§ 4.5.107 - L.R. 17 luglio 2019, n. 44.
Norme per il riassetto del Consorzio per la Zona industriale apuana. Modifiche all’articolo 32 quater della l.r. 82/2015.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.5 artigianato e industria
Data:17/07/2019
Numero:44


Sommario
Art. 1.  Oggetto
Art. 2.  Finalità
Art. 3.  Natura giuridica
Art. 4.  Costituzione e partecipazione
Art. 5.  Funzioni
Art. 6.  Organi
Art. 7.  Assemblea
Art. 8.  Amministratore unico
Art. 9.  Revisore contabile unico
Art. 10.  Indennità del revisore contabile unico
Art. 11.  Decadenza e revoca
Art. 12.  Comitato d’area
Art. 13.  Statuto
Art. 14.  Programmazione dell'attività
Art. 15.  Risorse economiche
Art. 16.  Personale
Art. 17.  Vigilanza e controllo
Art. 18.  Sede
Art. 19.  Competenze dei comuni in materia di espropriazione
Art. 20.  Competenze dei comuni in materia urbanistica
Art. 21.  Norma finanziaria
Art. 22.  Norme transitorie
Art. 23.  Continuità delle funzioni del commissario straordinario. Modifiche all’articolo 32 quater della l.r. 82/2015
Art. 24.  Clausola valutativa
Art. 25.  Abrogazioni


§ 4.5.107 - L.R. 17 luglio 2019, n. 44.

Norme per il riassetto del Consorzio per la Zona industriale apuana. Modifiche all’articolo 32 quater della l.r. 82/2015.

(B.U. 24 luglio 2019, n. 35)

 

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

 

Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere a), n) e z), e l'articolo 63 dello Statuto;

Vista la legge 5 ottobre 1991, n. 317 (Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese) e, in particolare, l’articolo 36;

Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016);

Visto il parere istituzionale favorevole della Prima Commissione consiliare, espresso nella seduta del 17 aprile 2019;

Considerato che:

1. Il Consorzio per la Zona industriale apuana è stato istituito con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 372 (Istituzione del Consorzio per la Zona industriale apuana) allo scopo di promuovere iniziative pubbliche e private per il completamento della zona industriale apuana; esso rientra nella categoria dei consorzi di sviluppo industriale che hanno lo scopo di favorire il sorgere di nuove iniziative industriali e artigianali nell’ambito del territorio di competenza, nonché di svolgere attività di propulsione per il potenziamento delle attività esistenti e di promozione e programmazione dello sviluppo economico-produttivo, oltre che di favorire condizioni necessarie per la creazione o lo sviluppo di attività produttive nei settori dell'industria e dei servizi.

2. Con legge regionale 4 ottobre 2016, n. 67 (Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 “Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016” relative alla seconda variazione al bilancio 2016) è stato disposto lo scioglimento degli organi del Consorzio per la zona industriale apuana e il commissariamento dello stesso consorzio (articoli da 32 bis a 32 septies);

3. Le molteplici criticità rilevate durante la fase commissariale hanno evidenziato la necessità di procedere ad una riorganizzazione del Consorzio, anche attraverso una ridefinizione della compagine consortile, che vede, quale attore direttamente coinvolto, la Regione Toscana, nonché ad una ridefinizione della “governance”, prevedendo, tra l’altro, la costituzione di un comitato d’area quale soggetto di raccordo con le esigenze del territorio;

4. Vengono ridefiniti i compiti e le attribuzioni del Consorzio, prevedendo anche nuove funzioni, comunque connesse alla promozione industriale, sulla base delle funzioni e delle attribuzioni già assegnate ai consorzi industriali dall’articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 (Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno) che costituisce la normativa generale di riferimento in materia;

5. La nuova disciplina prevede il controllo della Regione Toscana sull’attività del Consorzio, sia nella fase di programmazione,siahe nella fase di gestione, nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 (Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese);

6. Si è ritenuto di accogliere il parere istituzionale favorevole della Prima Commissione consiliare e di adeguare conseguentemente il testo della presente legge;

Approva la presente legge

 

TITOLO I

Principi e disposizioni generali

 

CAPO I

Principi e disposizioni generali

 

Art. 1. Oggetto

1. La presente legge disciplina l’assetto, l’organizzazione e il funzionamento del Consorzio per la Zona industriale apuana, di seguito definito “consorzio”, istituito con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 372 (Istituzione del Consorzio per la Zona industriale apuana), in conformità all'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382) e all’articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 (Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese).

 

     Art. 2. Finalità

1. La Regione procede al riassetto del consorzio a sostegno dei processi di reindustrializzazione e di promozione del territorio della zona apuana.

2. La Regione favorisce la realizzazione delle infrastrutture di servizio alla produzione, anche in partenariato con soggetti pubblici o privati, al fine di facilitare l'insediamento di imprese e di migliorare la localizzazione del sistema delle imprese insediate, prioritariamente attraverso il recupero, l'utilizzazione, la riconversione e la valorizzazione di aree produttive dismesse, nonché al fine di attivare azioni di reindustrializzazione, di consolidamento, promozione e sviluppo delle attività produttive del territorio apuano.

3. La Regione armonizza i compiti svolti dal consorzio con quelli degli enti che operano nell’area industriale.

 

TITOLO II

Ordinamento del consorzio

 

CAPO I

Natura giuridica e funzioni

 

     Art. 3. Natura giuridica

1. Il consorzio è ente pubblico economico ai sensi dell’articolo 36 della l. 317/1991, ha autonomia statutaria, amministrativa, organizzativa ed economico-finanziaria.

 

     Art. 4. Costituzione e partecipazione

1. Il consorzio è costituito dalla Regione Toscana, dal Comune di Massa, dal Comune di Carrara, dalla Provincia di Massa-Carrara e dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Massa-Carrara.

2. Al consorzio può aderire l’Autorità di sistema portuale del mare Ligure orientale, previa intesa con lo stesso.

3. Al consorzio possono aderire altri enti locali, enti pubblici economici, istituti di credito e imprese di diritto privato, secondo quanto stabilito dallo statuto, qualora tali soggetti operino nella stessa area o per le stesse finalità del consorzio.

4. Lo statuto del consorzio definisce i diritti e le modalità di voto in assemblea dei soggetti consorziati. Alla Regione è attribuito il cinquanta per cento più uno dei diritti di voto.

 

     Art. 5. Funzioni

1. In coerenza con la programmazione regionale e nell'ambito del territorio di competenza costituito dalle aree industriali situate nei territori dei Comuni di Massa e di Carrara, il consorzio promuove azioni finalizzate alla reindustrializzazione favorendo l’insediamento e lo sviluppo di attività produttive, assicurando la più ampia partecipazione delle realtà istituzionali, sociali ed economiche operanti nel territorio. Il consorzio può intervenire con azioni di promozione anche al di fuori delle aree di competenza stabilite dal presente comma, previo specifico accordo con i comuni competenti per territorio.

2. Il consorzio provvede in particolare a:

a) individuare e acquisire, anche su proposta della Regione, la disponibilità di nuove aree industriali e di immobili da destinare alla produzione, con priorità per il recupero e l'ampliamento delle aree esistenti anche se, totalmente o parzialmente, dismesse;

b) valorizzare e gestire le aree produttive individuate dagli strumenti urbanistici degli enti locali consorziati e ad attrezzarle con le opere di urbanizzazione necessarie;

c) favorire l’insediamento di nuove imprese e promuovere le condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo di attività produttive;

d) realizzare e gestire attività strumentali all’insediamento di attività produttive;

e) realizzare e gestire i servizi consortili, quali infrastrutture e reti, per i quali determina e riscuote i corrispettivi dovuti dalle imprese insediate nell’area di competenza del consorzio come definita al comma 1.

3. Nell'esercizio delle proprie competenze il consorzio può proporre provvedimenti espropriativi agli enti territorialmente competenti e stipulare accordi di collaborazione con altri enti pubblici.

4. Il consorzio può assumere ogni altra iniziativa ritenuta utile per lo sviluppo industriale della zona di competenza.

 

CAPO II

Organi

 

     Art. 6. Organi

1. Sono organi del consorzio:

a) l'assemblea;

b) l'amministratore unico con funzioni di direzione del consorzio;

c) il revisore contabile unico;

d) il comitato d’area.

2. La designazione dell’amministratore unico con funzioni di direzione e la nomina del revisore contabile unico e del comitato d’area sono effettuate ai sensi della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione).

 

     Art. 7. Assemblea

1. L'assemblea del consorzio è composta dal legale rappresentante, o suo delegato, di ciascuno dei soggetti consorziati.

2. La Regione è rappresentata in assemblea dal Presidente della Giunta regionale o dall'assessore delegato; in caso di impedimento dell'assessore delegato, il Presidente della Giunta regionale può delegare a rappresentarlo il dirigente competente.

3. Spetta all’assemblea:

a) approvare lo statuto e le sue modifiche;

b) approvare il bilancio preventivo economico pluriennale e annuale;

c) approvare il programma annuale delle attività del consorzio e le sue modifiche;

d) approvare il bilancio di esercizio e la relazione sulla gestione;

e) deliberare i regolamenti interni di funzionamento;

f) approvare la dotazione organica del consorzio;

g) deliberare sulle operazioni di acquisizione di immobili e di terreni;

h) deliberare su operazioni di indebitamento a medio e lungo termine;

i) deliberare sugli altri oggetti eventualmente riservati alla sua competenza dallo statuto;

l) nominare l’amministratore unico;

h) deliberare la partecipazione del consorzio a società pubbliche e private il cui oggetto sociale abbia attinenza con l'attività svolta dal consorzio.

i) determinare l’entità dei corrispettivi e dei contributi dei soggetti consorziati di cui all’articolo 15;

j) determinare il trattamento economico dell’amministratore unico di cui all’articolo 8, comma 5.

4. Le delibere sono assunte con voto favorevole espresso dalla maggioranza dell’assemblea, secondo le modalità previste dallo statuto.

5. La partecipazione all’assemblea è a titolo gratuito.

6. L’esercizio dei diritti di voto di ciascun componente presuppone che il soggetto rappresentato sia in regola con il versamento dei contributi annui di cui all’articolo 15, comma 1, lettera a).

7. L’assemblea elegge al proprio interno il presidente.

 

     Art. 8. Amministratore unico

1. L'amministratore unico è nominato dall’assemblea con la maggioranza dei due terzi su designazione del Presidente della Giunta regionale tra soggetti di età non superiore ai sessantacinque anni in possesso di idonea laurea magistrale o equivalente, e di comprovata esperienza manageriale almeno quinquennale o, in alternativa, con documentata esperienza almeno quinquennale di direzione amministrativa, tecnica o gestionale in strutture pubbliche o private equiparabili al consorzio per entità di bilancio e complessità organizzativa.

2. L'amministratore ha la rappresentanza del consorzio, svolge le funzioni di direttore, esercita i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esegue le deliberazioni dell'assemblea e svolge le funzioni ad egli attribuite dallo statuto. A tali fini egli adotta i provvedimenti che non rientrano nella competenza degli altri organi.

3. Nello svolgimento delle attività di cui al comma 2 l'amministratore unico provvede in particolare a:

a) predisporre il programma di attività, il bilancio preventivo e il bilancio di esercizio;

b) stipulare i contratti e le convenzioni in cui il consorzio è parte e sottoscrivere gli atti che impegnano il consorzio medesimo verso l'esterno;

c) contrarre mutui per finanziare investimenti, previa autorizzazione dell’assemblea.

4. L'amministratore unico dura in carica tre anni e può essere rinnovato.

5. Il trattamento economico annuo omniconprensivo spettante all'amministratore unico con funzioni di direzione è determinato dall'assemblea con riferimento agli emolumenti spettanti ai dirigenti regionali di ruolo, inclusa la retribuzione di posizione e di risultato, nel limite massimo dell’ottanta per cento di quelli spettanti ai dirigenti responsabili di settore complesso ed è adeguato automaticamente alle modifiche cui sono soggetti i suddetti emolumenti.

6. L'incarico di amministratore unico è disciplinato con contratto di diritto privato stipulato con il Presidente della Giunta regionale; ha carattere di esclusività e, per i dipendenti pubblici, è subordinato al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, nonché dell'anzianità di servizio, e i relativi oneri contributivi, calcolati sul trattamento economico corrisposto per l'incarico conferito, sono a carico del bilancio del consorzio.

7. Nel caso in cui l'incarico di amministratore unico sia conferito a un dipendente della Regione Toscana o di un ente da essa dipendente, l'amministrazione di appartenenza provvede a effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sull'intero trattamento economico corrisposto dal consorzio comprensivi delle quote a carico del dipendente e a richiedere il rimborso di tutto l'onere da essa sostenuto al consorzio che procede al recupero della quota a carico dell'interessato.

8. Nel caso in cui l'incarico di amministratore unico sia conferito a un dipendente di altra amministrazione pubblica, l'amministrazione di appartenenza provvede ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, comprensivi delle quote a carico del dipendente, sulla base della retribuzione che il dipendente percepiva all'atto del collocamento in aspettativa o alla quale avrebbe avuto diritto, secondo la normale progressione economica all'interno dell'amministrazione stessa, se fosse rimasto in servizio, comprensivi delle quote a carico del dipendente, richiedendo successivamente al consorzio il rimborso di tutto l'onere sostenuto. Qualora il trattamento economico effettivamente corrisposto per l'incarico conferito sia superiore alla retribuzione figurativa già assoggettata a contribuzione da parte dell'amministrazione di appartenenza, il consorzio provvede autonomamente ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti su tale differenza.

9. Il trattamento contributivo di cui ai commi 7 e 8 esclude ogni altra forma di versamento.

 

     Art. 9. Revisore contabile unico

1. Il revisore contabile è individuato tra soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica la direttiva 78/660/CEE e la direttiva 83/349/CEE, e che abroga la 84/253/CEE), ed è nominato dal Consiglio regionale.

2. Il revisore contabile resta in carica tre anni e può essere confermato una sola volta.

3. Il revisore contabile verifica la regolarità della gestione e la corretta applicazione delle norme di amministrazione, di contabilità e fiscali, ed esercita una valutazione complessiva dell'attività del consorzio in base a criteri di efficienza e di tutela dell'interesse pubblico, formulando, nell'ambito della relazione al bilancio di esercizio, rilievi e proposte tendenti a conseguire la migliore efficacia, produttività ed economicità della gestione del consorzio. A tal fine, in particolare:

a) verifica il bilancio di previsione, il bilancio di esercizio e gli altri atti contabili più rilevanti del consorzio e predispone le relazioni e i pareri di accompagnamento;

b) controlla la gestione del consorzio, i risultati conseguiti, le risorse finanziarie impiegate.

4. Il revisore contabile vigila sull'osservanza da parte del consorzio delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie e, in particolare, esercita le funzioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196), in conformità con le disposizioni della presente legge e alle direttive del Consiglio regionale.

5. La relazione con la quale il revisore contabile esprime il parere sul bilancio preventivo del consorzio contiene il motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni, nonché il parere sugli equilibri complessivi della gestione. Egli relaziona annualmente ai soggetti partecipanti al consorzio ed al Consiglio regionale sui risultati della propria attività.

6. Il revisore contabile esprime il giudizio sul bilancio di esercizio, in conformità all'articolo 14 del d.lgs. 39/2010.

7. Il revisore contabile può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo e richiedere notizie sull'andamento delle operazioni svolte.

 

     Art. 10. Indennità del revisore contabile unico

1. Al revisore contabile unico spetta un'indennità annua pari al tre per cento dell’indennità spettante al Presidente della Giunta regionale.

2. L’indennità di cui al comma 1 è posta a carico del bilancio del consorzio.

 

     Art. 11. Decadenza e revoca

1. In caso di revoca dell’amministratore unico, l’assemblea provvede alla nomina del nuovo amministratore entro il termine di novanta giorni e con le modalità di cui all’articolo 8, comma 1.

2. L’assemblea revoca la nomina dell’amministratore unico, oltre che nei casi previsti dalla l.r. 5/2008, anche per i seguenti motivi:

a) grave perdita del conto economico;

b) mancato conseguimento degli obiettivi previsti dal programma delle attività.

3. Qualora l’assemblea non provveda alla revoca della nomina nei casi di cui al comma 2 vi provvede il Presidente della Giunta regionale.

4. A seguito della revoca della nomina il contratto dell’amministratore è risolto anticipatamente.

5. Il Consiglio regionale revoca l'incarico conferito al revisore contabile con le stesse modalità della nomina, allorché sopraggiungano cause di decadenza oppure di incompatibilità non eliminabili e provvede alla nomina del nuovo revisore.

 

     Art. 12. Comitato d’area

1. E’ costituito un comitato d’area composto da:

a) un rappresentante designato da ciascuna delle associazioni degli industriali, degli artigiani, dei commercianti e delle organizzazioni cooperative operanti nel territorio dei Comuni di Massa e di Carrara;

b) un rappresentante designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel territorio del consorzio.

2. Le modalità di designazione dei componenti del comitato d’area sono definite con deliberazione della Giunta regionale.

3. I componenti del comitato d’area sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale.

4. Il comitato d’area è presieduto dal Presidente della Giunta regionale, o suo delegato.

5. Il comitato d’area svolge funzioni consultive sui documenti programmatici, nonché su qualunque altro argomento per il quale l’amministratore unico ritenga di doverlo acquisire.

6. Il comitato d’area può formulare proposte per la programmazione dell’attività del consorzio.

7. Il comitato d’area si riunisce presso la sede del consorzio almeno due volte l'anno, nonché tutte le volte in cui il Presidente della Giunta regionale ne effettua la convocazione su proposta dell’amministratore unico, oppure se ne fanno richiesta scritta almeno due terzi dei componenti il comitato stesso.

8. Alle sedute del comitato d’area partecipano i rappresentanti dei soggetti consorziati.

9. La partecipazione al comitato d’area è a titolo gratuito.

 

CAPO III

Funzionamento

 

     Art. 13. Statuto

1. Lo statuto del consorzio stabilisce principi generali in ordine all'organizzazione e al funzionamento del consorzio medesimo ed in particolare:

a) definisce le attribuzioni del consorzio e le sue modalità di funzionamento;

b) individua le competenze degli organi di cui all'articolo 6 e ne disciplina il funzionamento;

c) definisce le modalità per l’esercizio della facoltà di recesso dalla posizione di associato, nonché i criteri per procedere ad un’esclusione;

d) definisce le norme relative all'ordinamento del personale;

e) definisce i diritti di voto spettanti ai soggetti consorziati, fermo restando quanto previsto dall’articolo 4, comma 4, e le modalità di voto in assemblea;

f) disciplina le fattispecie di inadempimento dei soggetti consorziati e delle impresa operanti nel perimetro del consorzio rispetto agli obblighi di cui all’articolo 15, comma 1.

2. Lo statuto e le sue modifiche sono pubblicate sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

 

     Art. 14. Programmazione dell'attività

1. L’amministratore unico predispone annualmente il programma delle attività del consorzio ed il bilancio di previsione. Il programma ed il bilancio hanno proiezione triennale e sono trasmessi alla Giunta regionale entro cinque giorni, unitamente al parere del revisore contabile.

2. La Giunta regionale esprime il proprio parere entro trenta giorni dal ricevimento, dando conseguentemente indirizzi al rappresentante regionale in assemblea. La Giunta regionale può chiedere chiarimenti e documentazione integrativa.

3. L’assemblea, entro il 31 dicembre di ogni anno, approva i documenti di cui al comma 1.

 

     Art. 15. Risorse economiche

1. Il consorzio provvede alle proprie spese con:

a) i contributi annui a carico dei soggetti consorziati;

b) i corrispettivi a carico degli enti pubblici e soggetti privati per la realizzazione di infrastrutture, di opere di urbanizzazione, per la vendita e la concessione di aree e per i servizi resi dal consorzio;

c) i contributi annui a carico di ogni impresa con sede legale o con un’unità locale nel territorio di competenza del consorzio per i servizi di manutenzione delle opere e per la gestione degli impianti ai sensi dell’articolo 11, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244 (Misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse), convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 341;

d) le entrate derivanti da convenzioni sottoscritte con enti pubblici;

e) ogni altro provento comunque derivante dall'attività consortile.

2. Per la determinazione dei contributi di cui al comma 1, lettera a), l'assemblea approva un piano di ripartizione che determina, con riferimento al triennio, le quote a carico dei soggetti consorziati in misura proporzionale ai diritti di voto definiti dallo statuto.

3. I contributi sono riscossi con la procedura e i privilegi previsti per la riscossione delle entrate patrimoniali degli enti pubblici.

 

     Art. 16. Personale

1. La dotazione organica del consorzio è approvata dall'assemblea su proposta dell'amministratore nell’ambito della programmazione dei fabbisogni di personale e trasmesse alla Giunta regionale.

2. Il consorzio, con proprio regolamento approvato nel rispetto nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), individua i criteri e le modalità da utilizzare ai fini del reclutamento del personale.

3. Le spese relative al personale a tempo indeterminato sono coperte con i contributi annui di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a).

 

     Art. 17. Vigilanza e controllo

1. La Giunta regionale esercita il controllo sui più importanti atti di gestione del consorzio e in particolare sul bilancio di esercizio.

2. Il consorzio è sottoposto alla vigilanza della Regione, che la esercita secondo le modalità previste dalla presente legge per il tramite del revisore contabile, nonché delle competenti strutture regionali individuate con deliberazione della Giunta regionale.

3. Allo scopo di consentire l'esercizio della funzione di vigilanza, il consorzio trasmette alle strutture di cui al comma 1, nei tempi e con le modalità dalle stesse stabilite, tutte le informazioni necessarie per la valutazione della corretta ed economica gestione delle risorse, dell'imparzialità e del buon andamento dell'attività.

4. Nell'esercizio del suo potere di vigilanza, la Giunta regionale può:

a) chiedere al revisore contabile informazioni o disporre ispezioni a mezzo di propri funzionari;

b) provvedere, previa diffida agli organi del consorzio e mediante la nomina di commissari ad acta, al compimento di atti obbligatori per legge, quando il consorzio ne ometta, rifiuti o ritardi l'adempimento.

5. Il Presidente della Giunta regionale, su proposta della Giunta regionale, decreta lo scioglimento degli organi del consorzio, ad eccezione del revisore contabile, provvedendo alla nomina di un commissario straordinario, nelle seguenti ipotesi:

a) accertate violazioni di legge che pregiudichino la funzionalità del consorzio o il suo equilibrio economico finanziario;

b) persistenti inadempienze relative ad atti dovuti oppure mancato perseguimento delle finalità istituzionali;

c) accertata impossibilità di funzionamento degli organi di cui all'articolo 6, ovvero conflitto tra i medesimi organi;

d) persistenti e gravi irregolarità nella gestione, oppure risultati particolarmente negativi della gestione medesima;

e) inosservanza delle direttive e degli indirizzi formulati dalla Regione, oppure mancata approvazione del bilancio di esercizio, oppure gravi violazioni nella gestione economico-finanziaria che comportino costi o impegni di spesa eccedenti i ricavi e le entrate.

 

     Art. 18. Sede

1. Il consorzio ha sede presso gli uffici della Società Sviluppo Toscana S.p.A. ubicati nel territorio dei Comuni di Massa e di Carrara.

 

TITOLO III

Funzioni amministrative dei comuni consorziati

 

CAPO I

Funzioni amministrative dei comuni consorziati

 

     Art. 19. Competenze dei comuni in materia di espropriazione

1. Nel territorio di competenza del consorzio resta ferma la competenza dei comuni nelle funzioni amministrative relative alle espropriazioni per pubblica utilità come previsto dalla legge regionale del 18 febbraio 2005, n. 30 (Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità).

 

     Art. 20. Competenze dei comuni in materia urbanistica

1. Nel territorio di competenza del consorzio resta ferma la competenza dei comuni nelle funzioni in materia urbanistica.

2. Le varianti agli strumenti urbanistici che interessano il territorio di competenza del consorzio sono adottate dai comuni previo parere, obbligatorio ma non vincolante, dell'assemblea del consorzio. Il parere si intende reso in senso favorevole se non è espresso entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

 

TITOLO IV

Norme finanziarie, transitori e finali

 

CAPO I

Norma finanziaria

 

     Art. 21. Norma finanziaria

1. Agli oneri per il contributo annuale di cui all’articolo 15 lettera a), stimati in euro 400.000,00 per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione n. 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma n. 01 “Industria PMI e Artigianato”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019 – 2021.

2. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 1 al bilancio di previsione 2019 – 2021, annualità 2019, 2020 e 2021, sono apportate le seguenti variazioni rispettivamente per competenza e cassa e per sola competenza:

- Anno 2019

In diminuzione

Missione n. 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 400.000,00;

In aumento

Missione n. 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma n. 01 “Industria PMI e Artigianato”, Titolo 1 “Spese correnti” per euro 400.000,00;

- Anno 2020

In diminuzione

Missione n. 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 400.000,00;

In aumento

Missione n. 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma n. 01 “Industria PMI e Artigianato”, Titolo 1 “Spese correnti” per euro 400.000,00;

- Anno 2021

In diminuzione

Missione n. 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 400.000,00;

In aumento

Missione n. 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma n. 01 “Industria PMI e Artigianato”, Titolo 1 “Spese correnti” per euro 400.000,00.

3. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

 

CAPO II

Norme transitorie e finali

 

     Art. 22. Norme transitorie

1. Il Presidente della Giunta regionale, entro dieci giorni dall’entrata in vigore della presente legge, nomina un commissario per la gestione ordinaria. Il commissario resta in carica fino alla nomina dell’amministratore unico di cui all’articolo 8 e, in ogni caso, non oltre centottanta giorni dalla data di nomina.

2. L'assemblea adegua lo statuto alle disposizioni della presente legge entro sessanta giorni dall'insediamento.

3. Il Consiglio regionale nomina il revisore contabile unico di cui all'articolo 9 entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

4. I crediti ed i debiti del consorzio esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge restano nella titolarità dello stesso.

5. I soggetti aderenti al consorzio alla data di entrata in vigore della presente legge, diversi da quelli di cui all’articolo 4, comma 1, manifestano la volontà di continuare ad aderire al consorzio entro sessanta giorni dalla medesima data. Decorso inutilmente tale termine, si intende esercitata la facoltà di recesso.

 

     Art. 23. Continuità delle funzioni del commissario straordinario. Modifiche all’articolo 32 quater della l.r. 82/2015

1. Al comma 1 dell’articolo 32 quater della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016), le parole: “fino all'entrata in vigore della legge di riordino di cui al comma 3” sono sostituite dalle seguenti: “fino alla nomina del commissario per la gestione ordinaria di cui all’articolo 22, comma 1, primo periodo, della legge regionale 17 luglio 2019, n. 44 (Norme per il riassetto del Consorzio per la Zona industriale apuana Modifiche all’articolo 32 quater della l.r. 82/2015)”.

 

     Art. 24. Clausola valutativa

1. La commissione consiliare competente per materia, ai sensi degli articoli 19 e 45 dello Statuto, procede, in funzione delle finalità perseguite nell’interesse pubblico dal consorzio, alla verifica dell’imparzialità delle scelte e della corretta gestione delle risorse a tali scopi indirizzate.

2. A tal fine, entro due anni dell’entrata in vigore della presente legge e successivamente con periodicità annuale, la Giunta regionale trasmette alla commissione consiliare una relazione che illustra le misure adottate ed i loro risultati, in particolare:

a) l’impiego delle aree industriali e dell’eventuale dotazione immobiliare del consorzio, specificando le modalità di gestione delle stesse, nonché le eventuali proposte espropriative avanzate agli enti competenti;

b) il numero di imprese localizzate nell’ambito del territorio di competenza del consorzio, il loro fatturato ed il numero di addetti;

c) le eventuali criticità riscontrate nell’attuazione della legge.

3. A cinque anni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale trasmette alla commissione consiliare i risultati di una indagine sulla tipologia, la quantità ed il costo dei servizi forniti dal consorzio, con il relativo grado di soddisfazione espresso dalle imprese che ne usufruiscono.

 

     Art. 25. Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate:

a) la legge regionale 7 maggio 1985, n. 59 (Norme per il riassetto del Consorzio Zona Industriale Apuana ai sensi dell'art. 65 del D.P.R. n. 616 del 1977);

b) la legge regionale 14 giugno 1989, n. 39 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 59 del 1985 “Norme per il riassetto del Consorzio Z.I.A.” ai sensi dell'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977);

c) gli articoli 59, 60 e 61 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l’anno 2012);

d) la legge regionale 1 aprile 1998, n. 19 (Adesione della Regione Toscana al Consorzio Zona Industriale Apuana);

2. Restano in vigore tutte le disposizioni che disciplinano il consorzio che non contrastano con la presente legge.