021-2027 e per i successivi periodi;

     c) ricerca e sviluppo di sistemi innovativi applicati all'agricoltura e alla pesca, anche mediante l'implementazione di nuove tecnologie quali l'intelligenza artificiale e la block chain;

     d) supporto tecnico e amministrativo, al Ministero e ad AGEA, nel governo e sviluppo del SIAN, anche in coordinamento con i CAA;

     e) esecuzione dei controlli di cui all'articolo 01, comma 1;

     f) conclusione di accordi, sentito il Ministero, con altri soggetti pubblici, ivi incluse le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e i CAA, al fine di realizzare una cooperazione finalizzata all'efficientamento dei processi di erogazione di servizi nell'ambito dell'agricoltura e della pesca, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e nei limiti di cui all'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

     2. Lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 può essere in ogni caso effettuato solo una volta espletata da parte di Consip S.p.a. la procedura ad evidenza pubblica di cui all'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, e sottoscritti i relativi accordi quadro.

     3. Al fine di quanto previsto dai commi 1 e 2, le azioni di SIN S.p.a. detenute da AGEA sono trasferite da quest'ultima al Ministero a titolo gratuito al termine della procedura di cui al comma 2.»;

     q) la rubrica del Titolo II è sostituita dalla seguente: «Soppressione di Agecontrol S.p.a. e successione dei rapporti in SIN S.p.a.»;

     r) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

     «Art. 16 (Soppressione di Agecontrol S.p.a. e successione dei rapporti in SIN S.p.a.). - 1. Il Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, adotta gli atti e provvedimenti necessari affinchè SIN S.p.A. succeda in via universale in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi di Agecontrol S.p.a., nel rispetto, tra l'altro, degli articoli 2112 del codice civile e dell'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, ivi inclusi i rapporti di lavoro con il personale dipendente, tutti i beni strumentali, materiali e immateriali, nonchè tutte le risorse finanziarie attribuite alla medesima Agecontrol S.p.a.

     2. Le dotazioni di bilancio relative ad Agecontrol S.p.a., ivi comprese quelle per la corresponsione del trattamento economico fondamentale e accessorio in favore del suo personale, sono trasferite in favore di SIN S.p.a. a decorrere dalla data di iscrizione nel registro delle imprese dell'atto con cui si perfeziona la successione universale di cui al comma 1. A decorrere dalla medesima data Agecontrol S.p.a. è soppressa.

     3. Perfezionata la successione di cui al comma 1, i rapporti di lavoro del personale dipendente di Agecontrol S.p.a. proseguono fino alla loro scadenza, senza soluzione di continuità, alle dipendenze di SIN S.p.a. con conservazione integrale del trattamento economico e giuridico in godimento alla data di iscrizione nel registro delle imprese dell'atto con cui si perfeziona la successione di cui al comma 1. Al personale continua altresì ad applicarsi il contratto collettivo applicato da Agecontrol S.p.a., salva la possibilità, per SIN S.p.a., di stipulare un proprio contratto collettivo.

     4. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali provvede alla puntuale verifica degli effetti complessivamente derivanti dal comma 3 anche al fine di assicurarne la neutralità finanziaria. Qualora si verifichi che gli effetti finanziari negativi eccedano quelli positivi, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla quantificazione della predetta eccedenza e alla relativa compensazione finanziaria mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dall'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»;

     s) gli articoli 17, 18 e 19 sono abrogati.

 

     Art. 3. Disposizioni transitorie e finali

     1. Le disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 non trovano applicazione nei confronti di SIN S.p.a. per l'esercizio successivo a quello in cui si sono perfezionate, anche mediante l'iscrizione presso il registro delle imprese, le operazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere p) e r).

     2. Fino alla sottoscrizione dell'ultimo degli accordi quadro affidati a seguito della procedura di gara di cui all'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, e al definitivo completamento delle relative operazioni di subentro, il Ministero e AGEA, tramite SIN S.p.a., garantiscono la continuità nella gestione e sviluppo del SIAN.

     3. SIN S.p.a. garantisce al Ministero, all'AGEA, alle regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e agli organismi pagatori il supporto tecnico e amministrativo nella gestione e sviluppo del SIAN nella fase di transizione e, al termine delle operazioni di subentro delle attività relative all'ultimo accordo quadro sottoscritto, anche prima del perfezionamento delle attività relative alla trasformazione di SIN S.p.a. di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p).

     4. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, sono altresì adeguate le strutture organizzative del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali al fine di garantire l'efficiente esercizio delle funzioni di cui all'articolo 01 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, così come introdotto dall'articolo 2 del presente decreto.

     5. Ai fini di cui all'articolo 01, comma 1, lettera b), il Ministero, entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, istituisce il Comitato di cui all'articolo 9, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74.

     6. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

     7. In attuazione del presente decreto il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.