§ 1.10.155 - R.R. 22 marzo 2019, n. 5.
Regolamento regionale concernente i criteri organizzativi generali, le caratteristiche dei veicoli, delle uniformi, degli strumenti di autotutela, dei [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:1. assetto istituzionale e amministrativo, organi statutari
Capitolo:1.10 enti locali, circoscrizioni, polizia locale
Data:22/03/2019
Numero:5


Sommario
Art. 1.  (Oggetto)
Art. 2.  (Elementi identificativi della polizia locale)
Art. 3.  (Denominazione e stemma dell'ente)
Art. 4.  (Distintivo identificativo)
Art. 5.  (Tessera di riconoscimento personale)
Art. 6.  (Criteri organizzativi)
Art. 7.  (Livrea e allestimenti di veicoli e mezzi)
Art. 8.  (Dotazioni tecniche minime dei veicoli e dei mezzi di trasporto)
Art. 9.  (Tipologie e caratteristiche delle uniformi)
Art. 10.  (Uso delle uniformi)
Art. 11.  (Tipologia dei distintivi di specialità)
Art. 12.  (Simboli distintivi di grado)
Art. 13.  (Simboli distintivi di grado per gli ufficiali di polizia locale)
Art. 14.  (Mostrine, alamari e gradi per uniformi ordinarie e di gala)
Art. 15.  (Strumenti di autotutela)
Art. 16.  (Disciplina della dotazione e delle modalità di assegnazione degli strumenti di autotutela)
Art. 17.  (Addestramento all'uso degli strumenti di autotutela)
Art. 18.  (Disposizioni finali e transitorie)
Art. 18 bis.  (Proroga del termine per l'adeguamento della livrea e degli allestimenti dei veicoli e dei mezzi in dotazione ai corpi e ai servizi della polizia locale)
Art. 19.  (Abrogazioni)
Art. 20.  (Entrata in vigore)


§ 1.10.155 - R.R. 22 marzo 2019, n. 5.

Regolamento regionale concernente i criteri organizzativi generali, le caratteristiche dei veicoli, delle uniformi, degli strumenti di autotutela, dei simboli distintivi di grado e delle tessere personali di riconoscimento in dotazione ai corpi e ai servizi della polizia locale in attuazione dell'articolo 24, comma 1, della legge regionale 1 aprile 2015, n. 6 'Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana'

(B.U. 26 marzo 2019, n. 13)

 

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. (Oggetto)

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 24, comma 1, della legge regionale 1 aprile 2015, n. 6 'Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana', disciplina i criteri organizzativi generali, le caratteristiche dei veicoli, delle divise, degli strumenti di autotutela, dei simboli distintivi di grado e delle tessere personali di riconoscimento in dotazione ai corpi e ai servizi della polizia locale operanti sul territorio regionale, di seguito denominati corpi e servizi.

 

     Art. 2. (Elementi identificativi della polizia locale)

1. Gli elementi identificativi della polizia locale della Regione sono la forma grafica della Rosa Camuna, di seguito denominato marchio, e la locuzione 'POLIZIA LOCALE', individuata da un logotipo specifico.

2. Il marchio è conforme alla figura grafica approvata con deliberazione di Giunta regionale, recante disposizioni sull'immagine coordinata della Regione. La descrizione e le immagini del marchio sono riportate nell'allegato A, che forma parte integrante del presente regolamento.

3. Il marchio e il logotipo sono riprodotti su veicoli, divise, tessere di riconoscimento e distintivi, come disciplinati negli allegati A, B, C, E, G e H, che formano parte integrante del presente regolamento.

 

     Art. 3. (Denominazione e stemma dell'ente)

1. La denominazione dell'ente di appartenenza o la denominazione della forma associativa per la gestione del servizio di polizia locale e lo stemma dell'ente di appartenenza o della forma associativa sono riprodotti su: veicoli, divise, tessere di riconoscimento e distintivi, come disciplinati negli allegati A, B, C, E, G e H.

2. Ove la forma associativa assuma una denominazione non efficacemente riproducibile per la sua lunghezza su veicoli, placca di riconoscimento e altri eventuali oggetti, sono riportate le parole 'Corpo (o Servizio) intercomunale di polizia locale'.

 

     Art. 4. (Distintivo identificativo)

1. Gli operatori di polizia locale portano come distintivo identificativo una placca in metallo di colore oro. Il distintivo, ove previsto, deve essere applicato in modo visibile e riconoscibile sulla divisa, come disciplinato nell'allegato B; il distintivo identificativo è altresì collocato all'interno del portatessera.

2. In caso di cessazione, a qualunque titolo, dal servizio di polizia locale presso l'ente di appartenenza, il distintivo identificativo deve essere restituito.

3. In caso di furto o smarrimento, previa denuncia tempestiva alle autorità competenti, verrà rilasciata all'operatore nuova dotazione del distintivo identificativo.

 

     Art. 5. (Tessera di riconoscimento personale)

1. La tessera di riconoscimento personale è in uso a tutti gli operatori di polizia locale della Lombardia e ha la struttura, il testo e le dimensioni riportate all'allegato C.

2. L'ente di appartenenza dota tutti gli operatori di un portatessera che permette l'immediata visibilità del fronte della tessera e del distintivo identificativo. Sul retro delle tessere sono indicate l'autorità che rilascia il documento e la relativa firma, la qualifica di polizia giudiziaria e l'eventuale qualifica di pubblica sicurezza. Le colorazioni delle tessere sono:

a) verde per gli agenti;

b) azzurro per i sottufficiali;

c) rosso chiaro per gli ufficiali.

3. In caso di cessazione, a qualunque titolo, dal servizio di polizia locale presso l'ente di appartenenza, la tessera di riconoscimento deve essere restituita.

4. In caso di furto o smarrimento, previa denuncia tempestiva alle autorità competenti, verrà rilasciata all'operatore nuova tessera di riconoscimento.

 

CAPO II

CRITERI ORGANIZZATIVI GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

 

     Art. 6. (Criteri organizzativi)

1. L'ente locale in cui è istituito un servizio di polizia locale assicura che lo stesso sia organizzato con modalità tali da garantire l'efficace svolgimento della funzione di polizia locale, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 13 della l.r. n. 6 /2015.

2. Sono individuati i seguenti criteri di carattere generale per l'organizzazione di un servizio di polizia locale:

a) porre a capo del servizio un dipendente dell'ente con incarico di comandante o responsabile di servizio con funzioni di polizia giudiziaria;

b) sottoporre periodicamente gli operatori di polizia locale a visite mediche e accertamenti psicofisici, ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), con una frequenza utile a garantire la piena idoneità all'efficace svolgimento delle mansioni assegnate, a tutela e degli operatori stessi e dell'organizzazione;

c) ove sia reso possibile dalla dotazione organica, adottare adeguate forme di rotazione delle mansioni tra gli operatori, per assicurare la massima diffusione delle competenze e delle professionalità, anche tenendo conto delle capacità ed aspirazioni individuali;

d) divulgare a tutto il personale assegnato al servizio di polizia locale, attraverso idonei strumenti di comunicazione, gli obiettivi che si intendono raggiungere, indicando i valori attesi di risultato e i rispettivi indicatori per il loro monitoraggio;

e) organizzare il servizio di polizia locale, per assicurare la maggiore continuità possibile;

f) prevedere idonei sistemi informatici per assicurare la massima efficienza nello svolgimento della varie operazioni connesse alla vigilanza e al controllo;

g) dotare il servizio di polizia locale di idonee strumentazioni, veicoli ed altri mezzi, per assicurare piena capacità di intervento e, in particolare, per espletare i servizi con i migliori supporti che l'evoluzione tecnologica può offrire;

h) dotare il servizio di polizia locale di sede e uffici idonei a garantire la tutela, la salute e la sicurezza degli operatori e del personale amministrativo che vi opera. Ogni sede di corpo di polizia locale ha la facoltà di accertare l'identità dei soggetti che vi accedono e può disporre, anche tramite intese o convenzioni, di idonea struttura per la custodia di soggetti in stato di arresto o fermo.

3. Fatta salva l'autonomia organizzativa di ciascun ente e le particolari esigenze che un territorio esprime, i criteri organizzativi generali si applicano attraverso modelli organizzativi che perseguono l'economicità. I modelli organizzativi, indicati nell'allegato D, sono proposti in rapporto al numero effettivo di operatori di polizia locale di cui l'ente può disporre in via continuativa.

 

CAPO III

VEICOLI E MEZZI DELLA POLIZIA LOCALE

 

     Art. 7. (Livrea e allestimenti di veicoli e mezzi)

1. In attuazione dell'articolo 21, comma 1 della l.r. 6/2015, il presente capo disciplina i colori e i contrassegni per il riconoscimento univoco della livrea dei veicoli e dei mezzi in dotazione ai corpi e ai servizi della polizia locale, presenti in Regione Lombardia.

2. Le attività di polizia locale vengono svolte con l'ausilio di autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori e velocipedi e, per servizi fluviali ed eventuali servizi aerei, con natanti e mezzi aerei.

3. Il colore della scocca, gli elementi grafici e le tipologie dei caratteri delle scritte da apporre sui veicoli e sui mezzi sono stabiliti nell'allegato E, che è parte integrante del presente regolamento, e formano la livrea dei veicoli e dei mezzi in dotazione ai corpi e servizi di polizia locale presenti in Regione Lombardia. E' fatta salva la facoltà degli enti locali di dotarsi di veicoli privi della livrea per particolari necessità di servizio.

4. Per particolari servizi connessi a specificità del territorio o ad eventi che richiedono l'impiego di mezzi speciali, gli stessi, ove possibile, devono richiamare gli elementi grafici essenziali di riconoscimento della livrea prevista per i veicoli ed i mezzi in dotazione ai corpi e servizi della polizia locale presenti in Regione Lombardia.

 

     Art. 8. (Dotazioni tecniche minime dei veicoli e dei mezzi di trasporto)

1. I veicoli ed i mezzi di trasporto destinati ad uso esclusivo dei corpi e servizi di polizia locale sono equipaggiati con allestimenti consistenti in attrezzature ed apparecchiature, interne ed esterne, descritti nell'allegato F, che è parte integrante del presente regolamento.

2. Le attrezzature e le apparecchiature installate sui veicoli e sui mezzi devono essere utilizzate solo per ragioni di servizio e sono posizionate in modo tale da garantire condizioni di stabilità durante il movimento del mezzo ed il pronto utilizzo da parte degli operatori. I comandi ed i servizi di polizia locale devono prevedere, con riferimento agli autoveicoli a loro assegnati, la dotazione di materiale divisorio interno, idoneo a garantire la sicurezza degli operatori di polizia locale nella seguente misura:

a) da uno a tre autoveicoli: nessuna prescrizione;

b) da quattro a cinque autoveicoli: almeno un autoveicolo;

c) da sei a venti autoveicoli: almeno due autoveicoli;

d) oltre i venti autoveicoli: almeno il 10% della dotazione totale degli autoveicoli.

3. Ciascun ente locale può individuare ulteriori attrezzature e apparecchiature in base alle esigenze operative da espletare e disciplina con propri regolamenti modalità di impiego e di assegnazione, sentita la struttura regionale per la promozione del coordinamento tra servizi di polizia locale prevista dall'articolo 15 della l.r. n. 6/2015.

 

CAPO IV

CARATTERISTICHE DELLE UNIFORMI DELLA POLIZIA LOCALE

 

     Art. 9. (Tipologie e caratteristiche delle uniformi)

1. In attuazione dell'articolo 22 della l.r. n. 6/2015, il presente capo disciplina le caratteristiche e le modalità d'uso di ciascun capo delle uniformi degli appartenenti ai corpi e servizi di polizia locale operanti in Regione Lombardia.

2. L'uniforme della polizia locale è composta dalle seguenti divise:

a) divisa ordinaria;

b) divisa di servizio (completo operativo);

c) divise per servizi di onore e rappresentanza (divisa di rappresentanza e divisa di gala).

3. Per determinati servizi sono previsti i seguenti completi:

a) completo per motociclisti;

b) completo per attività ittico-venatoria (in ambito ambientale);

c) completo per il nucleo a cavallo;

d) completo per il nucleo cinofili;

e) completo per il nucleo sommozzatori;

f) completo per il servizio ciclomontato.

4. I colori, la foggia, la composizione e le caratteristiche tecniche dei capi e degli accessori (buffetteria) delle divise e dei completi della polizia locale sono stabiliti nell'allegato G, che è parte integrante del presente regolamento.

5. La divisa ordinaria è destinata ai normali servizi di istituto interni ed esterni. La divisa di servizio è destinata ai servizi esterni individuati dal comandante del corpo o dal responsabile di servizio. La divisa di rappresentanza è destinata alle cerimonie civili e religiose individuate dall'amministrazione di appartenenza e ai servizi d'onore e di scorta alle bandiere, labari e gonfaloni. È facoltà degli enti locali dotare gli ufficiali di polizia locale della divisa di gala, il cui impiego è demandato alle indicazioni del comandante del corpo o del responsabile del servizio.

6. Ciascun ente locale può individuare ulteriori capi tecnici o accessori in base alle esigenze operative da espletare e disciplina con propri regolamenti modalità di impiego e di assegnazione, previa autorizzazione della struttura regionale per la promozione del coordinamento tra servizi di polizia locale, prevista dall'articolo 15 della l.r. n. 6/2015.

 

     Art. 10. (Uso delle uniformi)

1. Il personale delle polizie locali svolge i servizi in uniforme. L'utilizzo di abiti civili per specifici servizi è preventivamente autorizzato dal comandante del corpo o dal responsabile del servizio.

2. Il personale della polizia locale deve indossare l'uniforme con proprietà, dignità e decoro. Non sono consentite alterazioni o aggiunte di qualunque tipo sull'uniforme, ad esclusione dei distintivi autorizzati. Non è consentito l'utilizzo di capi dell'uniforme con abiti civili o di parti di divise diverse tra loro. Il personale della polizia locale libero dal servizio o che fruisce di giorni di congedo non può indossare l'uniforme. Eventuali deroghe sono autorizzate dall'ente di appartenenza e comunque è vietato indossare l'uniforme in luoghi e situazioni che possano arrecare nocumento al prestigio della polizia locale.

3. Nel rispetto delle specifiche tradizioni dei corpi o servizi di polizia locale, le uniformi storiche appartenute ai rispettivi enti possono essere indossate nel corso di manifestazioni o cerimonie pubbliche. Il personale appartenuto ad un corpo o servizio di polizia locale, collocato a riposo, può presenziare a manifestazioni o cerimonie pubbliche, indossando il copricapo dell'uniforme di polizia locale e capi di vestiario diversi da quelli indossati dal personale in servizio, come, ad esempio, copricapo a bustina, colletto e fazzoletto di colore blu navy.

4. Le modalità di distribuzione, rinnovo e sostituzione straordinaria dei capi di vestiario ed equipaggiamento sono disciplinati da ciascun ente di appartenenza del personale di polizia locale. Tali modalità devono comunque garantire l'operatività, la sicurezza e il decoro del personale. Il corredo vestiario personale ed il materiale di reparto viene assegnato in uso e deve essere riconsegnato all'ente locale di appartenenza all'atto di cessazione, a qualunque titolo, dal servizio, ove non diversamente disposto dalle singole amministrazioni. In caso di trasferimento, per mobilità, di operatori di polizia locale ad altro corpo o servizio di polizia locale, nell'ambito del territorio lombardo, il corredo vestiario personale non deve essere riconsegnato, ove non diversamente disposto dall'ente di provenienza.

5. Per servizi svolti al di fuori del territorio regionale l'uso della divisa è concordato con l'autorità richiedente, in relazione allo scopo del servizio. Per manifestazioni ufficiali o servizi svolti sul territorio regionale, il comandante del corpo o il responsabile di servizio o l'autorità competente per territorio dispone l'effettuazione del servizio e individua il tipo di divisa che deve essere indossato da tutti gli appartenenti alle polizie locali che vi intervengono.

6. Il Comandante o il responsabile del servizio è responsabile dell'osservanza delle disposizioni concernenti le caratteristiche e le modalità d'uso di ciascun capo delle uniformi.

 

CAPO V

DISTINTIVI DI SPECIALITÀ DA APPORRE SULLE DIVISE DEGLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE

 

     Art. 11. (Tipologia dei distintivi di specialità)

1. I distintivi hanno la funzione di individuare l'unità specialistica, il servizio o il gruppo al quale l'operatore di polizia locale appartiene.

2. Le dimensioni, i disegni, i materiali e le policromie dei distintivi sono dettagliatamente specificate nell'allegato H, che è parte integrante del presente regolamento.

 

CAPO VI

SIMBOLI DISTINTIVI DI GRADO PER LA POLIZIA LOCALE

 

     Art. 12. (Simboli distintivi di grado)

1. In attuazione dell'articolo 22 della l.r. n. 6/2015, il presente capo disciplina le caratteristiche dei distintivi di grado del personale in forza ai corpi e servizi di polizia locale operanti in Regione Lombardia. La descrizione e le caratteristiche dei distintivi di grado e, a titolo esemplificativo, le immagini, sono contenute nell'allegato I, che è parte integrante del presente regolamento.

2. Il contenuto giuridico-funzionale dell'attribuzione di grado è definito dalla vigente normativa, dalla contrattazione collettiva e dai regolamenti di corpo o di servizio e costituisce rappresentazione del percorso professionale maturato.

3. Su segnalazione del comando, i simboli distintivi di grado sono conferiti dal sindaco o dagli organi corrispondenti degli enti locali, diversi dai comuni, che svolgono le funzioni di polizia locale.

4. L'amministrazione da cui dipende l'operatore, in relazione a esigenze organizzative, può derogare ai criteri di attribuzione del grado definiti dagli articoli successivi del presente regolamento, sulla base di principi stabiliti nei regolamenti di corpo o di servizio. Restano ferme la distinzione del personale in agenti, sottufficiali ed ufficiali e la rappresentazione grafica dei gradi proposta nell'allegato I.

5. Ai fini dell'attribuzione dei simboli distintivi di grado, gli operatori dei corpi e servizi di polizia locale si distinguono in:

a) agenti, personale inquadrato in categoria C:

1) agente, personale con anzianità nel profilo inferiore ai 5 anni;

2) agente scelto, personale con anzianità nel profilo di almeno 5 anni;

3) assistente, personale con anzianità nel profilo di almeno 10 anni;

4) assistente scelto, personale con anzianità nel profilo di almeno 15 anni;

5) assistente esperto, personale con anzianità nel profilo di almeno 20 anni;

6) sovrintendente, personale con anzianità nel profilo di almeno 25 anni;

7) sovrintendente scelto, personale con anzianità nel profilo di almeno 30 anni;

8) sovrintendente esperto, personale con anzianità nel profilo di almeno 35 anni.

L'agente scelto, l'assistente, l'assistente scelto, l'assistente esperto, il sovrintendente, il sovrintendente scelto e il sovrintendente esperto non rivestono una posizione di sovraordinazione gerarchica rispetto agli altri agenti e il grado attribuito costituisce rappresentazione del percorso professionale maturato. Gli agenti, ove incaricati di indennità di funzione, ex art. 56 sexies del 'Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali triennio 2016 - 2018', di seguito denominato 'CCNL 2016 - 2018', adottano i distintivi di grado corrispondenti al proprio inquadramento, con profilatura verde;

b) sottufficiali:

1) specialista di vigilanza.

Il grado di specialista di vigilanza è ad esaurimento e del relativo simbolo si fregia il personale di cui ai punti b) e c) dell'art. 29 del CCNL del 14 settembre 2000. Gli specialisti di vigilanza, ove incaricati di indennità di funzione ex art. 56 sexies del CCNL 2016 - 2018, adottano i distintivi di grado corrispondenti al proprio inquadramento, con profilatura verde;

c) ufficiali:

1) ufficiali direttivi:

1.1) vice commissario;

1.2) commissario;

1.3) commissario capo;

1.4) commissario capo coordinatore;

2) ufficiali dirigenti:

2.1) dirigente;

2.2) dirigente generale.

 

     Art. 13. (Simboli distintivi di grado per gli ufficiali di polizia locale)

1. Gli ufficiali direttivi, inquadrati in categoria D, escluso il personale inquadrato in categoria D ai sensi dei punti b) e c) dell'art. 29 del CCNL del 14 settembre 2000, che ha invece il grado di specialista di vigilanza, si distinguono in:

a) vice commissario, personale con anzianità nel profilo inferiore ai 7 anni;

b) commissario, personale con anzianità nel profilo di almeno 7 anni;

c) commissario capo, personale con anzianità nel profilo di almeno 14 anni;

d) commissario capo coordinatore, personale che nel pregresso sia stato inquadrato in categoria D3 a seguito di procedura concorsuale e personale a cui l'amministrazione ove è incardinato l'operatore assegna il grado sulla base dei principi stabiliti nel regolamento del corpo la cui dotazione organica sia pari o superiore a diciotto operatori.

2. Gli ufficiali direttivi, ove incaricati di indennità di funzione ex art. 56 sexies del CCNL 2016 - 2018, adottano i distintivi di grado corrispondenti al proprio inquadramento, con profilatura verde.

3. Gli ufficiali dirigenti sono:

a) dirigente, personale in posizione contrattuale dirigenziale, di diritto pubblico o privato;

b) dirigente generale, grado previsto per il solo comandante della città capoluogo di Regione.

4. I comandanti di corpo di polizia locale adottano le stelle a sette punte, caratterizzanti il proprio grado su un robbio circolare.

5. Gli ufficiali direttivi in posizione di comando di corpo di polizia locale con una dotazione organica inferiore a diciotto operatori, che non ricadono nella previsione di cui al comma 1, lettera d), del presente articolo, adottano il grado di commissario capo in deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera c), del presente articolo. Gli ufficiali direttivi in posizione di comando di corpo di polizia locale con una dotazione organica pari o superiore a diciotto operatori adottano il grado di commissario capo coordinatore.

6. Gli ufficiali direttivi e gli ufficiali dirigenti, titolari della posizione di vice comandante, adottano i gradi corrispondenti al proprio inquadramento, e la stella o le stelle a sette punte caratterizzanti la posizione sono poste su una base circolare azzurra.

7. Gli operatori, titolari di posizione organizzativa, adottano i gradi corrispondenti al proprio inquadramento, secondo quanto previsto dal presente regolamento. Le stelle qualificanti il grado sono poste su una base circolare verde e i galloncini posti sul soggolo sono bordati di verde.

 

     Art. 14. (Mostrine, alamari e gradi per uniformi ordinarie e di gala)

1. Gli agenti, sull'uniforme ordinaria invernale ed estiva, portano mostrine su sfondo verde. I sottufficiali portano le mostrine in dotazione agli agenti in canutiglia dorata, su panno verde. Gli ufficiali, sull'uniforme ordinaria invernale ed estiva, portano alamari recanti disegno floreale, in canutiglia dorata, su panno verde. La descrizione e le caratteristiche delle mostrine, degli alamari e le relative immagini, sono contenute nell'allegato I.

2. I responsabili di servizio di polizia locale, anche intercomunale, adottano i gradi corrispondenti al proprio inquadramento, secondo quanto previsto dal presente regolamento, nonché lo specifico distintivo caratterizzante la posizione le cui immagini sono contenute nell'allegato I.

3. Particolari distintivi di grado sono previsti per l'uniforme di gala, ad uso degli ufficiali, sia direttivi che dirigenti. Essi vanno portati sugli avambracci della giacca, sulla parte esterna della manica in basso. La descrizione e le relative immagini sono contenute nell'allegato I.

 

CAPO VII

CARATTERISTICHE DEGLI STRUMENTI DI AUTOTUTELA IN DOTAZIONE DELLA POLIZIA LOCALE

 

     Art. 15. (Strumenti di autotutela)

1. In attuazione dell'articolo 23 della l.r. n. 6/2015, il presente capo disciplina i tipi e le caratteristiche, nonché le procedure d'adozione e d'addestramento all'uso degli strumenti di autotutela per gli operatori di polizia locale in forza ai corpi e servizi operanti in Regione Lombardia. Le caratteristiche degli strumenti di autotutela sono disciplinate nell'allegato L, che è parte integrante del presente regolamento.

2. Ai fini del presente regolamento, si intendono per strumenti di autotutela lo spray irritante e il bastone estensibile. Gli strumenti di autotutela hanno natura e scopi esclusivamente difensivi e sono finalizzati ad evitare, ove possibile, il ricorso alle armi da sparo.

 

     Art. 16. (Disciplina della dotazione e delle modalità di assegnazione degli strumenti di autotutela)

1. Le amministrazioni locali provvedono a disciplinare, nei regolamenti dei corpi o dei servizi di polizia locale, la dotazione e le modalità di assegnazione degli strumenti di autotutela agli operatori di polizia locale.

2. Gli strumenti di autotutela possono costituire dotazione di reparto o personale e sono assegnati ai soli operatori che abbiano preventivamente superato il corso di addestramento di cui all'articolo 17.

3. Il comandante o il responsabile di servizio, nel rispetto di quanto previsto nel regolamento del corpo o del servizio di polizia locale, individua gli strumenti di autotutela ritenuti più adeguati, scegliendoli fra i prodotti che siano inidonei a recare offesa alla persona e che non siano classificati come arma. Il comandante del corpo o il responsabile del servizio di polizia locale provvede all'assegnazione degli strumenti di autotutela sulla base di quanto indicato nel regolamento del corpo o del servizio di polizia locale. Nel regolamento del corpo o del servizio di polizia locale deve essere prevista l'adozione di un apposito registro di carico e scarico per gli strumenti di autotutela, nel quale dovrà essere annotata la presa in carico e la restituzione nonché, per lo spray irritante, le sostituzioni delle parti soggette a consumo o a deterioramento.

 

     Art. 17. (Addestramento all'uso degli strumenti di autotutela)

1. I corsi di addestramento all'uso degli strumenti di autotutela sono svolti nell'ambito del programma formativo regionale per la polizia locale. Agli operatori che hanno frequentato il corso con esito positivo viene rilasciato un attestato di idoneità che costituisce condizione essenziale per la presa in carico e l'uso degli strumenti di autotutela. Copia dell'attestato deve rimanere agli atti del comando di polizia locale e gli estremi dello stesso vengono riportati nel provvedimento di assegnazione personale dello strumento.

2. I corsi di addestramento all'uso degli strumenti di autotutela si articolano in una parte teorica ed in una parte pratica. La parte teorica ha una durata minima di 6 ore durante le quali devono essere dettagliatamente illustrate le caratteristiche e le potenzialità degli strumenti e devono essere impartite nozioni basilari di anatomia tese ad evidenziarne le possibili conseguenze in caso di uso improprio. La parte pratica ha una durata minima di 12 ore, durante le quali gli operatori, ai quali verranno assegnati individualmente gli strumenti di autotutela, dovranno apprendere le tecniche di utilizzo e di assistenza ai soggetti colpiti. Qualora il corso sia finalizzato all'uso di uno solo degli strumenti previsti dal presente regolamento, la durata minima del corso teorico-pratico deve comunque essere di almeno 18 ore.

3. Al termine del corso gli operatori dovranno sostenere un esame finale strutturato in una prova pratica e in una teorica. Il corso si intende positivamente superato solo se l'operatore consegue l'idoneità sia alla prova pratica che a quella teorica. La prova teorica, da svolgere in forma scritta, consiste in un questionario a risposta multipla. La prova pratica consiste in una esercitazione durante la quale verrà simulato l'utilizzo degli strumenti su bersagli fissi e mobili, nonché la messa in atto delle tecniche di assistenza ai soggetti colpiti.

4. Gli operatori assegnatari degli strumenti di autotutela, che abbiano ottenuto l'attestato d'idoneità di cui al comma 1, devono sostenere con cadenza biennale un corso di aggiornamento articolato con le modalità di cui al comma 2, al termine del quale viene rilasciato attestato di partecipazione, la cui copia deve rimanere agli atti del comando di polizia locale, ai sensi del comma 1.

 

CAPO VIII

NORME FINALI E TRANSITORIE

 

     Art. 18. (Disposizioni finali e transitorie)

1. Le decorazioni di merito di natura civile e militare e le insegne cavalleresche concesse dallo Stato italiano, da altri stati o da organismi pubblici nazionali o internazionali riconosciuti, osservano la vigente legislazione in materia e sono portate dagli operatori di polizia locale previa nulla osta dell'ente di appartenenza. Ove non espressamente disposto dalla normativa statale, le decorazioni si succedono nel seguente ordine di precedenza: nazionali e internazionali militari e civili, decorazioni regionali e decorazioni concesse da autorità locali.

2. Il saluto per gli operatori di polizia locale in servizio in divisa e a capo coperto si esegue sempre verso i cittadini, le istituzioni e le autorità che le rappresentano nonché verso i superiori gerarchici. Il saluto si esegue, in modo marziale, portando la mano destra alla visiera del copricapo, con le estremità delle dita tese e chiuse al di sopra dell'occhio destro.

3. Gli enti locali si adeguano a quanto previsto dal presente regolamento entro trentasei mesi dall'entrata in vigore, dandone comunicazione alla struttura regionale competente in materia di polizia locale, prevista dall'articolo 15 della l.r. n. 6/2015.

     Art. 18 bis. (Proroga del termine per l'adeguamento della livrea e degli allestimenti dei veicoli e dei mezzi in dotazione ai corpi e ai servizi della polizia locale) [1]

1. Per gli interventi di adeguamento alla disciplina del presente regolamento della livrea e degli allestimenti dei veicoli e dei mezzi in dotazione ai corpi e ai servizi della polizia locale, il termine di cui all'articolo 18, comma 3, è prorogato al 31 dicembre 2025.

 

     Art. 19. (Abrogazioni)

1. Sono abrogati i seguenti regolamenti regionali:

a) regolamento regionale 8 agosto 2002, n. 8 (Caratteristiche dei mezzi in dotazione ai corpi e servizi della polizia locale della Regione Lombardia);

b) regolamento regionale 13 luglio 2004, n. 2 (Caratteristiche dei distintivi per le uniformi del personale della polizia locale);

c) regolamento regionale 13 luglio 2004, n. 3 (Caratteristiche e modalità di impiego degli strumenti di autotutela per gli operatori di polizia locale);

d) regolamento regionale 13 luglio 2004, n. 4 (Dotazioni dei mezzi di trasporto della polizia locale);

e) regolamento regionale 4 aprile 2008, n. 1 (Caratteristiche delle divise per gli appartenenti ai corpi e ai servizi della polizia locale della Regione Lombardia);

f) regolamento regionale 17 settembre 2013, n. 3 (Modifiche al regolamento regionale 4 aprile 2008, n. 1 'Caratteristiche delle divise per gli appartenenti ai corpi e ai servizi della Polizia locale della Regione Lombardia');

g) regolamento regionale 29 ottobre 2013, n. 4 (Simboli distintivi di grado del personale dei corpi e servizi di polizia locale della Regione Lombardia).

 

     Art. 20. (Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul BURL.

 

Allegati

(Omissis)


[1] Articolo inserito dall'art. 1 del R.R. 30 dicembre 2021, n. 8.