Settore: | Codici regionali |
Regione: | Emilia Romagna |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 tributi regionali |
Data: | 01/08/2019 |
Numero: | 18 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto e finalità |
Art. 2. Modalità attuative |
Art. 3. Monitoraggio e comunicazione |
Art. 4. Norma finanziaria |
§ 6.1.33 - L.R. 1 agosto 2019, n. 18.
Sostegno alle imprese localizzate nelle aree montane
(B.U. 1 agosto 2019, n. 256)
Art. 1. Oggetto e finalità
1. Al fine di favorire il mantenimento e lo sviluppo delle attività produttive insediate nei comuni totalmente montani individuati nell’elenco tenuto dall’ISTAT, ai sensi della
2. Il contributo di cui al comma 1 viene concesso per il periodo di imposta 2019 e per i due periodi di imposta successivi a favore dei soggetti di cui al comma 1 con una imposta lorda totale dovuta nel 2017 non superiore a euro 5.000,00.
3. Il contributo sarà corrispondente al cento per cento del valore dell’imposta lorda dovuta fino a euro 1.000,00 e al cinquanta per cento per gli importi restanti maggiori di euro 1.000,00 e fino a un massimo di euro 5.000,00.
4. Per le imprese costituite dal 1° gennaio 2018, il contributo sarà fino ad euro 3.000,00 per ogni periodo di imposta di cui al comma 2.
5. Fatto salvo quanto previsto al comma 2 del presente articolo, per le imprese che alla data di presentazione della domanda sono in possesso della qualifica di imprese innovative ai sensi del
6. Il contributo di cui al presente articolo costituisce aiuto di stato da concedersi in forma di credito d’imposta al fine di agevolare la modalità di fruizione, ai sensi e nel rispetto del
7. I contributi di cui ai commi precedenti potranno essere concessi nel limite massimo di euro 12.000.000,00 per ciascun esercizio 2019-2020-2021. La Giunta regionale, con proprio atto, definirà modalità e criteri per l’attuazione della presente legge.
8. La Regione per la gestione della presente legge potrà sostenere costi per assistenza tecnica fino ad un massimo del 3 per cento dell’ammontare di cui al comma 7.
Art. 2. Modalità attuative
1. Il Presidente della Regione è autorizzato a stipulare apposita convenzione con l’Agenzia delle entrate per disciplinare i rapporti tra Regione Emilia-Romagna e Agenzia delle entrate in merito a modalità e procedure per la fruizione e i controlli sulla misura prevista dalla presente legge.
Art. 3. Monitoraggio e comunicazione
1. Al termine delle procedure di assegnazione tramite bando, la Giunta regionale, o suo delegato, informa la commissione assembleare competente in merito agli esiti, alle imprese partecipanti e alle ammissioni.
Art. 4. Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, la Regione Emilia-Romagna fa fronte mediante l'istituzione nella parte spesa del Bilancio regionale di appositi capitoli, nell'ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo accantonati nell'ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi - Voce n. 8 del Bilancio di previsione 2019 - 2021 (
2. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di Bilancio.