§ 6.2.156 - L.R. 27 dicembre 2018, n. 24.
Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2019


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 contabilità regionale e procedure di spesa
Data:27/12/2018
Numero:24


Sommario
Art. 1.  Finalità
Art. 2.  Modifiche alla legge regionale n. 13 del 2015
Art. 3.  Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 16 del 2006
Art. 4.  Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 4 del 2016
Art. 5.  Sviluppo dei consorzi di garanzia collettiva fidi operanti nel turismo e commercio
Art. 6.  Modifiche all'articolo 10 della legge regionale n. 29 del 1995
Art. 7.  Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 18 del 2000
Art. 8.  Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 16 del 2014
Art. 9.  Modifiche all'articolo 15 della legge regionale n. 11 del 2018
Art. 10.  Modifiche all'articolo 16 della legge regionale n. 42 del 1984
Art. 11.  Modifiche all'articolo 27 della legge regionale n. 42 del 1984
Art. 12.  Modifiche all'articolo 70 della legge regionale n. 24 del 2017
Art. 13.  Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 19 del 2008
Art. 14.  Modifiche all'articolo 34 della legge regionale n. 19 del 2012
Art. 15.  Modifiche all'articolo 15 della legge regionale n. 4 del 2018
Art. 16.  Sostituzione dell'articolo 53 della legge regionale n. 6 del 2005
Art. 17.  Modifiche all'articolo 54 della legge regionale n. 6 del 2005
Art. 18.  Inserimento dell'articolo 54 bis della legge regionale n. 6 del 2005
Art. 19.  Abrogazioni
Art. 20.  Modifiche all'articolo 11 della legge regionale n. 30 del 1992
Art. 21.  Modifiche all'articolo 167 della legge regionale n. 3 del 1999
Art. 22.  Inserimento dell'articolo 8 bis della legge regionale n. 10 del 2000
Art. 23.  Inserimento dell'articolo 5 bis della legge regionale n. 9 del 2017
Art. 24.  Inserimento dell'articolo 6 bis della legge regionale n. 9 del 2017
Art. 25.  Riassetto dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena e dell'Azienda USL di Modena
Art. 26.  Esercizio di funzioni conferite con la legge regionale n. 13 del 2015
Art. 27.  Vigenza delle graduatorie regionali
Art. 28.  Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 26 del 1979
Art. 29.  Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 26 del 1979
Art. 30.  Modifiche all'articolo 11 della legge regionale n. 26 del 1979
Art. 31.  Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n. 31 del 1996
Art. 32.  Estinzione dei crediti tributari di modesta entità
Art. 33.  Modifiche all'articolo 20 della legge regionale n. 15 del 2012
Art. 34.  Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 11 del 2004
Art. 35.  Modifiche all'articolo 19 della legge regionale n. 11 del 2004
Art. 36.  Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 1 del 2018
Art. 37.  Entrata in vigore


§ 6.2.156 - L.R. 27 dicembre 2018, n. 24.

Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2019

(B.U. 27 dicembre 2018, n. 409)

 

Capo I

FINALITÀ

 

Art. 1. Finalità

1. In coerenza con il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) la presente legge detta disposizioni finalizzate a rendere più efficace l'azione amministrativa nel conseguimento degli obiettivi fissati dal Documento di economia e finanza regionale (DEFR 2019) in collegamento con la legge di stabilità regionale ed il bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021.

 

Capo II

INFORMAZIONE E TRASPARENZA

 

     Art. 2. Modifiche alla legge regionale n. 13 del 2015

1. Nella legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni), all'articolo 1, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

"3 bis. In coerenza con lo Statuto della regione Emilia-Romagna (legge regionale 31 marzo 2005, n. 13), al fine di garantire ai cittadini una effettiva partecipazione, la Regione informa la propria attività al principio di massima trasparenza e circolazione delle informazioni, con particolare riferimento agli atti di indirizzo, amministrativi, gestionali ed ispettivi, assunti sia direttamente sia da agenzie, enti strumentali ed aziende regionali, nonché dalle società controllate.

3 ter. Ai fini del comma 3 bis la Regione:

a) si impegna ad innovare costantemente le proprie procedure al fine di assicurare una sempre migliore e tempestiva pubblicizzazione di tutte le proprie informazioni e ne promuove l'adozione anche da parte delle agenzie, degli enti strumentali e delle aziende regionali, nonché delle società controllate;

b) propone l'adozione delle medesime procedure ad enti e società partecipate affinché anch'essi garantiscano analoghi livelli di trasparenza e tempestività informativa.".

 

Capo III

SVILUPPO ECONOMICO E CULTURALE

Sezione I

Disciplina del turismo

 

     Art. 3. Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 16 del 2006

1. Alla fine del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 31 luglio 2006, n. 16 (Valorizzazione del turismo naturista) è aggiunto il seguente periodo: "Con deliberazione della Giunta regionale potranno essere definiti i requisiti relativi ai servizi delle aree destinate al naturismo, fatto salvo quanto previsto dalla legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 (Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità) e relative direttive di attuazione per le strutture ricettive.".

 

     Art. 4. Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 4 del 2016

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 25 marzo 2016, n. 4 (Ordinamento turistico regionale - Sistema organizzativo e politiche di sostegno alla valorizzazione e promo-commercializzazione turistica. Abrogazione della legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale - Interventi per la promozione e la commercializzazione turistica)) è inserito il seguente:

"1 bis. La Città metropolitana di Bologna e le Province possono affidare con convenzione le funzioni di cui al comma 1, lettera c), alle Destinazioni turistiche di cui all'articolo 12.".

 

     Art. 5. Sviluppo dei consorzi di garanzia collettiva fidi operanti nel turismo e commercio

1. Al fine di garantire al sistema dei consorzi di garanzia collettiva fidi (di seguito denominati "confidi") di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il rafforzamento dell'operatività, per conseguire l'utilizzo efficiente delle risorse regionali già allocate nei settori del turismo e del commercio, la Regione autorizza i confidi ad imputare al fondo rischi turismo e commercio le risorse già destinate a favore dei suddetti settori derivanti da contributi concessi dalla Regione per le medesime finalità alla data del 31 dicembre 2018, ai sensi della legge regionale 10 dicembre 1997, n. 41 (Interventi nel settore del commercio per la valorizzazione e la qualificazione delle imprese minori della rete distributiva. Abrogazione della L.R. 7 dicembre 1994, n. 49) e della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 40 (Incentivi per lo sviluppo e la qualificazione dell'offerta turistica regionale. Abrogazione della legge regionale 11 gennaio 1993, n. 3 (Disciplina dell'offerta turistica della Regione Emilia-Romagna. Programmazione e finanziamento degli interventi. Abrogazione della L.R. 6 luglio 1984 n. 38)) e ad impiegare il fondo stesso a favore delle imprese e per le finalità previste dalla normativa di riferimento.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono attribuite, a seguito di apposita richiesta da parte dei confidi, dalla Giunta regionale con i criteri, le modalità e i vincoli stabiliti con proprio atto.

 

Sezione II

Cultura

 

     Art. 6. Modifiche all'articolo 10 della legge regionale n. 29 del 1995

1. Il comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 29 (Riordinamento dell'Istituto dei beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna) è sostituito dal seguente:

"2. La Regione può, altresì, trasferire risorse per particolari attività, progetti, iniziative sulla base delle previsioni contenute nel bilancio dell'Istituto approvato dalla Giunta regionale.".

 

     Art. 7. Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 18 del 2000

1. Il comma 4 dell'articolo 7 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 18 (Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali) è sostituito dal seguente:

"4. La Regione trasferisce annualmente all'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali le risorse stanziate in bilancio per la programmazione bibliotecaria e per quella museale stabilendo anche i termini per l'utilizzo dei fondi assegnati.".

 

     Art. 8. Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 16 del 2014

1. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 16 (Salvaguardia e valorizzazione dei dialetti dell'Emilia-Romagna) dopo le parole "la Regione provvede" sono inserite le seguenti: "al trasferimento delle risorse necessarie".

 

     Art. 9. Modifiche all'articolo 15 della legge regionale n. 11 del 2018

1. Al comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 27 luglio 2018, n. 11 (Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020) le parole "fondo di dotazione" sono sostituite dalla parola "patrimonio".

 

Capo IV

CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Sezione I

Disposizioni di adeguamento normativo in materia di consorzi di bonifica

 

     Art. 10. Modifiche all'articolo 16 della legge regionale n. 42 del 1984

1. Al comma 14 dell'articolo 16 della legge regionale 2 agosto 1984, n. 42 (Nuove norme in materia di enti di bonifica. Delega di funzioni amministrative) le parole "prevista al comma 12" sono sostituite dalle seguenti: "prevista al comma 13" e le parole "di cui al comma 11" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 12".

 

     Art. 11. Modifiche all'articolo 27 della legge regionale n. 42 del 1984

1. Al primo comma dell'articolo 27 della legge regionale n. 42 del 1984 le parole "sentita la Commissione consultiva di cui al precedente art. 25" sono soppresse.

 

Sezione II

Disposizioni di coordinamento normativo in materia di paesaggio

 

     Art. 12. Modifiche all'articolo 70 della legge regionale n. 24 del 2017

1. Al comma 6 dell'articolo 70 della legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 (Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio), le parole "il PTPR e gli strumenti di pianificazione territoriale che abbiano dato attuazione alle previsioni dello stesso PTPR, costituiscono primario parametro di valutazione per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di cui agli articoli 146, 147 del decreto legislativo stesso." sono sostituite dalle parole "il PTPR costituisce primario parametro di valutazione per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di cui agli articoli 146 e 147 del decreto legislativo stesso. In via transitoria, fino all'entrata in vigore del nuovo PTPR approvato a norma degli articoli 64 e 65, costituiscono altresì parametro di valutazione per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche le previsioni dei PTCP che abbiano dato attuazione all'attuale PTPR.".

 

Sezione III

Disposizioni di coordinamento normativo in materia ambientale

 

     Art. 13. Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 19 del 2008

1. All'articolo della legge regionale 30 ottobre 2008, n. 19 (Norme per la riduzione del rischio sismico), dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

"8 bis. A seguito della conclusione dell'avvalimento delle strutture tecniche regionali competenti in materia sismica, ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 27 dicembre 2017, n. 25 (Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2018), i comuni possono stipulare apposite convenzioni con la Città metropolitana di Bologna e con le province per la costituzione di apposite strutture tecniche cui conferire l'esercizio delle funzioni in materia sismica loro attribuite dalla presente legge.".

 

     Art. 14. Modifiche all'articolo 34 della legge regionale n. 19 del 2012

1. Al comma 2 dell'articolo 34 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 19 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015) le parole "negli anni dal 2012 al 2017" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni dal 2012 al 2020".

2. Al comma 3 dell'articolo 34 legge regionale n. 19 del 2012 le parole "diciotto milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "ventidue milioni e mezzo di euro".

 

     Art. 15. Modifiche all'articolo 15 della legge regionale n. 4 del 2018

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 15 della legge regionale 20 aprile 2018, n. 4 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale dei progetti) è inserito il seguente:

"3 bis. Il proponente può chiedere che il provvedimento autorizzatorio unico subordini la realizzazione del progetto all'ottenimento dell'autorizzazione sismica. In tal caso l'istanza di cui al comma 1 è corredata con le documentazioni di cui all'articolo 10, comma 3, lettera b), della legge regionale 30 ottobre 2008, n. 19 (Norme per la riduzione del rischio sismico).".

 

Sezione IV

Disciplina degli ambiti di tutela naturalistica di interesse sovracomunale

 

     Art. 16. Sostituzione dell'articolo 53 della legge regionale n. 6 del 2005

1. L'articolo 53 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle Aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000) è sostituito dal seguente:

"Art. 53

Istituzione

1. All'istituzione delle Aree di riequilibrio ecologico provvede la Giunta regionale, sentita la competente commissione assembleare, previa verifica di coerenza con gli strumenti di pianificazione e di programmazione di livello regionale e sulla base dei criteri definiti attraverso il Programma regionale di cui all'articolo 12.

2. La proposta d'istituzione delle Aree di riequilibrio ecologico deve avere i seguenti contenuti minimi:

a) le finalità;

b) la perimetrazione in scala 1:10.000;

c) gli obiettivi gestionali specifici;

d) le misure di incentivazione, di sostegno e di promozione per la loro conservazione e valorizzazione.

3. Possono avanzare la proposta di istituzione delle Aree di riequilibrio ecologico i comuni e le loro unioni, le province e la Città metropolitana di Bologna, previa consultazione delle associazioni ambientaliste ed agricole maggiormente rappresentative a livello regionale e dei proprietari delle aree interessate.".

 

     Art. 17. Modifiche all'articolo 54 della legge regionale n. 6 del 2005

1. Il comma 1 dell'articolo 54 della legge regionale n. 6 del 2005 è sostituito dal seguente:

"1. Attraverso l'atto istitutivo la Giunta regionale attribuisce la gestione delle Aree di riequilibrio ecologico ai comuni o alle loro unioni.".

2. Il comma 6 dell'articolo 54 della legge regionale n. 6 del 2005 è sostituito dal seguente:

"6. I soggetti gestori comunicano alla Regione le informazioni sullo stato di gestione delle Aree di riequilibrio ecologico, sulle azioni di prevenzione, conservazione, rinaturalizzazione, controllo e monitoraggio in atto ed in programma e sui relativi fabbisogni finanziari.".

 

     Art. 18. Inserimento dell'articolo 54 bis della legge regionale n. 6 del 2005

1. Dopo l'articolo 54 della legge regionale n. 6 del 2005 è inserito il seguente:

"Art. 54 bis. Ambiti di tutela naturalistica di interesse sovracomunale

1. Qualora più comuni o più unioni siano interessati dalla presenza sul loro territorio di Aree di riequilibrio ecologico o di siti della Rete natura 2000 caratterizzati da vicinanza geografica, da ecosistemi tipologicamente simili, tali enti possono, previa intesa con la Regione, stipulare apposite convenzioni finalizzate alla gestione e alla conservazione delle Aree di riequilibrio ecologico o di siti della Rete natura 2000.

2. L'intesa di cui al comma 1 deve definire la durata, le finalità ed i reciproci impegni per garantire la conservazione e la valorizzazione delle Aree di riequilibrio ecologico e siti della Rete natura 2000.

3. La Regione può concorrere alle loro spese di gestione attraverso la concessione di appositi contributi finanziari, compresi quelli per gli investimenti volti alla loro conservazione e valorizzazione.

4. I singoli ambiti di tutela naturalistica di interesse sovracomunale potranno assumere una specifica denominazione che richiami la loro collocazione geografica.

5. Gli ambiti di tutela naturalistica di interesse sovracomunale entreranno a fare parte della rete regionale.".

 

     Art. 19. Abrogazioni

1. La lettera e) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 24 (Riorganizzazione del sistema regionale delle Aree protette e dei Siti della Rete natura 2000 e istituzione del Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano) è abrogata.

2. Il comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale n. 24 del 2011 è abrogato.

3. La lettera d) del comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni) è abrogata.

 

Sezione V

Disciplina del trasporto pubblico

 

     Art. 20. Modifiche all'articolo 11 della legge regionale n. 30 del 1992

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 20 luglio 1992, n. 30 (Programma di intervento per la sicurezza dei trasporti), le parole "dall'art. 4, limitatamente alle lettere b), c) e d), dall'art. 7, limitatamente alle lettere a), b) e c)" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 4, limitatamente alle lettere b), c), d) ed e bis), dall'articolo 7, limitatamente alle lettere a), b), c) ed e bis)".

 

     Art. 21. Modifiche all'articolo 167 della legge regionale n. 3 del 1999

1. Dopo la lettera c) del comma 2 dell'articolo 167 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale) è inserita la seguente:

"c) bis interventi di ripristino o consolidamento di opere d'arte resisi necessari per evitare limitazioni alla circolazione lungo la rete provinciale, con priorità di spesa per quella ricadente nella rete stradale di interesse regionale al fine di mantenere omogenei standard tecnici e funzionali sulla stessa;".

2. Il comma 4 dell'articolo 167 della legge regionale n. 3 del 1999 è sostituito dal seguente:

"4. Le risorse specificamente autorizzate dal bilancio regionale per gli interventi di cui al comma 2, lettere c) e c bis), sono assegnate con delibera della Giunta regionale alle Province interessate.".

 

Capo V

MISURE DI ADEGUAMENTO IN MATERIA SANITARIA E SOCIALE

 

     Art. 22. Inserimento dell'articolo 8 bis della legge regionale n. 10 del 2000

1. Dopo l'articolo 8 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 10 (Disciplina dei beni regionali - Abrogazione della legge regionale 10 aprile 1989, n. 11), è inserito il seguente:

"Art. 8 bis. Conferimento di beni immobili a fondi comuni di investimento ai sensi dell'articolo 33 del decreto-legge n. 98 del 2011

1. Il conferimento di beni immobili del patrimonio disponibile della Regione e degli Enti del Servizio sanitario regionale a fondi comuni di investimento di cui all'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, avviene previa deliberazione della Giunta regionale che approva il progetto di valorizzazione e ne dichiara la pubblica utilità.

2. La deliberazione di cui al comma 1, previa acquisizione del parere delle amministrazioni comunali interessate, comporta, anche in variante alle vigenti previsioni urbanistiche, il conseguimento dell'ammissibilità della destinazione funzionale degli immobili prevista dal progetto di valorizzazione nonché la regolarizzazione edilizia ed urbanistica dei medesimi immobili. Sulla proposta di deliberazione della Giunta regionale i comuni esprimono il loro parere entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento. In caso di dissenso di una o più amministrazioni comunali, il procedimento è concluso con deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale.".

 

     Art. 23. Inserimento dell'articolo 5 bis della legge regionale n. 9 del 2017

1. Dopo l'articolo 5 della legge regionale 1° giugno 2017, n. 9 (Fusione dell'Azienda unità sanitaria locale di Reggio Emilia e dell'Azienda ospedaliera 'Arcispedale Santa Maria Nuova'. Altre disposizioni di adeguamento degli assetti organizzativi in materia sanitaria), è inserito il seguente:

"Art. 5 bis. Pubblicità legale degli atti delle aziende sanitarie e degli enti del Servizio sanitario regionale

1. Le aziende sanitarie e gli enti del Servizio sanitario regionale pubblicano, anche per estratto, nell'albo istituito ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile) e nel rispetto di quanto disposto dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, le deliberazioni del direttore generale e le determinazioni dirigenziali. Tali atti sono pubblicati per quindici giorni consecutivi, se non diversamente stabilito da specifiche disposizioni, e diventano esecutivi dal giorno della loro pubblicazione.".

 

     Art. 24. Inserimento dell'articolo 6 bis della legge regionale n. 9 del 2017

1. Dopo l'articolo 6 della legge regionale 1° giugno 2017, n. 9 (Fusione dell'Azienda unità sanitaria locale di Reggio Emilia e dell'Azienda ospedaliera 'Arcispedale Santa Maria Nuova'. Altre disposizioni di adeguamento degli assetti organizzativi in materia sanitaria) è inserito il seguente:

"Art. 6 bis. Disposizioni per l'applicazione della legge n. 219 del 2017 sulle disposizioni anticipate di trattamento (DAT - testamento biologico)

1. Per l'applicazione della legge 22 dicembre 2017, n. 219 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento), e nel rispetto della disciplina del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), la Regione Emilia-Romagna istituisce il Portale regionale DAT (di seguito denominato "Portale") quale strumento di raccolta delle informazioni relative ai dati personali e di contatto delle persone residenti in Regione, iscritte al Servizio sanitario nazionale, che hanno scelto di redigere la dichiarazione anticipata di trattamento (DAT), oltre che degli eventuali fiduciari, ricevute dai comuni della Regione e, previa specifica convenzione con il Comitato regionale dei Consigli notarili dell'Emilia-Romagna, dai notai.

2. Il Portale, in coerenza con quanto stabilito dalla legge n. 219 del 2017, è istituito per le finalità di rilevante interesse pubblico tese a gestire in maniera unificata e appropriata il processo di raccolta e gestione delle informazioni relative all'esistenza delle DAT ed ai soggetti che hanno scelto di redigerla, ai fini della comunicazione dei dati tra i punti di raccolta previsti dalla normativa statale e le strutture sanitarie regionali, al momento della presa in carico del disponente.

3. La Giunta regionale con successivi atti, anche di natura regolamentare, definisce le modalità attuative in ordine alle modalità operative di registrazione e trattamento dei dati raccolti, alle misure di sicurezza del trattamento, nel rispetto della disciplina relativa al trattamento dei dati personali, nonché alla definizione di una o più convenzioni con il Comitato regionale dei Consigli notarili dell'Emilia-Romagna, ferme restando le ulteriori disposizioni assunte ai sensi dell'articolo 1, comma 419, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020).".

 

     Art. 25. Riassetto dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena e dell'Azienda USL di Modena

1. A decorrere dal 1° gennaio 2019 l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena è costituita da un unico presidio e si articola nei due stabilimenti ospedalieri: il Policlinico di Modena e l'Ospedale Civile di Baggiovara. L'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena subentra a tutti gli effetti e senza soluzione di continuità nei rapporti attivi e passivi in essere, interni e esterni in capo all'Azienda USL di Modena direttamente riferiti alla gestione dello stabilimento dell'Ospedale Civile di Baggiovara. Dalla medesima data viene conseguentemente ridefinito l'assetto del Presidio ospedaliero unico dell'Azienda USL di Modena. Relativamente al patrimonio, restano confermati i provvedimenti assunti in attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 29 luglio 2016, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge di assestamento e seconda variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018).

2. Il personale dell'Azienda USL di Modena, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato, che alla data di cui al comma 1 è collocato in assegnazione temporanea presso l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, ai sensi dell'articolo 22-ter, comma 3, della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna), è trasferito all'Azienda Ospedaliero-Universitaria stessa ai sensi e secondo le procedure dell'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). Il trasferimento decorre dal 1° gennaio 2020, o altra diversa data, anche precedente, da stabilire con atto della Giunta regionale. Sino alla data del trasferimento il personale permane in posizione di assegnazione temporanea. La Giunta regionale può fornire indirizzi in merito, con particolare riferimento alla data di decorrenza del trasferimento del personale ed ai relativi effetti sulle dotazioni organiche e sui fondi contrattuali delle Aziende interessate.

3. In coerenza con i principi previsti dalla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 29 (Norme generali sull'organizzazione ed il funzionamento del Servizio sanitario regionale) i processi di cui al presente articolo sono svolti garantendo la valorizzazione delle risorse umane e professionali degli operatori, la qualità e la sicurezza del lavoro, l'ottimale allocazione delle risorse per l'esercizio dei servizi, la formazione e la riqualificazione condivisa delle risorse umane, nonché il confronto con le organizzazioni sindacali delle quali si riconosce il ruolo.

 

Capo VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE

 

     Art. 26. Esercizio di funzioni conferite con la legge regionale n. 13 del 2015

1. Al fine di favorire l'esercizio autonomo delle funzioni conferite ad altri enti pubblici ai sensi della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni) e dalla legge regionale 25 marzo 2016, n. 4 (Ordinamento turistico regionale - Sistema organizzativo e politiche di sostegno alla valorizzazione e promo-commercializzazione turistica. Abrogazione della legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale - Interventi per la promozione e la commercializzazione turistica)), dal 1° gennaio 2019 la Regione Emilia-Romagna garantisce agli enti destinatari, previo rinnovo della convenzione, il trasferimento annuale delle risorse finanziarie necessarie all'esercizio delle funzioni. L'importo annuale del trasferimento finanziario riconosciuto agli enti sarà stabilito in ragione del costo complessivo, individuato per l'esercizio 2018, per ciascuna delle figure professionali in posizione di distacco al 31 dicembre 2018, fatte salve integrazioni specifiche per il sostegno dei costi generali. L'entità del trasferimento finanziario sarà annualmente decurtata dei costi sostenuti dalla Regione per il personale eventualmente distaccato.

2. Il presente articolo può essere applicato anche per lo svolgimento, previa convenzione, di attività nell'ambito di progetti speciali e accordi tra la Regione e gli enti che esercitano funzioni conferite ai sensi delle leggi di cui al comma 1.

3. La posizione di distacco, su richiesta dell'ente e previo assenso del dipendente, può essere sostituita dal comando oneroso disposto ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 16 gennaio 1997, n. 2 (Misure straordinarie di gestione flessibile dell'impiego regionale) per un periodo massimo di trentasei mesi non rinnovabile, decorrenti dal 1° gennaio 2019. Il comando è finalizzato a garantire all'ente di adeguare il proprio organico per dotarsi stabilmente di personale proprio, anche tramite mobilità volontaria del personale già comandato. Il comando oneroso non comporta riduzione del finanziamento di cui al comma 1.

4. Il periodo di distacco o di comando oneroso disposto ai sensi del presente articolo non può complessivamente superare il periodo massimo di trentasei mesi in quanto finalizzato a permettere agli enti di cui al comma 1 di completare il proprio organico per l'esercizio autonomo delle funzioni conferite.

5. La Regione e gli enti di cui al comma 1 regolano l'esercizio delle funzioni conferite tramite convenzioni. Le convenzioni regolano gli aspetti finanziari, le modalità di gestione del personale in posizione di distacco o comando, le eventuali procedure di mobilità volontaria tra gli enti. Le stesse convenzioni possono anche prevedere il trasferimento di quote di dotazione organica tra gli enti nonché l'adeguamento dei fondi e degli istituti del salario accessorio.

 

     Art. 27. Vigenza delle graduatorie regionali

1. Le graduatorie della Regione Emilia-Romagna richiamate dall'articolo 5 della legge regionale 27 dicembre 2017, n. 25 (Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2018) sono prorogate fino al 31 dicembre 2019.

2. Al fine di assicurare la piena funzionalità dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE), anche in relazione all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 26 della presente legge, le graduatorie concorsuali di ARPAE vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogate fino al 31 dicembre 2019.

 

Capo VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI REGIONALI

 

     Art. 28. Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 26 del 1979

1. Dopo il quarto comma dell'articolo 2 della legge regionale 23 agosto 1979, n. 26 (Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali) è inserito il seguente:

"4 bis. La tassa per la concessione di costituzione di aziende faunistico-venatorie, aziende agri-turistico-venatorie e di centri privati di riproduzione di fauna selvatica va corrisposta all'atto del rilascio della concessione. Per gli anni successivi va corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.".

 

     Art. 29. Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 26 del 1979

1. Il comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale n. 26 del 1979 è sostituito dal seguente:

"3. In caso di ritardato pagamento della tassa sulle concessioni regionali, il trasgressore è punito con la sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662), salvo quanto previsto in caso di ravvedimento dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662).".

 

     Art. 30. Modifiche all'articolo 11 della legge regionale n. 26 del 1979

1. Al secondo comma dell'articolo 11 della legge regionale n. 26 del 1979 le parole "al Presidente della Giunta regionale" sono sostituite dalle seguenti: "al dirigente della struttura competente in materia di tributi regionali o suo delegato".

 

     Art. 31. Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n. 31 del 1996

1. La rubrica dell'articolo 8 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi) è sostituita dalla seguente: "Rimborsi e compensazioni".

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale n. 31 del 1996 è inserito il seguente:

"2 bis. Se il gestore dell'impianto ha effettuato pagamenti in eccedenza rispetto al dovuto per ciascun trimestre può presentare istanza di compensazione, in carta semplice, con allegazione di idonea documentazione attestante il credito, da trasmettere alla struttura regionale competente in materia di tributi entro trenta giorni dall'effettuazione del pagamento eccessivo. La compensazione viene imputata ai trimestri successivi dello stesso anno d'imposta. Se non è possibile esperire la totale compensazione del credito nel medesimo anno d'imposta, il credito non compensato, indicato nella dichiarazione annuale, viene per la parte restante rimborsato e può essere portato in compensazione nell'anno d'imposta successivo solo a seguito di espressa autorizzazione della stessa struttura regionale competente.".

 

     Art. 32. Estinzione dei crediti tributari di modesta entità

1. A decorrere dal 1° luglio 2012 per i crediti tributari in essere alla data di entrata in vigore della presente legge non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi a tributi regionali, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di trenta euro, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.

2. Se l'importo del credito supera il limite previsto dal comma 1, si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione per l'intero ammontare.

3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica qualora il credito tributario, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento concernenti il medesimo tributo.

 

     Art. 33. Modifiche all'articolo 20 della legge regionale n. 15 del 2012

1. Nella legge regionale 21 dicembre 2012, n. 15 (Norme in materia di tributi regionali), al comma 2 dell'articolo 20 le parole: "con la decorrenza che sarà stabilita da successiva legge regionale" sono sostituite da: "dal 1° luglio 2019"

 

Capo VIII

DISPOSIZIONI ULTERIORI E FINALI

 

     Art. 34. Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 11 del 2004

1. L'articolo 6 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione) è sostituito dal seguente:

"Art. 6

Linee di indirizzo per lo sviluppo digitale

1. L'Assemblea legislativa approva, su proposta della Giunta, le linee di indirizzo del piano regionale per lo sviluppo telematico, delle ICT e dell'e-government, costituenti l'Agenda digitale dell'Emilia-Romagna (ADER).

2. L'ADER definisce, con periodicità di norma quinquennale con avvio in corrispondenza del primo anno di mandato, le strategie della Regione per il territorio regionale, individua le aree e gli obiettivi in coerenza con il Documento di economia e finanza regionale (DEFR), raccorda gli interventi in ambito regionale ai programmi europei e statali, costituendo il quadro di riferimento per lo sviluppo della rete telematica e del sistema integrato regionale di servizi digitali.

3. Alle linee di indirizzo approvate dall'Assemblea legislativa si attengono, nei propri programmi riguardanti il digitale, le aziende sanitarie, le agenzie e gli istituti della Regione, gli Enti locali.

4. La Regione realizza la predisposizione e l'attuazione dell'ADER con il supporto di un comitato scientifico composto da esperti. La composizione del comitato scientifico è deliberata dalla Giunta regionale. La partecipazione al comitato scientifico è senza oneri per la Regione.

5. L'organizzazione e le modalità della collaborazione tra Regione ed enti pubblici per l'attuazione degli interventi e misure previsti dalla presente legge sono stabilite con convenzione generale avente funzione di accordo quadro e con specifici accordi attuativi. La convenzione generale definisce la predetta collaborazione tra i vari soggetti pubblici che vengono a fare parte dell'aggregazione denominata Community network dell'Emilia-Romagna (CN-ER), le cui funzioni, secondo le condizioni stabilite nella convenzione generale, sono esercitate, anche nell'interesse degli enti pubblici del territorio, dalla Regione avvalendosi di un Tavolo permanente della Community network dell'Emilia-Romagna, organismo della CN-ER, cui è attribuito il compito di assicurare l'emersione dei fabbisogni e l'indirizzo per le strategie territoriali.

6. Il controllo analogo congiunto nei confronti della società prevista dall'articolo 10 è esercitato tramite un Comitato permanente di indirizzo e coordinamento tra gli enti pubblici soci, la cui composizione e funzionamento sono definiti nell'ambito di una apposita convenzione sottoscritta dai soci. La competente direzione generale della Regione coordina le funzioni regionali e le altre definite dalla convenzione nell'ambito del Comitato.".

 

     Art. 35. Modifiche all'articolo 19 della legge regionale n. 11 del 2004

1. Dopo il comma 8 quater dell'articolo 19 della legge regionale n. 11 del 2004 è aggiunto il seguente:

"8 quinquies. Al fine di assicurare la parità di trattamento fra i dipendenti regionali in servizio presso l'Agenzia regionale Intercent-ER ed il restante personale nell'applicazione dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), nonché il conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione della spesa per gli acquisti di beni e servizi delle pubbliche amministrazioni del territorio regionale, la Regione istituisce un fondo relativo alle attività di centrale acquisti di cui all'articolo 21 della presente legge. In relazione a quanto disposto dall'articolo 113 del decreto legislativo n. 50 del 2016, detto fondo è finanziato, per i soggetti di cui al comma 5, lettera b), del presente articolo, stipulando apposite convenzioni che garantiscono il riversamento all'entrata del bilancio regionale delle risorse finanziarie previste sugli stanziamenti dei singoli appalti di servizi e forniture e, per gli enti di cui al medesimo comma 5, lettera a), con l'utilizzo delle risorse relative al Servizio sanitario regionale in relazione alla fruizione da parte degli enti che sarà verificata a consuntivo. La capienza del fondo è determinata in relazione al numero dei dipendenti potenzialmente interessati ed alla quota erogabile.".

 

     Art. 36. Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 1 del 2018

1. Al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 13 marzo 2018, n. 1 (Razionalizzazione delle società in house della Regione Emilia-Romagna) le parole "che deve avvenire entro il 2018" sono sostituite dalle seguenti: "che deve avvenire entro il 2019".

 

     Art. 37. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico (BURERT).