§ 1.10.73 - R.R. 13 luglio 2004, n. 3.
Caratteristiche e modalità di impiego degli strumenti di autotutela per gli operatori di polizia locale.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:1. assetto istituzionale e amministrativo, organi statutari
Capitolo:1.10 enti locali, circoscrizioni, polizia locale
Data:13/07/2004
Numero:3


Sommario
Art. 1.  (Oggetto).
Art. 2.  (Strumenti di autotutela).
Art. 3.  (Finalità e caratteristiche).
Art. 4.  (Disciplina della dotazione e delle modalità di assegnazione degli strumenti di autotutela).
Art. 5.  (Registro di carico e scarico).
Art. 6.  (Corsi di addestramento all'uso degli strumenti di autotutela).
Art. 7.  (Programma corso di addestramento all'uso degli strumenti di autotutela).
Art. 8.  (Superamento del corso di addestramento).


§ 1.10.73 - R.R. 13 luglio 2004, n. 3. [1]

Caratteristiche e modalità di impiego degli strumenti di autotutela per gli operatori di polizia locale.

(B.U. 16 luglio 2004, n. 29 - 1 suppl. ord.).

 

Art. 1. (Oggetto).

     1. Il presente regolamento disciplina i tipi e le caratteristiche, nonché le procedure d'adozione e d'addestramento all'uso degli strumenti di autotutela per gli operatori di Polizia locale, in attuazione dell'articolo 19, comma 1, lettera f), della legge regionale 14 aprile 2003, n. 4 (Riordino e riforma della disciplina regionale in materia di polizia locale e sicurezza urbana).

 

     Art. 2. (Strumenti di autotutela).

     1. Ai fini del presente regolamento si intendono per strumenti di autotutela lo spray irritante ed il bastone estensibile.

 

     Art. 3. (Finalità e caratteristiche).

     1. Gli strumenti di autotutela hanno natura e scopi esclusivamente difensivi, e sono finalizzati ad evitare, ove possibile, il ricorso alle armi da sparo.

     2. Le caratteristiche degli strumenti di autotutela sono disciplinate nell'allegato A del presente regolamento.

 

     Art. 4. (Disciplina della dotazione e delle modalità di assegnazione degli strumenti di autotutela).

     1. Le amministrazioni locali provvedono a disciplinare, nei regolamenti dei corpi o dei servizi di polizia locale, la dotazione e le modalità di assegnazione degli strumenti di autotutela agli operatori di polizia locale.

     2. Gli strumenti di autotutela possono costituire dotazione di reparto o personale e sono assegnati ai soli operatori che abbiano preventivamente superato il corso di addestramento di cui all'articolo 6.

     3. Il comandante o il responsabile, nel rispetto di quanto previsto nel regolamento del corpo o del servizio di polizia locale, individua gli strumenti di autotutela ritenuti più adeguati, scegliendoli fra i prodotti che siano inidonei a recare offesa alla persona e che non siano classificati come arma.

     4. Il comandante del corpo o il responsabile del servizio di polizia locale provvede all'assegnazione degli strumenti di autotutela sulla base di quanto indicato nel regolamento del corpo o del servizio di polizia locale.

 

     Art. 5. (Registro di carico e scarico).

     1. Nel regolamento del corpo o del servizio di polizia locale deve essere prevista l'adozione di un apposito registro di carico e scarico per gli strumenti di autotutela, nel quale dovrà essere annotata la presa in carico e la restituzione nonché, per lo spray irritante, le sostituzioni delle parti soggette a consumo o a deterioramento.

 

     Art. 6. (Corsi di addestramento all'uso degli strumenti di autotutela).

     1. I corsi di addestramento all'uso degli strumenti di autotutela sono svolti nell'ambito del programma formativo regionale per la polizia locale. Agli operatori che frequentino il corso con esito positivo viene rilasciato un attestato di idoneità che costituisce condizione essenziale per la presa in carico e l'uso degli strumenti di autotutela. Copia dell'attestato deve rimanere agli atti del comando di polizia locale e gli estremi dello stesso vengono riportati nel provvedimento di assegnazione personale dello strumento.

 

     Art. 7. (Programma corso di addestramento all'uso degli strumenti di autotutela).

     1. I corsi di addestramento all'uso degli strumenti di autotutela si articolano in una parte teorica ed in una parte pratica.

     2. La parte teorica ha una durata minima di 2 ore durante la quale devono essere dettagliatamente illustrate le caratteristiche e le potenzialità degli strumenti e devono essere impartite nozioni basilari di anatomia tese ad evidenziarne le possibili conseguenze in caso di uso improprio.

     3. La parte pratica ha una durata minima di 4 ore, durante le quali gli operatori, ai quali verranno assegnati individualmente gli strumenti di autotutela, dovranno apprendere le tecniche di utilizzo e di assistenza ai soggetti colpiti.

 

     Art. 8. (Superamento del corso di addestramento).

     1. Al termine del corso gli operatori dovranno sostenere un esame finale strutturato in una prova pratica e in una teorica.

     2. Il corso si intende positivamente superato solo se l'operatore consegue l'idoneità sia alla prova pratica che a quella teorica.

     3. La prova teorica, da svolgere in forma scritta, consiste in un questionario a risposta multipla.

     4. La prova pratica consiste in una esercitazione durante la quale verrà simulato l'utilizzo degli strumenti su bersagli fissi e mobili, nonché la messa in atto delle tecniche di assistenza ai soggetti colpiti.

 

 

Allegato A

 

CARATTERISTICHE DEGLI STRUMENTI DI AUTOTUTELA

 

SPRAY IRRITANTE

- Il modello di spray prescelto deve essere munito di certificazione del costruttore, scritta anche in lingua italiana, attestante l'utilizzo di materiali tali da garantire il corretto funzionamento dello strumento per almeno tre anni dalla data di fabbricazione nonché la stabilità del composto chimico erogato per tutto il periodo di validità della garanzia.

- Le modalità di utilizzo dello spray irritante, dettagliatamente riportate in una dispensa che fa parte integrante della dotazione dello strumento, devono essere tali da garantirne l'impiego con la massima facilità e sicurezza anche in condizioni critiche.

- La capacità funzionale dell'erogatore deve essere garantita in tutte le posizioni: verticale, orizzontale, capovolta, deviata di 60° sull'asse longitudinale in qualsiasi direzione (inclinato in avanti, a destra, a sinistra e all'indietro).

- Gli erogatori devono essere muniti di un meccanismo di scatto e di sicura tali da evitare fuoriuscite accidentali del prodotto.

- La miscela irritante è contenuta in una bomboletta sostituibile recante la data di scadenza. Gli operatori debbono essere in grado di verificare in qualsiasi momento ed agevolmente il livello di carica dello strumento.

- Lo strumento deve essere accompagnato da idonea certificazione circa la copertura assicurativa, con massimale illimitato, per responsabilità civile nel caso di infortuni, morte e danni a cose derivanti da anomalie costruttive del prodotto.

 

BASTONE ESTENSIBILE

- Il bastone estensibile è composto da due o più elementi telescopici che, nella normale condizione di porto, rimangono chiusi uno all'interno dell'altro e, in quanto strumento finalizzato alla tutela dell'incolumità personale degli operatori della polizia locale, deve essere costruito con materiali tali da non cagionare alcun danno permanente o temporaneo in caso di corretto utilizzo.

- Le modalità di utilizzo del bastone estensibile, dettagliatamente riportate in una dispensa che fa parte integrante della dotazione dello strumento, devono essere tali da garantirne l'impiego con la massima facilità e sicurezza anche in condizioni critiche.

- Il meccanismo di apertura e quello di bloccaggio in posizione aperta devono essere tali da escludere eventuali aperture o chiusure accidentali. L'impugnatura deve essere di materiale tale da garantire la presa ed il controllo dell'attrezzatura in qualsiasi condizione di utilizzo.

- Ogni strumento dovrà riportare impresso in modo indelebile un codice identificativo, fatta salva la facoltà dei singoli comandi di apporre il logo dell'ente di appartenenza sul pomolo di base, con la scritta «POLIZIA LOCALE DI...».

- Il bastone estensibile deve essere sempre portato, in condizioni di riposo, appeso alla cintura.

- Lo strumento deve essere accompagnato da idonea certificazione circa la copertura assicurativa, con massimale illimitato, per responsabilità civile nel caso di infortuni, morte e danni a cose derivanti da anomalie costruttive del prodotto.


[1] Abrogato dall'art. 19 del R.R. 22 marzo 2019, n. 5.