§ 6.2.158 - L.R. 27 dicembre 2018, n. 26.
Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 contabilità regionale e procedure di spesa
Data:27/12/2018
Numero:26


Sommario
Art. 1.  Stati di previsione delle entrate e delle spese
Art. 2.  Allegati al bilancio
Art. 3.  Fondo di riserva del bilancio di cassa
Art. 4.  Attuazione del titolo II del decreto legislativo n. 118 del 2011
Art. 5.  Rinuncia all'esecuzione di crediti di modesta entità
Art. 6.  Rinnovo delle autorizzazioni alla contrazione dei mutui e prestiti già autorizzati negli anni precedenti
Art. 7.  Disposizioni relative all'accensione di anticipazioni di cassa
Art. 8.  Entrata in vigore


§ 6.2.158 - L.R. 27 dicembre 2018, n. 26.

Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021

(B.U. 27 dicembre 2018, n. 411)

 

Art. 1. Stati di previsione delle entrate e delle spese

1. Per l'esercizio finanziario 2019 sono rispettivamente previste entrate di competenza per 17.210.736.085,67 euro e di cassa per 17.034.019.424,83 euro e autorizzati impegni di spesa per 17.210.736.085,67 euro e pagamenti per 16.729.200.527,11 euro in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.

2. Per l'esercizio finanziario 2020 sono rispettivamente previste entrate di competenza per 15.730.480.762,89 euro e autorizzati impegni di spesa per 15.730.480.762,89 euro in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.

3. Per l'esercizio finanziario 2021 sono rispettivamente previste entrate di competenza per 15.490.735.921,79 euro e autorizzati impegni di spesa per 15.490.735.921,79 euro in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.

 

     Art. 2. Allegati al bilancio

1. Sono approvati i seguenti allegati al bilancio:

a) il prospetto delle entrate di bilancio per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 1);

b) il riepilogo generale delle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 2);

c) il prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 3);

d) i prospetti recanti i riepiloghi generali delle spese rispettivamente per titoli e per missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 4);

e) il quadro generale riassuntivo delle entrate (per titoli) e delle spese (per titoli) (allegato 5);

f) il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 6);

g) il prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione (allegato 7);

h) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato (allegato 8);

i) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 9);

j) il prospetto dei limiti di indebitamento (allegato 10);

k) la nota integrativa (allegato 11) recante i riferimenti di cui agli allegati 14 e 15;

l) l'elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie (allegato 12);

m) l'elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste (allegato 13);

n) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato presunto di amministrazione (allegato 14);

o) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con ricorso al debito e con risorse disponibili (allegato 15);

p) l'elenco delle spese autorizzate con il bilancio 2019-2021 quantificate annualmente con legge di approvazione di bilancio (allegato 16);

q) il prospetto verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica (allegato 17).

 

     Art. 3. Fondo di riserva del bilancio di cassa

1. Il fondo di riserva di cassa destinato a far fronte al maggiore fabbisogno di cassa che si manifesti nel corso dell'esercizio 2019 è determinato per l'esercizio medesimo in euro 670.000.000,00.

 

     Art. 4. Attuazione del titolo II del decreto legislativo n. 118 del 2011

1. Per l'attuazione del titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari, con proprio atto, le variazioni inerenti la gestione sanitaria per l'iscrizione delle entrate, nonché delle relative spese.

 

     Art. 5. Rinuncia all'esecuzione di crediti di modesta entità

1. La Giunta regionale è autorizzata a disporre la rinuncia ai crediti che la Regione vanta in materia di entrate di natura non tributaria quando il costo delle operazioni di accertamento, riscossione e versamento sia valutato eccessivo rispetto all'ammontare delle singole partite di credito, ed a condizione che queste ultime non superino singolarmente la somma di euro 12,00.

 

     Art. 6. Rinnovo delle autorizzazioni alla contrazione dei mutui e prestiti già autorizzati negli anni precedenti

1. In applicazione dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo n. 118 del 2011 è autorizzato per l'anno 2019 il ricorso al debito, per far fronte ad effettive esigenze di cassa, fino all'importo complessivo di euro 1.216.226.214,33, a copertura del presunto disavanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2018 determinato dalla mancata stipulazione dei mutui autorizzati dall'articolo 6 della legge regionale 27 dicembre 2017, n. 27 (Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020), rideterminati dall'articolo 6 della legge regionale 27 luglio 2018, n. 12 (Assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020).

2. I mutui saranno stipulati ad un tasso effettivo massimo del 4,5 per cento annuo, oneri fiscali esclusi, e per la durata massima dell'ammortamento di trenta anni.

3. È autorizzata a tal fine l'iscrizione degli stanziamenti necessari in appositi capitoli negli stati di previsione della spesa e dell'entrata del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019.

4. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere all'assunzione dei mutui e prestiti obbligazionari predetti con propri atti deliberativi nei limiti, alle condizioni e con le modalità previste dalla presente legge.

5. Il pagamento delle annualità di ammortamento e di interessi dei mutui è garantito dalla Regione mediante l'iscrizione nel bilancio di previsione della stessa, per tutta la durata dei mutui, delle somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti. La Regione può dare in carico al proprio tesoriere il versamento a favore degli istituti mutuanti delle rate di ammortamento dei mutui alle scadenze stabilite.

6. L'onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui di cui al presente articolo, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, trova la copertura nel bilancio di previsione, nell'ambito degli stanziamenti iscritti negli appositi capitoli di spesa, distinti per quota di rimborso di interessi e del capitale, afferenti alla Missione 50, Programmi 1 e 2.

7. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2021 trovano copertura con le successive leggi di bilancio.

8. Nel caso in cui, in sede di contrazione dei mutui, le operazioni finanziarie di cui al comma 1 del presente articolo risultino meno onerose di quanto previsto al comma 6, o che le operazioni stesse in tutto od in parte debbano essere dilazionate nel tempo, od avere una durata inferiore a quella autorizzata, i riflessi corrispondenti sull'entità degli stanziamenti annui, così come la diversa decorrenza e durata nel tempo, saranno annualmente regolati con legge di bilancio.

9. Le spese per l'ammortamento dei mutui, sia per la parte di rimborso del capitale sia per la quota interessi, rientrano fra le spese classificate obbligatorie.

 

     Art. 7. Disposizioni relative all'accensione di anticipazioni di cassa

1. La Giunta regionale è autorizzata a disporre con proprio atto l'accensione di anticipazioni di cassa per fronteggiare temporanee deficienze di cassa, disponendo nello stesso atto le conseguenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 8. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2019.