Settore: | Codici regionali |
Regione: | Emilia Romagna |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.2 contabilità regionale e procedure di spesa |
Data: | 27/12/2018 |
Numero: | 24 |
Sommario |
Art. 1. Finalità |
Art. 2. Modifiche alla legge regionale n. 13 del 2015 |
Art. 3. Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 16 del 2006 |
Art. 4. Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 4 del 2016 |
Art. 5. Sviluppo dei consorzi di garanzia collettiva fidi operanti nel turismo e commercio |
Art. 6. Modifiche all'articolo 10 della legge regionale n. 29 del 1995 |
Art. 7. Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 18 del 2000 |
Art. 8. Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 16 del 2014 |
Art. 9. Modifiche all'articolo 15 della legge regionale n. 11 del 2018 |
Art. 10. Modifiche all'articolo 16 della legge regionale n. 42 del 1984 |
Art. 11. Modifiche all'articolo 27 della legge regionale n. 42 del 1984 |
Art. 12. Modifiche all'articolo 70 della legge regionale n. 24 del 2017 |
Art. 13. Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 19 del 2008 |
Art. 14. Modifiche all'articolo 34 della legge regionale n. 19 del 2012 |
Art. 15. Modifiche all'articolo 15 della legge regionale n. 4 del 2018 |
Art. 16. Sostituzione dell'articolo 53 della legge regionale n. 6 del 2005 |
Art. 17. Modifiche all'articolo 54 della legge regionale n. 6 del 2005 |
Art. 18. Inserimento dell'articolo 54 bis della legge regionale n. 6 del 2005 |
Art. 19. Abrogazioni |
Art. 20. Modifiche all'articolo 11 della legge regionale n. 30 del 1992 |
Art. 21. Modifiche all'articolo 167 della legge regionale n. 3 del 1999 |
Art. 22. Inserimento dell'articolo 8 bis della legge regionale n. 10 del 2000 |
Art. 23. Inserimento dell'articolo 5 bis della legge regionale n. 9 del 2017 |
Art. 24. Inserimento dell'articolo 6 bis della legge regionale n. 9 del 2017 |
Art. 25. Riassetto dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena e dell'Azienda USL di Modena |
Art. 26. Esercizio di funzioni conferite con la legge regionale n. 13 del 2015 |
Art. 27. Vigenza delle graduatorie regionali |
Art. 28. Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 26 del 1979 |
Art. 29. Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 26 del 1979 |
Art. 30. Modifiche all'articolo 11 della legge regionale n. 26 del 1979 |
Art. 31. Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n. 31 del 1996 |
Art. 32. Estinzione dei crediti tributari di modesta entità |
Art. 33. Modifiche all'articolo 20 della legge regionale n. 15 del 2012 |
Art. 34. Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 11 del 2004 |
Art. 35. Modifiche all'articolo 19 della legge regionale n. 11 del 2004 |
Art. 36. Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 1 del 2018 |
Art. 37. Entrata in vigore |
§ 6.2.156 - L.R. 27 dicembre 2018, n. 24.
Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2019
(B.U. 27 dicembre 2018, n. 409)
Capo I
FINALITÀ
Art. 1. Finalità
1. In coerenza con il
Capo II
INFORMAZIONE E TRASPARENZA
Art. 2. Modifiche alla
1. Nella
"3 bis. In coerenza con lo Statuto della regione Emilia-Romagna (
3 ter. Ai fini del comma 3 bis la Regione:
a) si impegna ad innovare costantemente le proprie procedure al fine di assicurare una sempre migliore e tempestiva pubblicizzazione di tutte le proprie informazioni e ne promuove l'adozione anche da parte delle agenzie, degli enti strumentali e delle aziende regionali, nonché delle società controllate;
b) propone l'adozione delle medesime procedure ad enti e società partecipate affinché anch'essi garantiscano analoghi livelli di trasparenza e tempestività informativa.".
Capo III
SVILUPPO ECONOMICO E CULTURALE
Sezione I
Disciplina del turismo
Art. 3. Modifiche all'articolo 3 della
1. Alla fine del comma 2 dell'articolo 3 della
Art. 4. Modifiche all'articolo 3 della
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della
"1 bis. La Città metropolitana di Bologna e le Province possono affidare con convenzione le funzioni di cui al comma 1, lettera c), alle Destinazioni turistiche di cui all'articolo 12.".
Art. 5. Sviluppo dei consorzi di garanzia collettiva fidi operanti nel turismo e commercio
1. Al fine di garantire al sistema dei consorzi di garanzia collettiva fidi (di seguito denominati "confidi") di cui all'articolo 13 del
2. Le risorse di cui al comma 1 sono attribuite, a seguito di apposita richiesta da parte dei confidi, dalla Giunta regionale con i criteri, le modalità e i vincoli stabiliti con proprio atto.
Sezione II
Cultura
Art. 6. Modifiche all'articolo 10 della
1. Il comma 2 dell'articolo 10 della
"2. La Regione può, altresì, trasferire risorse per particolari attività, progetti, iniziative sulla base delle previsioni contenute nel bilancio dell'Istituto approvato dalla Giunta regionale.".
Art. 7. Modifiche all'articolo 7 della
1. Il comma 4 dell'articolo 7 della
"4. La Regione trasferisce annualmente all'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali le risorse stanziate in bilancio per la programmazione bibliotecaria e per quella museale stabilendo anche i termini per l'utilizzo dei fondi assegnati.".
Art. 8. Modifiche all'articolo 6 della
1. Al comma 2 dell'articolo 6 della
Art. 9. Modifiche all'articolo 15 della
1. Al comma 1 dell'articolo 15 della
Capo IV
CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Sezione I
Disposizioni di adeguamento normativo in materia di consorzi di bonifica
Art. 10. Modifiche all'articolo 16 della
1. Al comma 14 dell'articolo 16 della
Art. 11. Modifiche all'articolo 27 della
1. Al primo comma dell'articolo 27 della
Sezione II
Disposizioni di coordinamento normativo in materia di paesaggio
Art. 12. Modifiche all'articolo 70 della
1. Al comma 6 dell'articolo 70 della
Sezione III
Disposizioni di coordinamento normativo in materia ambientale
Art. 13. Modifiche all'articolo 3 della
1. All'articolo della
"8 bis. A seguito della conclusione dell'avvalimento delle strutture tecniche regionali competenti in materia sismica, ai sensi dell'articolo 35 della
Art. 14. Modifiche all'articolo 34 della
1. Al comma 2 dell'articolo 34 della
2. Al comma 3 dell'articolo 34
Art. 15. Modifiche all'articolo 15 della
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 15 della
"3 bis. Il proponente può chiedere che il provvedimento autorizzatorio unico subordini la realizzazione del progetto all'ottenimento dell'autorizzazione sismica. In tal caso l'istanza di cui al comma 1 è corredata con le documentazioni di cui all'articolo 10, comma 3, lettera b), della
Sezione IV
Disciplina degli ambiti di tutela naturalistica di interesse sovracomunale
Art. 16. Sostituzione dell'articolo 53 della
1. L'articolo 53 della
"Art. 53
Istituzione
1. All'istituzione delle Aree di riequilibrio ecologico provvede la Giunta regionale, sentita la competente commissione assembleare, previa verifica di coerenza con gli strumenti di pianificazione e di programmazione di livello regionale e sulla base dei criteri definiti attraverso il Programma regionale di cui all'articolo 12.
2. La proposta d'istituzione delle Aree di riequilibrio ecologico deve avere i seguenti contenuti minimi:
a) le finalità;
b) la perimetrazione in scala 1:10.000;
c) gli obiettivi gestionali specifici;
d) le misure di incentivazione, di sostegno e di promozione per la loro conservazione e valorizzazione.
3. Possono avanzare la proposta di istituzione delle Aree di riequilibrio ecologico i comuni e le loro unioni, le province e la Città metropolitana di Bologna, previa consultazione delle associazioni ambientaliste ed agricole maggiormente rappresentative a livello regionale e dei proprietari delle aree interessate.".
Art. 17. Modifiche all'articolo 54 della
1. Il comma 1 dell'articolo 54 della
"1. Attraverso l'atto istitutivo la Giunta regionale attribuisce la gestione delle Aree di riequilibrio ecologico ai comuni o alle loro unioni.".
2. Il comma 6 dell'articolo 54 della
"6. I soggetti gestori comunicano alla Regione le informazioni sullo stato di gestione delle Aree di riequilibrio ecologico, sulle azioni di prevenzione, conservazione, rinaturalizzazione, controllo e monitoraggio in atto ed in programma e sui relativi fabbisogni finanziari.".
Art. 18. Inserimento dell'articolo 54 bis della
1. Dopo l'articolo 54 della
"Art. 54 bis. Ambiti di tutela naturalistica di interesse sovracomunale
1. Qualora più comuni o più unioni siano interessati dalla presenza sul loro territorio di Aree di riequilibrio ecologico o di siti della Rete natura 2000 caratterizzati da vicinanza geografica, da ecosistemi tipologicamente simili, tali enti possono, previa intesa con la Regione, stipulare apposite convenzioni finalizzate alla gestione e alla conservazione delle Aree di riequilibrio ecologico o di siti della Rete natura 2000.
2. L'intesa di cui al comma 1 deve definire la durata, le finalità ed i reciproci impegni per garantire la conservazione e la valorizzazione delle Aree di riequilibrio ecologico e siti della Rete natura 2000.
3. La Regione può concorrere alle loro spese di gestione attraverso la concessione di appositi contributi finanziari, compresi quelli per gli investimenti volti alla loro conservazione e valorizzazione.
4. I singoli ambiti di tutela naturalistica di interesse sovracomunale potranno assumere una specifica denominazione che richiami la loro collocazione geografica.
5. Gli ambiti di tutela naturalistica di interesse sovracomunale entreranno a fare parte della rete regionale.".
Art. 19. Abrogazioni
1. La lettera e) del comma 2 dell'articolo 3 della
2. Il comma 2 dell'articolo 6 della
3. La lettera d) del comma 2 dell'articolo 18 della
Sezione V
Disciplina del trasporto pubblico
Art. 20. Modifiche all'articolo 11 della
1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 11 della
Art. 21. Modifiche all'articolo 167 della
1. Dopo la lettera c) del comma 2 dell'articolo 167 della
"c) bis interventi di ripristino o consolidamento di opere d'arte resisi necessari per evitare limitazioni alla circolazione lungo la rete provinciale, con priorità di spesa per quella ricadente nella rete stradale di interesse regionale al fine di mantenere omogenei standard tecnici e funzionali sulla stessa;".
2. Il comma 4 dell'articolo 167 della
"4. Le risorse specificamente autorizzate dal bilancio regionale per gli interventi di cui al comma 2, lettere c) e c bis), sono assegnate con delibera della Giunta regionale alle Province interessate.".
Capo V
MISURE DI ADEGUAMENTO IN MATERIA SANITARIA E SOCIALE
Art. 22. Inserimento dell'articolo 8 bis della
1. Dopo l'articolo 8 della
"Art. 8 bis. Conferimento di beni immobili a fondi comuni di investimento ai sensi dell'articolo 33 del
1. Il conferimento di beni immobili del patrimonio disponibile della Regione e degli Enti del Servizio sanitario regionale a fondi comuni di investimento di cui all'articolo 33 del
2. La deliberazione di cui al comma 1, previa acquisizione del parere delle amministrazioni comunali interessate, comporta, anche in variante alle vigenti previsioni urbanistiche, il conseguimento dell'ammissibilità della destinazione funzionale degli immobili prevista dal progetto di valorizzazione nonché la regolarizzazione edilizia ed urbanistica dei medesimi immobili. Sulla proposta di deliberazione della Giunta regionale i comuni esprimono il loro parere entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento. In caso di dissenso di una o più amministrazioni comunali, il procedimento è concluso con deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale.".
Art. 23. Inserimento dell'articolo 5 bis della
1. Dopo l'articolo 5 della legge regionale 1° giugno 2017, n. 9 (Fusione dell'Azienda unità sanitaria locale di Reggio Emilia e dell'Azienda ospedaliera 'Arcispedale Santa Maria Nuova'. Altre disposizioni di adeguamento degli assetti organizzativi in materia sanitaria), è inserito il seguente:
"Art. 5 bis. Pubblicità legale degli atti delle aziende sanitarie e degli enti del Servizio sanitario regionale
1. Le aziende sanitarie e gli enti del Servizio sanitario regionale pubblicano, anche per estratto, nell'albo istituito ai sensi dell'articolo 32 della
Art. 24. Inserimento dell'articolo 6 bis della
1. Dopo l'articolo 6 della legge regionale 1° giugno 2017, n. 9 (Fusione dell'Azienda unità sanitaria locale di Reggio Emilia e dell'Azienda ospedaliera 'Arcispedale Santa Maria Nuova'. Altre disposizioni di adeguamento degli assetti organizzativi in materia sanitaria) è inserito il seguente:
"Art. 6 bis. Disposizioni per l'applicazione della
1. Per l'applicazione della
2. Il Portale, in coerenza con quanto stabilito dalla
3. La Giunta regionale con successivi atti, anche di natura regolamentare, definisce le modalità attuative in ordine alle modalità operative di registrazione e trattamento dei dati raccolti, alle misure di sicurezza del trattamento, nel rispetto della disciplina relativa al trattamento dei dati personali, nonché alla definizione di una o più convenzioni con il Comitato regionale dei Consigli notarili dell'Emilia-Romagna, ferme restando le ulteriori disposizioni assunte ai sensi dell'articolo 1, comma 419, della
Art. 25. Riassetto dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena e dell'Azienda USL di Modena
1. A decorrere dal 1° gennaio 2019 l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena è costituita da un unico presidio e si articola nei due stabilimenti ospedalieri: il Policlinico di Modena e l'Ospedale Civile di Baggiovara. L'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena subentra a tutti gli effetti e senza soluzione di continuità nei rapporti attivi e passivi in essere, interni e esterni in capo all'Azienda USL di Modena direttamente riferiti alla gestione dello stabilimento dell'Ospedale Civile di Baggiovara. Dalla medesima data viene conseguentemente ridefinito l'assetto del Presidio ospedaliero unico dell'Azienda USL di Modena. Relativamente al patrimonio, restano confermati i provvedimenti assunti in attuazione dell'articolo 13 della
2. Il personale dell'Azienda USL di Modena, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato, che alla data di cui al comma 1 è collocato in assegnazione temporanea presso l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, ai sensi dell'articolo 22-ter, comma 3, della
3. In coerenza con i principi previsti dalla
Capo VI
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE
Art. 26. Esercizio di funzioni conferite con la
1. Al fine di favorire l'esercizio autonomo delle funzioni conferite ad altri enti pubblici ai sensi della
2. Il presente articolo può essere applicato anche per lo svolgimento, previa convenzione, di attività nell'ambito di progetti speciali e accordi tra la Regione e gli enti che esercitano funzioni conferite ai sensi delle leggi di cui al comma 1.
3. La posizione di distacco, su richiesta dell'ente e previo assenso del dipendente, può essere sostituita dal comando oneroso disposto ai sensi dell'articolo 8 della
4. Il periodo di distacco o di comando oneroso disposto ai sensi del presente articolo non può complessivamente superare il periodo massimo di trentasei mesi in quanto finalizzato a permettere agli enti di cui al comma 1 di completare il proprio organico per l'esercizio autonomo delle funzioni conferite.
5. La Regione e gli enti di cui al comma 1 regolano l'esercizio delle funzioni conferite tramite convenzioni. Le convenzioni regolano gli aspetti finanziari, le modalità di gestione del personale in posizione di distacco o comando, le eventuali procedure di mobilità volontaria tra gli enti. Le stesse convenzioni possono anche prevedere il trasferimento di quote di dotazione organica tra gli enti nonché l'adeguamento dei fondi e degli istituti del salario accessorio.
Art. 27. Vigenza delle graduatorie regionali
1. Le graduatorie della Regione Emilia-Romagna richiamate dall'articolo 5 della
2. Al fine di assicurare la piena funzionalità dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE), anche in relazione all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 26 della presente legge, le graduatorie concorsuali di ARPAE vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogate fino al 31 dicembre 2019.
Capo VII
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI REGIONALI
Art. 28. Modifiche all'articolo 2 della
1. Dopo il quarto comma dell'articolo 2 della
"4 bis. La tassa per la concessione di costituzione di aziende faunistico-venatorie, aziende agri-turistico-venatorie e di centri privati di riproduzione di fauna selvatica va corrisposta all'atto del rilascio della concessione. Per gli anni successivi va corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.".
Art. 29. Modifiche all'articolo 6 della
1. Il comma 3 dell'articolo 6 della
"3. In caso di ritardato pagamento della tassa sulle concessioni regionali, il trasgressore è punito con la sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del
Art. 30. Modifiche all'articolo 11 della
1. Al secondo comma dell'articolo 11 della
Art. 31. Modifiche all'articolo 8 della
1. La rubrica dell'articolo 8 della
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 8 della
"2 bis. Se il gestore dell'impianto ha effettuato pagamenti in eccedenza rispetto al dovuto per ciascun trimestre può presentare istanza di compensazione, in carta semplice, con allegazione di idonea documentazione attestante il credito, da trasmettere alla struttura regionale competente in materia di tributi entro trenta giorni dall'effettuazione del pagamento eccessivo. La compensazione viene imputata ai trimestri successivi dello stesso anno d'imposta. Se non è possibile esperire la totale compensazione del credito nel medesimo anno d'imposta, il credito non compensato, indicato nella dichiarazione annuale, viene per la parte restante rimborsato e può essere portato in compensazione nell'anno d'imposta successivo solo a seguito di espressa autorizzazione della stessa struttura regionale competente.".
Art. 32. Estinzione dei crediti tributari di modesta entità
1. A decorrere dal 1° luglio 2012 per i crediti tributari in essere alla data di entrata in vigore della presente legge non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi a tributi regionali, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di trenta euro, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.
2. Se l'importo del credito supera il limite previsto dal comma 1, si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione per l'intero ammontare.
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica qualora il credito tributario, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento concernenti il medesimo tributo.
Art. 33. Modifiche all'articolo 20 della
1. Nella
Capo VIII
DISPOSIZIONI ULTERIORI E FINALI
Art. 34. Modifiche all'articolo 6 della
1. L'articolo 6 della
"Art. 6
Linee di indirizzo per lo sviluppo digitale
1. L'Assemblea legislativa approva, su proposta della Giunta, le linee di indirizzo del piano regionale per lo sviluppo telematico, delle ICT e dell'e-government, costituenti l'Agenda digitale dell'Emilia-Romagna (ADER).
2. L'ADER definisce, con periodicità di norma quinquennale con avvio in corrispondenza del primo anno di mandato, le strategie della Regione per il territorio regionale, individua le aree e gli obiettivi in coerenza con il Documento di economia e finanza regionale (DEFR), raccorda gli interventi in ambito regionale ai programmi europei e statali, costituendo il quadro di riferimento per lo sviluppo della rete telematica e del sistema integrato regionale di servizi digitali.
3. Alle linee di indirizzo approvate dall'Assemblea legislativa si attengono, nei propri programmi riguardanti il digitale, le aziende sanitarie, le agenzie e gli istituti della Regione, gli Enti locali.
4. La Regione realizza la predisposizione e l'attuazione dell'ADER con il supporto di un comitato scientifico composto da esperti. La composizione del comitato scientifico è deliberata dalla Giunta regionale. La partecipazione al comitato scientifico è senza oneri per la Regione.
5. L'organizzazione e le modalità della collaborazione tra Regione ed enti pubblici per l'attuazione degli interventi e misure previsti dalla presente legge sono stabilite con convenzione generale avente funzione di accordo quadro e con specifici accordi attuativi. La convenzione generale definisce la predetta collaborazione tra i vari soggetti pubblici che vengono a fare parte dell'aggregazione denominata Community network dell'Emilia-Romagna (CN-ER), le cui funzioni, secondo le condizioni stabilite nella convenzione generale, sono esercitate, anche nell'interesse degli enti pubblici del territorio, dalla Regione avvalendosi di un Tavolo permanente della Community network dell'Emilia-Romagna, organismo della CN-ER, cui è attribuito il compito di assicurare l'emersione dei fabbisogni e l'indirizzo per le strategie territoriali.
6. Il controllo analogo congiunto nei confronti della società prevista dall'articolo 10 è esercitato tramite un Comitato permanente di indirizzo e coordinamento tra gli enti pubblici soci, la cui composizione e funzionamento sono definiti nell'ambito di una apposita convenzione sottoscritta dai soci. La competente direzione generale della Regione coordina le funzioni regionali e le altre definite dalla convenzione nell'ambito del Comitato.".
Art. 35. Modifiche all'articolo 19 della
1. Dopo il comma 8 quater dell'articolo 19 della
"8 quinquies. Al fine di assicurare la parità di trattamento fra i dipendenti regionali in servizio presso l'Agenzia regionale Intercent-ER ed il restante personale nell'applicazione dell'articolo 113 del
Art. 36. Modifiche all'articolo 4 della
1. Al comma 2 dell'articolo 4 della
Art. 37. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico (BURERT).