§ 1.10.94 - R.R. 4 aprile 2008, n. 1.
Caratteristiche delle divise per gli appartenenti ai corpi e ai servizi della Polizia locale della Regione Lombardia


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:1. assetto istituzionale e amministrativo, organi statutari
Capitolo:1.10 enti locali, circoscrizioni, polizia locale
Data:04/04/2008
Numero:1


Sommario
Art. 1.  (Oggetto)
Art. 2.  (Tipologie di divise)
Art. 3.  (Caratteristiche delle divise)
Art. 4.  (Uso delle divise)
Art. 5.  (Impiego delle divise per tipologie di servizi)
Art. 6.  (Modalità d'uso)
Art. 7.  (Obblighi per il personale libero dal servizio)
Art. 8.  (Indicazioni agli enti locali sul vestiario)
Art. 9.  (Manifestazioni ufficiali)
Art. 10.  (Norma finale ed abrogazioni)


§ 1.10.94 - R.R. 4 aprile 2008, n. 1. [1]

Caratteristiche delle divise per gli appartenenti ai corpi e ai servizi della Polizia locale della Regione Lombardia

(B.U. 8 aprile 2008, n. 15 - S.O. n. 1)

 

Art. 1. (Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'articolo 19 della legge regionale 14 aprile 2003, n. 4 (Riordino e riforma della disciplina regionale in materia di polizia locale e sicurezza urbana), le caratteristiche e le modalità d'uso di ciascun capo delle divise degli appartenenti ai corpi e servizi di polizia locale operanti in Regione Lombardia.

 

     Art. 2. (Tipologie di divise)

1. L'uniforme della polizia locale è composta dalle seguenti divise:

a) divisa ordinaria;

b) divisa di servizio (completo operativo);

c) divise per servizi di onore e rappresentanza (divisa di rappresentanza e divisa di gala).

2. Per determinati servizi sono previsti i seguenti completi:

a) completo per motociclisti;

b) completo per attività ittico-venatoria (in ambito ambientale);

c) completo per il nucleo a cavallo;

d) completo per il nucleo cinofili;

e) completo per il nucleo sommozzatori;

f) completo per il servizio ciclomontato.

 

     Art. 3. (Caratteristiche delle divise)

1. I colori, la foggia, la composizione e le caratteristiche tecniche dei capi e degli accessori (buffetteria) delle divise e dei completi della polizia locale sono stabiliti nell'allegato A.

2. Per l'espletamento di determinati servizi non indicati all'articolo 2, comma 2, previsti dalla normativa nazionale e regionale, gli enti nei quali è istituito il servizio di polizia locale possono prevedere specifici capi tecnici o accessori, per la cui adozione è richiesto il preventivo parere favorevole di una apposita commissione costituita nell'ambito della struttura organizzativa della Giunta regionale competente in materia di polizia locale.

 

     Art. 4. (Uso delle divise)

1. Il personale dalle polizie locali svolge i servizi in divisa.

2. L'utilizzo di abiti civili per specifici servizi è autorizzato dal comandante del corpo o dal responsabile del servizio e comunicato al presidente della provincia o al sindaco.

3. Nel corso dei servizi svolti in abito civili il personale può indossare una pettorina di colore blu riportante la scritta 'POLIZIA LOCALE'.

 

     Art. 5. (Impiego delle divise per tipologie di servizi)

1. La divisa ordinaria è destinata ai normali servizi di istituto interni ed esterni.

2. La divisa di servizio (completo operativo) è destinata a specifici servizi esterni individuati dal comandante del corpo o dal responsabile di servizio.

3. La divisa di rappresentanza è destinata alle cerimonie civili e religiose individuate dall'amministrazione di appartenenza e ai servizi d'onore e di scorta alle bandiere, labari e gonfaloni.

4. È facoltà degli enti locali dotare gli ufficiali di polizia locale della divisa di gala, il cui impiego è demandato alle indicazioni del comandante del corpo o del responsabile del servizio.

5. Nel rispetto delle specifiche tradizione dei corpi o servizi di polizia locale, le divise storiche appartenute ai rispettivi enti possono essere indossate nel corso di manifestazioni o cerimonie pubbliche, previa autorizzazione dell'ente locale sede dell'evento.

 

     Art. 6. (Modalità d'uso)

1. Il personale della polizia locale deve indossare la divisa con proprietà, dignità e decoro.

2. Non sono consentite alterazioni o aggiunte di qualunque tipo sulla divisa ad esclusione dei distintivi autorizzati.

3. Non è consentito l'utilizzo di capi della divisa con abiti civili o di parti di divise diverse tra loro.

 

     Art. 7. (Obblighi per il personale libero dal servizio)

1. Il personale della polizia locale libero dal servizio o che fruisce di giorni di congedo non può indossare la divisa; eventuali deroghe sono autorizzate dall'ente di appartenenza.

2. Al personale autorizzato ai sensi del comma 1 è vietato comunque indossare la divisa in luoghi e situazioni che possano arrecare nocumento al prestigio della polizia locale.

 

     Art. 8. (Indicazioni agli enti locali sul vestiario)

1. Le modalità di distribuzione, rinnovo e sostituzione straordinaria dei capi di vestiario ed equipaggiamento sono disciplinati da ciascun ente di appartenenza del personale di polizia locale; tali modalità devono comunque garantire l'operatività, la sicurezza e il decoro del personale.

2. Il corredo vestiario personale ed il materiale di reparto viene assegnato in uso e deve essere riconsegnato all'ente locale all'atto di cessazione, a qualunque titolo, dal servizio, ove non diversamente disposto dalle singole amministrazioni.

 

     Art. 9. (Manifestazioni ufficiali)

1. Il comandante del corpo, il responsabile di servizio o l'autorità competente per territorio che dispone l'effettuazione di servizi o promuove l'organizzazione di manifestazioni ufficiali, indica il tipo di divisa che deve essere indossato a tutti gli appartenenti alle polizie locali della Lombardia che vi intervengono.

2. Per servizi svolti al di fuori dal territorio regionale l'uso della divisa è concordato con l'autorità richiedente, in relazione allo scopo del servizio.

 

     Art. 10. (Norma finale ed abrogazioni)

1. Gli enti locali si adeguano a quanto previsto dal presente regolamento, come modificato dal regolamento recante “Modifiche al regolamento regionale 4 aprile 2008, n. 1 'Caratteristiche delle divise per gli appartenenti ai corpi e ai servizi della Polizia locale della Regione Lombardia'”, entro 24 mesi dall'entrata in vigore delle relative modifiche [2].

2. Sono abrogati il regolamento regionale 8 agosto 2002, n. 7 (Caratteristiche delle uniformi per gli appartenenti ai corpi e servizi della Polizia Locale della Regione Lombardia) ed il regolamento regionale 16 luglio 2003, n. 13 (Integrazioni e modifiche al Regolamento regionale 8 agosto 2002, n. 7 sulle caratteristiche delle uniformi per gli appartenenti ai corpi e servizi della Polizia Locale della Regione Lombardia).

 

 

Allegati

(Omissis)


[1] Abrogato dall'art. 19 del R.R. 22 marzo 2019, n. 5.

[2] Comma così sostituito dall'art. 1 del R.R. 17 settembre 2013, n. 3.