§ 5.2.102 - L.R. 2 luglio 2019, n. 9.
Disposizioni a favore dell'inclusione sociale delle persone sorde, sordocieche e con disabilità uditiva


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:02/07/2019
Numero:9


Sommario
Art. 1.  Finalità e principi
Art. 2.  Principio di libera scelta e sua attuazione
Art. 3.  Prestazioni e linee guida per l'identificazione precoce della sordità, della sordocecità e dei deficit uditivi e l'adozione di percorsi aziendali clinico-organizzativi e di continuità [...]
Art. 4.  Tavolo regionale per le disabilità uditive
Art. 5.  Rete regionale per le disabilità uditive
Art. 6.  Team aziendali per le disabilità uditive e percorsi clinico-organizzativi e di continuità assistenziale
Art. 7.  Accessibilità ai servizi di informazione e comunicazione sociale e ai servizi pubblici o di pubblica utilità
Art. 8.  Sostegno e inclusione scolastica e lavorativa
Art. 9.  Accesso alle attività culturali, sportive e del tempo libero
Art. 10.  Servizi e strumenti per la promozione dell'inclusione sociale e l'abbattimento dei fattori di possibile emarginazione
Art. 11.  Modalità di attuazione
Art. 12.  Clausola valutativa
Art. 13.  Abrogazioni
Art. 14.  Disposizioni finanziarie


§ 5.2.102 - L.R. 2 luglio 2019, n. 9.

Disposizioni a favore dell'inclusione sociale delle persone sorde, sordocieche e con disabilità uditiva

(B.U. 2 luglio 2019, n. 210)

 

Capo I

Principi generali

 

Art. 1. Finalità e principi

1. La Regione Emilia-Romagna, con la presente legge, garantisce e facilita l'accesso delle persone sorde, sordocieche o con disabilità uditiva alle prestazioni e ai servizi sociosanitari appropriati. Promuove altresì le politiche e le misure per la loro inclusione sociale.

2. Ai fini della presente legge, per persone sorde, sordocieche e con disabilità uditiva si intendono, rispettivamente: le persone definite dall'articolo 1, comma 2, della legge 26 maggio 1970, n. 381 (Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e delle misure dell'assegno di assistenza ai sordomuti); le persone definite dall'articolo 2, comma 1, della legge 24 giugno 2010, n. 107 (Misure per il riconoscimento dei diritti delle persone sordocieche); le persone affette da ipoacusia che, non rientrando nelle definizioni precedenti, siano comunque riconosciute invalide, ai sensi dell'articolo 2 della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili).

3. Nel rispetto delle previsioni degli articoli 3 e 117 della Costituzione, dell'articolo 6 dello Statuto regionale, della legge 5 febbraio 1992 n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) degli articoli 5 e 7 della legge regionale 21 agosto 1997, n. 29, (Norme e provvedimenti per favorire le opportunità di vita autonoma e l'integrazione sociale delle persone disabili) e della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), con la presente legge la Regione persegue le finalità di cui al comma 1, attraverso il sostegno, anche economico, ad iniziative per:

a) l'attuazione del diritto di tutte le persone di cui al comma 1 all'accesso in condizioni di parità con gli altri cittadini alle relazioni sociali, alla libera comunicazione interpersonale, al lavoro, alle informazioni, ai servizi pubblici e privati, alle istituzioni e alle attività culturali ed educativo-formative;

b) il potenziamento e la personalizzazione degli interventi e dei servizi finalizzati a migliorare le opportunità di vita indipendente e il superamento dei deficit di comunicazione e di linguaggio, anche attraverso i servizi di interpretariato o altre modalità di comunicazione atte a realizzare la piena autonomia e inclusione sociale;

c) l'abbattimento delle barriere alla comunicazione e dei fattori e delle cause di possibile emarginazione;

d) l'acquisizione della lingua italiana verbale e scritta, la diffusione e l'uso della Lingua dei segni italiana (LIS), della Lingua dei segni italiana tattile (LIST), della sottotitolazione e di ogni altro utile mezzo, anche tecnico e informatico;

e) la diffusione e l'applicazione dei risultati della ricerca scientifica e tecnologica su sordità e sordocecità in ambito medico, linguistico, pedagogico, didattico, sociologico, psicologico e neuropsicologico, con riferimento alle più recenti innovazioni tecnologiche mediche, diagnostiche, protesiche ed abilitative finalizzate all'acquisizione della lingua verbale, nonché la diffusione di ogni tecnica e tecnologia volta a favorire un ambiente accessibile alla persona sorda nella famiglia, nella scuola, nella comunità e nella rete dei servizi pubblici e privati.

4. La Regione dà attuazione altresì ai principi della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia con legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità), e, in particolare, alle previsioni di cui agli articoli 9, 21 e 24, in materia, rispettivamente, di accessibilità, mediazione e interpretariato, ricorso alle comunicazioni migliorative ed alternative e riconoscimento della lingua dei segni, qualificazione degli insegnanti e diritto all'istruzione.

 

     Art. 2. Principio di libera scelta e sua attuazione

1. La Regione ispira i suoi interventi al principio della libera scelta delle persone di cui all'articolo 1, comma 1, nonché delle loro famiglie qualora siano minori, in merito alle modalità di comunicazione, agli ausili e agli strumenti da utilizzare per il superamento dei deficit di comunicazione o per la riduzione delle condizioni di svantaggio sociale.

2. In attuazione del principio di cui al comma 1, la Regione promuove e tutela l'utilizzo della LIS e della LIST e le riconosce come mezzo di comunicazione. La Regione promuove parimenti la conoscenza, la diffusione e l'accessibilità degli strumenti tecnologici, ausili, impianti e servizi utili ad assicurare il superamento dei deficit di comunicazione, l'inclusione sociale e l'accesso all'informazione, sostenendo in particolare i sistemi di sottotitolazione, i servizi di interpretariato in LIS e LIST e ogni altro strumento atto a realizzare la piena autonomia e inclusione sociale delle persone di cui all'articolo 1, comma 1.

3. La Regione promuove le azioni positive utili affinché nessuna delle persone di cui all'articolo 1, comma 1, possa essere discriminata per l'esercizio del suo diritto di opzione all'uso della lingua verbale, della LIS, della LIST o dei diversi ausili e mezzi di sostegno alla comunicazione, in qualsiasi ambito, sia pubblico che privato.

 

Capo II

Rete, prestazioni e servizi sociosanitari regionali per le disabilità uditive

 

     Art. 3. Prestazioni e linee guida per l'identificazione precoce della sordità, della sordocecità e dei deficit uditivi e l'adozione di percorsi aziendali clinico-organizzativi e di continuità assistenziale

1. La Regione assicura le prestazioni sanitarie specifiche, preventive e protesiche previste per le diverse categorie di persone indicate all'articolo 1, comma 1, dai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421).

2. La Giunta regionale, avvalendosi a tale fine del supporto tecnico del Tavolo regionale per le disabilità uditive di cui all'articolo 4, definisce con proprio atto le linee guida per le aziende unità sanitarie locali (aziende USL), ai fini della definizione e attuazione da parte delle aziende stesse dello screening uditivo neonatale nonché dei percorsi clinico-organizzativi e di continuità assistenziale per le persone affette da sordità, sordocecità o ipoacusia, in modo da assicurare su tutto il territorio regionale l'adeguato svolgimento dei servizi e delle attività, in attuazione dei livelli essenziali di assistenza di cui al comma 1.

3. Nell'ambito delle linee guida di cui al comma 2, la Regione opera per assicurare a tutte le persone con diagnosi di sordità, sordocecità e ipoacusia, nonché alle loro famiglie, l'accesso a servizi e interventi di informazione, sostegno psicologico o pedagogico, diagnosi e cura, attraverso il percorso diagnostico, clinico e di continuità assistenziale, definito e attuato dalle aziende USL ai sensi dell'articolo 6. In particolare, le linee guida regionali mirano ad assicurare la completezza dell'informazione fornita da parte del personale sanitario, nella fase di diagnosi precoce delle disabilità uditive, in merito all'abilitazione verbale precoce, ai possibili interventi protesici ed abilitativi precoci per favorire il normale sviluppo linguistico, cognitivo e relazionale, alle modalità di comunicazione, compreso l'apprendimento della LIS e della LIST, agli interventi logopedici e ad altri servizi per l'abilitazione linguistica orale e scritta, ai percorsi educativi e ad ogni altro intervento utile per il raggiungimento del pieno sviluppo della persona e della sua piena inclusione sociale, in attuazione del principio di libera scelta di cui all'articolo 2.

4. Ciascuna azienda USL definisce i propri percorsi clinico-organizzativi e di continuità assistenziale nell'ambito delle linee guida di cui al comma 2, tenuto conto dei protocolli clinici condivisi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), definiti dal Tavolo regionale.

5. Le aziende sanitarie definiscono gli interventi formativi necessari per l'adeguamento delle competenze del personale coinvolto nell'attuazione dei percorsi di cui al comma 4, nell'ambito delle proposte formative di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e), definite dal Tavolo Regionale.

 

     Art. 4. Tavolo regionale per le disabilità uditive

1. La Giunta regionale con proprio atto istituisce e disciplina il funzionamento del Tavolo regionale per le disabilità uditive (di seguito Tavolo regionale) composto dai referenti aziendali dei Team aziendali per le disabilità uditive, di cui all'articolo 6, dai referenti dei servizi regionali competenti, nonché da audiologi, foniatri e otorinolaringoiatri individuati sulla base di criteri fissati dalla Giunta stessa, con i seguenti compiti:

a) supportare tecnicamente la Giunta regionale nella definizione delle linee guida di cui all'articolo 3 e accompagnare l'attività della Rete regionale per le disabilità uditive, di cui all'articolo 5;

b) definire i protocolli clinici condivisi per l'attuazione dello screening uditivo neonatale e per l'adozione di percorsi aziendali clinico-organizzativi e di continuità assistenziale del paziente con sordità, sordocecità o ipoacusia, nelle loro diverse fasi, dalla diagnosi precoce al trattamento e riabilitazione;

c) definire i criteri per l'appropriata adozione delle diverse tipologie di protesi, anche alla luce delle evoluzioni tecnologiche e dei servizi di logopedia e di supporto all'acquisizione della lingua verbale e scritta, appropriati alle specifiche esigenze di ogni utente;

d) definire i requisiti di accreditamento per le strutture di audiologia, foniatria e otorinolaringoiatria, che compongono la Rete regionale per le disabilità uditive, di cui all'articolo 5, e che sono deputate all'adempimento delle funzioni specialistiche nelle diverse tappe del percorso clinico e di continuità assistenziale;

e) elaborare proposte di specifica formazione per le diverse figure professionali coinvolte nel percorso clinico e di continuità assistenziale, nonché nei Team aziendali per le disabilità uditive, di cui all'articolo 6;

f) contribuire per quanto di propria competenza al monitoraggio dell'attuazione della presente legge, secondo le modalità di cui all'articolo 12;

g) confrontarsi con le associazioni di rilevanza regionale delle persone di cui all'articolo 1, comma 1 e loro federazioni regionali, prima di assumere deliberazioni inerenti i punti a), b), c) e in ogni caso almeno semestralmente, al fine di monitorare l'attuazione e la qualità del percorso regionale.

2. La partecipazione al Tavolo regionale non dà diritto a compensi, né a rimborsi spese.

 

     Art. 5. Rete regionale per le disabilità uditive

1. La Giunta regionale con proprio atto istituisce e definisce i compiti e le modalità di funzionamento della Rete regionale per le disabilità uditive, di cui fanno parte, per ogni azienda USL, o per ogni territorio provinciale nel caso in cui l'azienda USL ricomprenda più province, almeno una struttura di audiologia, foniatria e otorinolaringoiatria, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d).

2. Ciascuna struttura di audiologia, foniatria e otorinolaringoiatria di cui al comma 1, in attuazione dei protocolli definiti dal Tavolo regionale di cui all'articolo 4, effettua l'appropriata diagnosi di disabilità uditiva e provvede all'eventuale invio a un centro specialistico, oltre che alla segnalazione al Team aziendale per le disabilità uditive di cui all'articolo 6, per la presa in carico congiunta e l'attuazione del percorso di continuità assistenziale di cui all'articolo 6, comma 2.

 

     Art. 6. Team aziendali per le disabilità uditive e percorsi clinico-organizzativi e di continuità assistenziale

1. Ogni azienda USL della Regione si dota di un Team aziendale per le disabilità uditive (di seguito TADU), che opera come team multidisciplinare coinvolgendo le diverse professionalità, mediche e non, attive nei percorsi diagnostici, clinici, assistenziali, riabilitativi e di logopedia, allo scopo di integrare al meglio gli interventi terapeutici e riabilitativi e assicurare la continuità assistenziale e l'interfaccia adeguata dei servizi sanitari con i servizi sociali, scolastici e del lavoro.

2. Ogni azienda USL definisce i propri percorsi clinico-organizzativi e un percorso aziendale di continuità assistenziale della persona con sordità, sordocecità o ipoacusia, allo scopo di garantire efficaci modalità di comunicazione e coordinamento tra i diversi servizi e professionisti coinvolti, con particolare riguardo alla fase di prima comunicazione alla famiglia della diagnosi e di presa in carico di un nuovo caso di disabilità uditiva. La continuità assistenziale per bambini e adulti è garantita dalle aziende USL favorendo la comunicazione e la collaborazione fra i servizi ospedalieri e di diagnosi, i pediatri di libera scelta, i medici di medicina generale, gli specialisti audiologi, foniatri e otorinolaringoiatri, i logopedisti e, per i minori, l'unità operativa aziendale di neuropsichiatria per l'infanzia.

 

Capo III

Disposizioni e interventi regionali per l'accesso e l'inclusione sociale

 

     Art. 7. Accessibilità ai servizi di informazione e comunicazione sociale e ai servizi pubblici o di pubblica utilità

1. La Regione favorisce l'accesso delle persone di cui all'articolo 1, comma 1, ai servizi di informazione e comunicazione sociale, nonché ai servizi pubblici o di pubblica utilità. In particolare, promuove e sostiene azioni positive per:

a) la sensibilizzazione diffusa degli operatori pubblici e privati dell'informazione, della comunicazione e della cultura, finalizzata all'adozione delle tecnologie per la sottotitolazione dei programmi televisivi e cinematografici, degli spettacoli pubblici e degli eventi sociali e culturali basati sulla comunicazione verbale, nonché all'adozione della traduzione simultanea in LIS e, ove possibile e appropriato, in LIST;

b) l'adozione delle tecnologie e degli strumenti di cui alla lettera a) per favorire l'accesso e la partecipazione alla vita sociale e politica e ai relativi eventi pubblici, allo scopo di assicurare sul proprio territorio l'effettività dell'esercizio dei diritti di cittadinanza, anche attraverso il sostegno operativo od economico all'azione delle organizzazioni che associano e rappresentano le persone di cui all'articolo 1, comma 1 o le loro famiglie se minori;

c) il pieno accesso ai programmi regionali e locali di informazione quotidiana ed attualità, ai messaggi e alle campagne di informazione e promozione a fini sociali. A tale scopo la Regione può promuovere, anche attraverso il Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM), convenzioni con le emittenti pubbliche e private locali e regionali e con le associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera g), per la produzione ed emissione di telegiornali e programmi informativi dotati di adeguata sottotitolazione e traduzione simultanea in LIS.

d) lo sviluppo sul territorio regionale di servizi di interpretariato e segretariato sociale rivolti alle persone con sordità e sordocecità, finalizzati a facilitare l'accesso e la comunicazione verso i servizi pubblici o di pubblica utilità.

2. Devono ispirarsi al principio di accessibilità di cui al comma 1:

a) le campagne pubblicitarie istituzionali promosse o patrocinate dalla Regione;

b) le pagine e i portali internet di pubblica utilità regionali o finanziati con risorse regionali;

c) la realizzazione di congressi, seminari o altri eventi pubblici organizzati o finanziati dalla Regione, ai quali sia prevista la partecipazione delle persone di cui all'articolo 1, comma 1.

3. Ai fini di cui al comma 1, la Regione:

a) utilizza nei propri spazi ed edifici dotazioni tecnologiche e comunicative volte ad eliminare le barriere alla comprensione e alla comunicazione, promuovendo nei rapporti tra i cittadini e i propri uffici e servizi l'adozione di metodologie di comunicazione accessibili e inclusive;

b) garantisce l'accessibilità dei propri servizi di emergenza e pronto intervento, ed in particolare degli avvisi relativi a dichiarazioni di stato di emergenza o di allarme per eventi eccezionali, mediante l'adozione di servizi di interpretariato LIS o l'utilizzo delle nuove tecnologie, comprese le applicazioni mobili per smartphone, tablet e analoghi dispositivi.

4. Per verificare l'adeguatezza degli interventi di cui al comma 3, la Regione consulta regolarmente le associazioni e le loro federazioni regionali di cui all'articolo 4, comma 1, lettera g), nonché, ove opportuno, le associazioni costituite ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate) rappresentative di professionisti dell'interpretariato in lingua dei segni o in altre modalità di comunicazione.

 

     Art. 8. Sostegno e inclusione scolastica e lavorativa

1. La Regione, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 8 agosto 2001, n. 26 (Diritto allo studio ed all'apprendimento per tutta la vita. Abrogazione della legge regionale 25 maggio 1999, n. 10), promuove unitamente agli enti locali gli interventi e i servizi volti al sostegno e all'inclusione degli allievi sordi, sordociechi o con disabilità uditiva, nei percorsi di istruzione pubblica e paritaria, nei percorsi del sistema di formazione professionale e alta formazione regionale, nonché nei percorsi degli atenei operanti nel territorio regionale. La Regione valorizza altresì le iniziative volte a promuovere un modello di scuola accogliente che favorisca la crescita personale ed educativa di tutti gli studenti che condividono il percorso scolastico con gli allievi sordi, sordociechi o con disabilità uditiva, promuovendo la cultura dell'inclusione sociale nelle scuole e in tutta la comunità educante.

2. In particolare la Regione può sostenere, anche in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale e con gli atenei operanti nel territorio regionale, azioni positive che favoriscono la presenza e l'integrazione dei servizi logopedici e di abilitazione linguistica orale e scritta presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, nonché servizi specialistici di assistenza alla comunicazione e interpretariato LIS e LIST, il ricorso a programmi di riconoscimento vocale, sistemi di sottotitolazione e di scrittura veloce, o l'impiego di ogni altro mezzo tecnico o didattico idoneo a favorire l'apprendimento e la comunicazione delle persone sorde. Le azioni di cui al presente comma sono realizzate coordinandosi con l'attività svolta dal Gruppo di lavoro interistituzionale regionale (GLIR), istituito presso ogni ufficio scolastico regionale dall'articolo 15 della legge n. 104 del 1992.

3. La Regione, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 14 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e dal Capo III, Sezione III, della legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro), promuove e sostiene azioni specifiche volte a garantire le pari opportunità e la piena accessibilità ai luoghi di lavoro, nonché l'adeguamento tecnologico e organizzativo di questi ultimi, al fine di favorire il diritto al lavoro e l'inserimento, il reinserimento e l'integrazione lavorativa delle persone di cui all'articolo 1, comma 1, in particolare attraverso misure volte alla stabilizzazione nel lavoro dipendente o all'avviamento ed al consolidamento di attività autonome.

4. La Regione promuove inoltre l'adeguamento, ai fini della piena accessibilità, dei servizi per l'impiego dell'Agenzia regionale per il lavoro, di cui all'articolo 52 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni), nonché l'accessibilità dei servizi e percorsi di formazione professionale regionale di cui alla legge regionale 30 giugno 2011, n. 5 (Disciplina del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale) e alla legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro), anche attraverso l'attivazione di servizi di interpretariato in LIS e LIST e di sottotitolazione.

5. Per le finalità e gli interventi di cui al presente articolo, la Regione si avvale inoltre delle indicazioni provenienti dalle associazioni di rilevanza regionale delle persone di cui all'articolo 1, comma 1, e loro federazioni regionali.

 

     Art. 9. Accesso alle attività culturali, sportive e del tempo libero

1. La Regione, attraverso l'interpretariato in LIS e LIST, la realizzazione di sottotitolature, video-guide sottotitolate e in LIS, pannelli esplicativi accessibili, applicazioni tecnologiche ed ogni altra modalità idonea, promuove per le persone di cui all'articolo 1, comma 1:

a) la piena accessibilità al patrimonio storico, artistico e culturale regionale e la fruizione di eventi culturali;

b) il turismo accessibile, la pratica sportiva e motoria, in particolare dei minori e degli anziani, e la partecipazione a manifestazioni ed eventi ricreativi di particolare valore sociale.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione promuove e sostiene azioni positive e progetti sviluppati dalle organizzazioni che associano le persone sorde o ne rappresentano le istanze, ai fini della facilitazione della partecipazione delle persone di cui all'articolo 1, comma 1, ad attività culturali, ludiche, sportive, di sviluppo della persona e di auto mutuo aiuto. Promuove e sostiene altresì le azioni e i progetti di informazione, sensibilizzazione e formazione degli operatori del sistema culturale, turistico, sportivo e ricreativo, finalizzati alla conoscenza e alla risoluzione delle problematiche specifiche di accesso, comunicazione e partecipazione attiva delle persone di cui all'articolo 1, comma 1.

 

     Art. 10. Servizi e strumenti per la promozione dell'inclusione sociale e l'abbattimento dei fattori di possibile emarginazione

1. La Regione promuove e sostiene la diffusione di strumenti e soluzioni tecniche, nonché di ausili informatici utili alle persone di cui all'articolo 1, comma 1, al fine di consentire loro di superare o ridurre le condizioni di svantaggio comunicativo, con particolare riguardo ai bisogni dell'età evolutiva e delle persone con pluridisabilità sensoriali e psicosensoriali.

2. La Regione promuove e sostiene altresì azioni positive finalizzate all'adeguamento di sale e spazi pubblici per l'accoglienza dell'interpretariato, all'installazione negli stessi di impianti di amplificazione ad induzione magnetica, infrarossi od onde radio per impianti acustici o cocleari, nonché finalizzate alla diffusione dei servizi di sottotitolazione, riconoscimento vocale e scrittura veloce, o all'impiego di ogni altro mezzo tecnico o misura organizzativa idonea a favorire la partecipazione ad eventi pubblici delle persone di cui all'articolo 1, comma 1.

3. La Regione promuove l'accessibilità ai mezzi del sistema di trasporto pubblico regionale, favorendo l'utilizzo di soluzioni tecniche e di forme di comunicazione e informazione adeguate alle esigenze delle persone di cui all'articolo 1, comma 1.

4. La Regione, ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale n. 12 del 2003, sentite le associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera g), nonché le associazioni costituite ai sensi della legge n. 4 del 2013 rappresentative dei professionisti dell'interpretariato in lingua dei segni o in altre modalità di comunicazione, definisce gli standard formativi e le certificazioni relative al personale addetto ai servizi di aiuto personale dei cittadini con grave difficoltà di comunicazione connessa a deficienza uditiva, di cui all'articolo 9 della legge n. 104 del 1992, e all'articolo 5 della legge regionale n. 29 del 1997, con particolare riferimento alle figure di interprete in lingua dei segni italiana, interprete in lingua dei segni italiana tattile e di assistente alla comunicazione, nonché di altre professionalità operanti in ambiente scolastico o domiciliare a favore dell'inclusione sociale, scolastica e professionale delle persone di cui all'articolo 1, comma 1 o di persone con altre tipologie di disabilità comunicativa.

 

Capo IV

Norme per l'attuazione, il monitoraggio e la valutazione

 

     Art. 11. Modalità di attuazione

1. La Giunta regionale, sentita la commissione assembleare competente, adotta uno o più atti per l'attuazione della presente legge. In particolare, per sostenere le azioni di cui agli articoli 7 comma 1, 8 comma 2, 9 comma 2 e 10 comma 2, individua la tipologia delle attività e degli interventi da realizzare, nonché le tipologie di soggetti, pubblici e privati, che possono candidarsi alla loro realizzazione. Sono privilegiate le iniziative promosse o realizzate anche in collaborazione con le organizzazioni e le associazioni delle persone di cui all'articolo 1, comma 1, che siano articolate in progetti ed interventi misurabili ed efficaci per l'utenza e che ne soddisfino le esigenze di autonomia.

2. Ove sia prevista la concessione di vantaggi economici, la Giunta individua altresì, preventivamente, i criteri, le modalità e le procedure da osservare, le condizioni, gli impegni e gli obblighi discendenti dal rapporto di concessione, nonché le verifiche sul loro adempimento.

3. Al fine di migliorare il coordinamento delle politiche regionali, l'attuazione della presente legge è effettuata, ove possibile e conveniente, nell'ambito dell'organizzazione e degli strumenti previsti dalla vigente legislazione di settore. In particolare, ai rapporti con le organizzazioni di volontariato e con le associazioni di promozione sociale si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12 (Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della l.r. 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della legge quadro sul volontariato. Abrogazione della l.r. 31 maggio 1993, n. 26)) e di cui alla legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 (Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo)).

4. Le procedure di selezione dei soggetti di cui ai commi 1, 2 e 3 assicurano il rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione, proporzionalità ed economicità.

5. La Regione favorisce la tutela delle esigenze delle persone di cui all'articolo 1, comma 1, nell'ambito delle procedure di affidamento di contratti pubblici. A tal fine promuove la diffusione e l'impiego di buone pratiche nella definizione dell'oggetto delle prestazioni e dei servizi, e nell'individuazione di criteri di valutazione pertinenti che premino l'adozione di metodologie o strumenti comunicativi accessibili e inclusivi.

 

     Art. 12. Clausola valutativa

1. L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti e gli impatti prodotti.

2. Per le finalità di cui al comma 1, con cadenza triennale, la Giunta presenta alla commissione assembleare competente una relazione sull'attuazione e sui risultati raggiunti dalla presente legge, con particolare riferimento:

a) al monitoraggio della distribuzione territoriale nella Regione Emilia-Romagna delle persone di cui all'articolo 1, comma 1, con riferimenti specifici anche alle attività di prevenzione, screening, diagnosi, trattamento, riabilitazione e alle attività e ai risultati conseguiti dalla Rete regionale per le disabilità uditive, dai TADU di cui all'articolo 6, e dal Tavolo regionale di cui all'articolo 4;

b) al sostegno e all'inclusione nei percorsi di istruzione pubblica e paritaria, nei percorsi del sistema di formazione professionale e alta formazione regionale, nonché nei percorsi degli atenei operanti nel territorio regionale;

c) alla piena accessibilità al patrimonio storico, artistico e culturale regionale e alla fruizione di eventi culturali, alla pratica di attività sportive, in particolare dei minori, e alla partecipazione a manifestazioni ed eventi ricreativi;

d) alla diffusione di strumenti e soluzioni tecniche, utili per superare o ridurre le condizioni di svantaggio comunicativo, con particolare riguardo ai bisogni dell'età evolutiva e delle persone con pluridisabilità sensoriali e psicosensoriali;

e) alla definizione degli standard formativi e delle certificazioni relative al personale addetto ai servizi di aiuto personale dei cittadini con grave difficoltà di comunicazione connessa a deficienza uditiva, con riferimento particolare alle figure di interprete in lingua dei segni italiana, interprete in lingua dei segni italiana tattile e assistente alla comunicazione.

3. La relazione riferisce sull'ammontare delle risorse stanziate ed erogate con indicazione dei beneficiari, dei soggetti coinvolti e dei risultati conseguiti.

4. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata della presente legge anche attraverso il coinvolgimento, nell'elaborazione della relazione di cui al comma 2, dei cittadini interessati e dei diversi soggetti che prendono parte all'attuazione della legge stessa. Le competenti strutture dell'Assemblea e della Giunta si raccordano operativamente per la migliore valutazione della presente legge.

 

Capo V

Abrogazioni e disposizioni finanziarie

 

     Art. 13. Abrogazioni

1. Sono abrogati i commi 2 e 3 dell'articolo 7 della legge regionale n. 29 del 1997.

 

     Art. 14. Disposizioni finanziarie

1. Per gli esercizi finanziari 2019, 2020 e 2021, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con le risorse autorizzate per la legge regionale n. 2 del 2003 nell'ambito della Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglie - Programma 8 - Cooperazione e associazionismo - e con gli ulteriori fondi a tale scopo accantonati nell'ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 - Altri fondi "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese correnti" del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021 (legge regionale 27 dicembre 2018, n. 26). La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie per la modifica dei capitoli esistenti o l'istituzione e la dotazione di appositi capitoli.

2. Per gli esercizi successivi al 2021 agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).