Settore: | Codici regionali |
Regione: | Emilia Romagna |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.2 contabilità regionale e procedure di spesa |
Data: | 27/07/2018 |
Numero: | 11 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto e finalità |
Art. 2. Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n. 32 del 1988 |
Art. 3. Inserimento dell'articolo 8 bis della legge regionale n. 32 del 1988 |
Art. 4. Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale n. 7 del 2004 |
Art. 5. Modifiche all'articolo 19 della legge regionale n. 7 del 2004 |
Art. 6. Modifiche all'articolo 61 della legge regionale n. 6 del 2005 |
Art. 7. Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 4 del 2007 |
Art. 8. Modifiche all'articolo 51 della legge regionale n. 24 del 2009 |
Art. 9. Adesione alla Fondazione Symbola |
Art. 10. Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n. 14 del 2014 |
Art. 11. Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n. 24 del 2017 |
Art. 12. Modifiche all'articolo 34 della legge regionale n. 24 del 2017 |
Art. 13. Inserimento dell'articolo 5 bis della legge regionale n. 37 del 1994 |
Art. 14. Modifiche all'articolo 33 bis della legge regionale n. 14 del 2008 |
Art. 15. Fondazione Teatro Comunale di Bologna |
Art. 16. Modifiche all'articolo 10 della legge regionale n. 17 del 2002 |
Art. 17. Norme transitorie in materia di commercio in forma hobbistica su aree pubbliche |
Art. 18. Interventi a favore del credito alle imprese |
Art. 19. Modifiche all'articolo 14 della legge regionale n. 14 del 2014 |
Art. 20. Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 21 del 2017 |
Art. 21. Abrogazione dell'articolo 2 della legge regionale n. 21 del 2017 |
Art. 22. Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 21 del 2017 |
Art. 23. Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 21 del 2017 |
Art. 24. Sostituzione dell'articolo 5 della legge regionale n. 21 del 2017 |
Art. 25. Sostituzione dell'articolo 6 della legge regionale n. 21 del 2017 |
Art. 26. Inserimento dell'articolo 6 bis della legge regionale n. 21 del 2017 |
Art. 27. Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n. 21 del 2017 |
Art. 28. Modifiche all'articolo 10 della legge regionale n. 21 del 2017 |
Art. 29. Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 30 del 1992 |
Art. 30. Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 30 del 1992 |
Art. 31. Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 30 del 1992 |
Art. 32. Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n. 30 del 1992 |
Art. 33. Modifiche all'articolo 9 della legge regionale n. 30 del 1992 |
Art. 34. Modifiche alla legge regionale n. 30 del 1998 |
Art. 35. Modifiche all'articolo 167 bis della legge regionale n. 3 del 1999 |
Art. 36. Segnalazione certificata di inizio attività di case famiglia, appartamenti protetti, gruppi appartamento per anziani e disabili |
Art. 37. Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 27 del 2000 |
Art. 38. Sostituzione dell'articolo 5 della legge regionale n. 27 del 2000 |
Art. 39. Modifiche all'articolo 13 della legge regionale n. 27 del 2000 |
Art. 40. Modifiche all'articolo 14 della legge regionale n. 27 del 2000 |
Art. 41. Modifiche all'articolo 16 della legge regionale n. 27 del 2000 |
Art. 42. Sostituzione dell'articolo 27 della legge regionale n. 27 del 2000 |
Art. 43. Modifiche all'articolo 31 della legge regionale n. 27 del 2000 |
Art. 44. Abrogazione di disposizioni della legge regionale n. 27 del 2000 |
Art. 45. Sostituzione dell'articolo 5 della legge regionale n. 5 del 2005 |
Art. 46. Abrogazione dell'articolo 8 della legge regionale n. 5 del 2005 |
Art. 47. Modifiche all'articolo 11 della legge regionale n. 5 del 2005 |
Art. 48. Inserimento dell'articolo 9 bis della legge regionale n. 15 del 2012 |
Art. 49. Norma transitoria per l'applicazione dell'articolo 21 quater della legge regionale n. 16 del 2008 |
Art. 50. Entrata in vigore |
§ 6.2.154 - L.R. 27 luglio 2018, n. 11.
Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020
(B.U. 27 luglio 2018, n. 232)
Art. 1. Oggetto e finalità
1. In coerenza con il
Capo I
Ambiente e territorio
Art. 2. Modifiche all'articolo 8 della
1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 8 della
"a) esercitare direttamente l'attività per cui è rilasciata la concessione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8 bis;".
Art. 3. Inserimento dell'articolo 8 bis della
1. Dopo l'articolo 8 della
"Art. 8 bis
Subconcessione
1. Previa autorizzazione dell'autorità competente e nell'ambito della durata della concessione, il concessionario può subconcedere in tutto o in parte l'attività di coltivazione oggetto della stessa:
a) a un altro soggetto economico, nell'ambito di un contratto di affitto di ramo di azienda riguardante l'attività per la quale la concessione è stata rilasciata, per la durata corrispondente a quella del contratto di affitto;
b) a un soggetto controllato che eserciti l'attività per la quale la concessione è stata rilasciata nell'ambito di un assetto organizzativo multilivello o di gruppo.
2. La subconcessione è autorizzata nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) il subconcessionario deve essere in possesso dei requisiti di ordine generale e dei requisiti tecnici ed economici necessari per il rilascio della concessione; il possesso dei requisiti tecnici ed economici può essere soddisfatto anche avvalendosi dei requisiti del concessionario, in base ad apposito impegno espresso da quest'ultimo nell'atto di sub-concessione;
b) l'utilizzo delle acque da parte del subconcessionario deve avvenire nel rispetto dell'articolo 26 della presente legge.
3. Il subconcessionario assume gli obblighi previsti dalla normativa in materia e dall'atto di concessione relativi alle prescrizioni per l'esercizio dell'attività di coltivazione, nonché l'obbligo di corrispondere i diritti proporzionali di cui all'articolo 16 e il canone di cui all'articolo 16 bis della presente legge, fermo restando che il concessionario è obbligato solidalmente con il subconcessionario nei confronti dell'amministrazione alla quale sono dovuti tali oneri.
4. Gli Enti locali territoriali e loro consorzi nonché le società a maggioranza di capitale pubblico possono subconcedere a terzi l'attività, previa autorizzazione della autorità competente.".
Art. 4. Sostituzione dell'articolo 3 della
1. L'articolo 3 della
"Art. 3
Misure di conservazione
1. La Giunta regionale, sulla base delle linee guida del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adotta l'atto preliminare contenente le misure di conservazione per i siti della rete "Natura 2000" di cui all'articolo 4 del
2. L'atto preliminare è pubblicato sul sito web della Giunta regionale per un periodo di sessanta giorni corredato da un avviso di pubblicazione che riporta l'indicazione:
a) dell'atto in corso di approvazione;
b) del sito web sul quale l'atto è pubblicato e del termine perentorio entro cui chiunque può formulare osservazioni;
c) del responsabile del procedimento.
3. L'avviso di pubblicazione è altresì pubblicato sull'albo pretorio dei Comuni territorialmente interessati ed è trasmesso ai proprietari interessati qualora gli stessi siano agevolmente individuabili e le misure di conservazione coinvolgano porzioni limitate di territorio.
4. L'avviso di pubblicazione è inoltre trasmesso alle Province, ai Comuni e agli altri enti di governo del territorio, agli enti di gestione delle aree protette limitrofe ai siti e alle associazioni economiche e sociali.
5. Entro la scadenza del termine di pubblicazione chiunque può formulare osservazioni. La Giunta regionale si esprime sulle osservazioni pervenute di norma entro i successivi novanta giorni.
6. Sulla base delle risultanze della consultazione di cui al comma 5, la Giunta regionale approva la proposta di adozione delle misure di conservazione e la trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per la designazione delle "Zone speciali di conservazione" (ZSC) ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del
7. La delibera di approvazione delle misure di conservazione è consultabile sul sito web della Regione. L'avviso dell'avvenuta approvazione è pubblicato sul BURERT, sull'albo pretorio dei Comuni territorialmente interessati, su almeno un quotidiano a diffusione locale ed è comunicato ai proprietari interessati qualora gli stessi siano agevolmente individuabili e le misure di conservazione coinvolgano porzioni limitate di territorio.
8. Per l'approvazione e la modifica delle misure di conservazione delle zone di protezione speciale (ZPS) di cui all'articolo 6 del
9. Le misure di conservazione possono prevedere le tipologie di interventi di modesta entità che non presentano incidenza significativa sul sito.
10. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 13, comma 2, lettera c), della
Art. 5. Modifiche all'articolo 19 della
1. Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 19 della
Art. 6. Modifiche all'articolo 61 della
1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 61 della
2. Il comma 1 bis dell'articolo 61 della
"1 bis. La Regione può concedere contributi ai Parchi nazionali, agli Enti di gestione per i parchi e la biodiversità o ad altri enti pubblici, per la realizzazione di interventi volti alla conservazione e alla valorizzazione dei siti designati dall'UNESCO come Riserva della Biosfera Man and Biosphere (MAB) o come Sito Patrimonio dell'Umanità designati sulla base del criterio naturale n. IX stabilito dall'UNESCO, o per la predisposizione delle nuove proposte di candidatura per le medesime categorie UNESCO.".
Art. 7. Modifiche all'articolo 3 della
1. Il comma 10 dell'articolo 3 della
"10. Nel caso di infrastrutture ad uso pubblico, esistenti alla data di conferimento della funzione di gestione del demanio idrico alle Regioni, che occupano aree del demanio idrico in assenza del relativo titolo concessorio, l'ente pubblico o il soggetto gestore dell'infrastruttura è tenuto a presentare istanza di regolarizzazione dell'occupazione. Qualora l'istanza non consegua ad accertamento dell'autorità competente non si procede alla comminazione della sanzione e il richiedente può mantenere l'occupazione sino al termine del procedimento attivato, fatta salva la possibilità di esenzione dal pagamento dello stesso con particolare riferimento alle infrastrutture ad uso pubblico.
10 bis. Nel caso di enti pubblici e dei soggetti gestori delle infrastrutture di cui al comma 10 ovvero soggetti esercenti pubblici servizi, previo accordo con la Regione sostitutivo dell'atto concessorio, si può procedere alla determinazione del numero e della tipologia delle interferenze con il demanio idrico anche applicando un criterio statistico, elaborato su un campione significativo di territorio, cui commisurare il canone complessivo annuo da corrispondere. L'aggiornamento del canone è effettuato sulla base delle variazioni delle reti, degli impianti e delle occupazioni.".
Art. 8. Modifiche all'articolo 51 della
1. Il comma 2 dell'articolo 51 della
"2. La quantificazione dell'indennizzo per utilizzo senza titolo del demanio idrico è effettuata in relazione all'entità della violazione e al tipo di utilizzo, in base al canone previsto dalla normativa vigente, con una maggiorazione pari al 100 per cento per ogni annualità di utilizzo senza titolo.".
Art. 9. Adesione alla Fondazione Symbola
1. Al fine di perseguire la promozione della qualità come modello di riferimento nei processi di sviluppo, la Regione, ai sensi dell'articolo 64, comma 3, dello Statuto, è autorizzata ad aderire a "Symbola - Fondazione per le qualità italiane" che ha tra le proprie finalità statutarie l'analisi e la rappresentazione delle qualità italiane mediante la creazione di reti di rapporti culturali, scientifici, istituzionali, territoriali ed economici.
2. L'adesione della Regione alla Fondazione è subordinata alla permanenza delle seguenti condizioni:
a) che lo statuto e le iniziative della Fondazione siano conformi ai principi dello Statuto della Regione Emilia-Romagna;
b) che la Fondazione non persegua fini di lucro.
3. La Regione aderisce alla Fondazione quale componente sostenitore e, a tale fine, è autorizzata a corrispondere alla Fondazione una quota di adesione pari a 25.000,00 euro per il primo anno e pari a 10.000, 00 euro per gli anni successivi, secondo quanto previsto dallo statuto della Fondazione, nell'ambito delle autorizzazioni disposte annualmente dalla legge di approvazione del bilancio.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3 per gli esercizi finanziari 2018-2020 la Regione fa fronte mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell'ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese correnti" del bilancio di previsione 2018-2020. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle conseguenti variazioni di bilancio.
5. Per gli esercizi successivi al 2020, agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3 si fa fronte nell'ambito degli stanziamenti annualmente autorizzati dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del
6. Il presidente della Regione, o suo delegato, è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare l'adesione alla Fondazione e ad esercitare i diritti connessi.
Art. 10. Modifiche all'articolo 8 della
1. Alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 8 della
Art. 11. Modifiche all'articolo 8 della
1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 8 della
Art. 12. Modifiche all'articolo 34 della
1. Al comma 3 dell'articolo 34 della
Capo II
Economia della conoscenza, del lavoro e dell'impresa
Sezione I
Cultura, turismo e commercio
Art. 13. Inserimento dell'articolo 5 bis della
1. Dopo l'articolo 5 della
"Art. 5 bis
Interventi a sostegno delle iniziative di promozione culturale all'estero
1. La Regione interviene mediante assegnazione di contributi a sostegno di progetti presentati da soggetti che, in conformità degli indirizzi del programma pluriennale di cui all'articolo 3, promuovono a livello internazionale la produzione e il patrimonio culturale materiale e immateriale regionale.
2. Possono presentare progetti e beneficiare dei contributi previsti dal comma 1 soggetti pubblici, privati, compresi gli enti del terzo settore.".
Art. 14. Modifiche all'articolo 33 bis della
1. Al comma 2 dell'articolo 33 bis della
Art. 15. Fondazione Teatro Comunale di Bologna
1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a partecipare all'aumento del fondo di dotazione della "Fondazione Teatro Comunale di Bologna", della quale è socio ai sensi del
Art. 16. Modifiche all'articolo 10 della
1. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 10 della
"e bis) la misura dei contributi concedibili, in caso di attivazione di programmi straordinari di intervento cofinanziati dallo Stato, riguardanti beni di proprietà pubblica o nella disponibilità pubblica, può essere elevata al 100 per cento della spesa ammissibile.".
Art. 17. Norme transitorie in materia di commercio in forma hobbistica su aree pubbliche
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 7 bis della
a) coloro che hanno già ottenuto il rilascio di due o più tesserini ai sensi dell'articolo 7 bis, comma 3, della
b) i tesserini rilasciati nell'anno 2017 conservano efficacia per tutto l'anno 2018, fino alla completa vidimazione degli spazi.
Sezione II
Sviluppo economico
Art. 18. Interventi a favore del credito alle imprese
1. Al fine di facilitare l'accesso al credito delle piccole e medie imprese (PMI), previa istituzione di un apposito fondo regionale di garanzia, la Giunta regionale è autorizzata ad avviare le procedure per limitare nel territorio della Regione Emilia-Romagna l'intervento del fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della
2. La limitazione dell'intervento del fondo di garanzia di cui al comma 1 è richiesta per i finanziamenti di importo fino a euro 100.000,00.
Art. 19. Modifiche all'articolo 14 della
Il comma 1 dell'articolo 14 della
"1. Al fine di favorire il ricorso al credito delle imprese, la Regione sostiene i soggetti che operano a supporto del sistema produttivo regionale, iscritti al vigente elenco degli intermediari finanziari vigilati ai sensi dell'articolo 106 del
Art. 20. Modifiche all'articolo 1 della
1. Il comma 2 dell'articolo 1 della
"2. Per le finalità di cui al comma 1, per le denominazioni di "pane", "pane fresco", "pane parzialmente cotto", "pane conservato", "panificio", "responsabile dell'attività produttiva" si rinvia a quelle previste dalla normativa statale.".
Art. 21. Abrogazione dell'articolo 2 della
1. L'articolo 2 della
Art. 22. Modifiche all'articolo 3 della
1. I commi 2 e 3 dell'articolo 3 della
Art. 23. Modifiche all'articolo 4 della
1. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 4 della
2. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 4 della
3. Il comma 3 dell'articolo 4 della
"3. La Regione promuove la qualificazione delle competenze delle persone che operano nelle attività di panificazione, ed in particolare di coloro che esercitano o intendono esercitare l'attività di responsabile di cui al comma 2, anche al fine di favorirne l'aggiornamento periodico, nell'ambito dei programmi di cui alla
4. I commi 4, 5 e 6 dell'articolo 4 della
Art. 24. Sostituzione dell'articolo 5 della
1. L'articolo 5 della
"Art. 5
Informazione al consumatore
1. Al fine di assicurare una corretta e puntuale informazione ai consumatori per orientarli verso scelte sempre più consapevoli, nella vendita delle tipologie panare di cui all'articolo 1, comma 2, deve essere immediatamente e chiaramente identificabile il prodotto esposto, sia attraverso la separazione dei diversi prodotti, sia attraverso indicazioni ben visibili a scaffale.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 del
3. Fermo restando quanto previsto dal
Art. 25. Sostituzione dell'articolo 6 della
1. L'articolo 6 della
"Art. 6
Valorizzazione
1. La Regione, al fine di promuovere e valorizzare il pane ed i prodotti realizzati dai forni regionali artigianali, intesi quali esercizi di vendita, ovvero locali di produzione e stoccaggio non necessariamente attigui ma riconducibili ai panifici iscritti all'albo delle imprese artigiane ai sensi della
2. In particolare, la Regione supporta con specifici contributi le iniziative da tenersi durante la "Giornata del pane e dei prodotti da forno", che si svolge ogni anno.
3. La data dell'evento di cui al comma 2, nonché l'ammontare e le modalità di concessione dei contributi di cui al presente articolo, sono definite con atto della Giunta regionale.
4. Per l'attività di valorizzazione e di promozione di cui all'articolo 1, comma 1, la Giunta regionale predispone, fra l'altro, azioni finalizzate alla tracciabilità del prodotto, anche supportando accordi intercategoriali di filiere.".
Art. 26. Inserimento dell'articolo 6 bis della
1. Dopo l'articolo 6 della
"Art. 6 bis
Regolamento
1. La Giunta regionale, entro il 31 gennaio 2019 e previo parere della Commissione assembleare competente, adotta un regolamento con il quale sono disciplinati:
a) l'utilizzo delle denominazioni di "pane", "pane fresco", "pane parzialmente cotto", "pane conservato" e "panificio" per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1;
b) le modalità, omogenee sull'intero territorio regionale, di indicazione e separazione dei prodotti panari al momento della vendita, atte a garantire una corretta e puntuale informazione ai consumatori, ai sensi dell'articolo 5;
c) gli indirizzi generali relativi alle caratteristiche delle azioni finalizzate alla promozione della tracciabilità del prodotto, ai sensi dell'articolo 6, comma 4;
d) i contenuti, la durata e le modalità di svolgimento dei corsi di formazione previsti dall'articolo 4.
2. Il progetto di regolamento di cui al comma 1 è sottoposto dalla Giunta regionale, nelle parti che lo richiedano, alla procedura di informazione ai sensi della
Art. 27. Modifiche all'articolo 8 della
1. Al comma 2 dell'articolo 8 della
a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) da 2.500 a 10.000 euro per violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 5, comma 1 e comma 2;";
b) le lettere c) e d) sono abrogate;
c) alla lettera e) le parole "o di sua inottemperanza all'obbligo formativo o all'aggiornamento professionale" sono soppresse.
2. Il comma 3 dell'articolo 8 della
"3. In caso di recidiva o particolare gravità si applica quanto previsto dall'articolo 22, comma 2, del
Art. 28. Modifiche all'articolo 10 della
1. Al comma 1 dell'articolo 10 della
2. Il comma 2 dell'articolo 10 della
Capo III
Trasporti e viabilità
Art. 29. Modifiche all'articolo 4 della
1. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 4 della
"e bis) interventi per la sicurezza degli utenti.".
Art. 30. Modifiche all'articolo 5 della
1. Al comma 1 dell'articolo 5 della
Art. 31. Modifiche all'articolo 7 della
1. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 7 della
"e bis) contributi per acquisto di mezzi e attrezzature volte a migliorare le attività a supporto della sicurezza degli utenti della rete stradale regionale.".
Art. 32. Modifiche all'articolo 8 della
1. Il comma 1 dell'articolo 8 della
"1. La Giunta regionale adotta, nell'ambito degli strumenti di pianificazione indicati all'articolo 2, criteri e modalità per la concessione dei contributi di cui all'articolo 7.".
2. I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 8 della
Art. 33. Modifiche all'articolo 9 della
1. Al comma 2 dell'articolo 9 della
Art. 34. Modifiche alla
1. Al comma 1 dell'articolo 33 della
a) dopo le parole "dell'art. 19, "sono inserite le seguenti: "e al gestore del contratto di servizio ferroviario";
b) dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:
"b bis) attuare gli indirizzi regionali in materia tariffaria per incentivare l'uso del trasporto pubblico;
b ter) realizzare maggiori controlli e attuare nuovi provvedimenti atti a contrastare il mancato pagamento delle tariffe del trasporto pubblico.".
2. Il comma 3 dell'articolo 33 della
"3. La Giunta regionale stabilisce altresì le modalità di erogazione dei contributi, di monitoraggio nonché le fattispecie e le modalità di revoca.".
3. L'articolo 50 della
Art. 35. Modifiche all'articolo 167 bis della
1. Al comma 3 dell'articolo 167 bis della
2. Il comma 4 bis dell'articolo 167 bis della
"4 bis. La Regione è altresì autorizzata ad assegnare alla Città metropolitana di Bologna e alle Province fondi per la realizzazione di interventi sulla viabilità inseriti in provvedimenti di programmazione negoziata di cui alla
Capo IV
Assistenza alla persona
Art. 36. Segnalazione certificata di inizio attività di case famiglia, appartamenti protetti, gruppi appartamento per anziani e disabili
1. Sono strutture a bassa intensità assistenziale per anziani e disabili quelle capaci di accogliere fino ad un massimo di sei utenti, appartenenti alle seguenti tipologie:
a) case famiglia per anziani o disabili;
b) appartamenti protetti per anziani o disabili;
c) gruppi appartamento per anziani o disabili.
2. Dette strutture devono possedere i requisiti stabiliti in conformità alla
3. Le attività di gestione di case famiglia, appartamenti protetti e gruppi appartamento per anziani e disabili sono avviate con segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'articolo 19 della
4. Non può esercitare attività di gestione di case famiglia, appartamenti protetti e gruppi appartamento per anziani e disabili, chiunque:
a) sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;
b) abbia riportato una condanna con sentenza passata in giudicato per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c) abbia riportato una condanna con sentenza passata in giudicato a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, titolo V, VI, IX, XI, XII, XIII del codice penale;
d) sia sottoposto a una delle misure di prevenzione di cui al
5. Il divieto di cui al comma 4 permane per la durata di cinque anni dal giorno in cui la pena sia stata scontata o, nel caso si sia estinta in altro modo, dalla data del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
6. La SCIA di cui al comma 3 è corredata da dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà di cui al
7. Non rientrano nella disciplina del presente articolo le strutture definite case famiglia "multiutenza" rivolte a bambini adolescenti o adulti in difficoltà e le altre comunità di tipo familiare per minori definite dalle direttive della Giunta regionale.
Capo V
Disposizioni per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina e per il benessere animale
Art. 37. Modifiche all'articolo 1 della
1. Al comma 2 dell'articolo 1 della
Art. 38. Sostituzione dell'articolo 5 della
1. L'articolo 5 della
"Art. 5
Competenze della Regione
1. La Regione esercita funzioni di indirizzo e coordinamento nell'applicazione della presente legge e, in particolare, in relazione a:
a) iniziative d'informazione di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), della
b) corsi di aggiornamento o formazione di cui all'articolo 3, comma 4, lettera b), della
c) piani di risanamento, costruzione e gestione delle strutture di ricovero per cani e gatti, ai sensi degli articoli 19 e 20.
2. La Regione provvede alla realizzazione di un sistema informatizzato di anagrafe canina regionale, consistente nel registro della popolazione canina presente sul territorio regionale, mediante la raccolta e la gestione informatizzata dei dati provenienti dalle anagrafi canine locali. La Regione elabora, altresì, il piano operativo di prevenzione del randagismo, degli interventi di sterilizzazione ovvero di altre iniziative volte a prevenire il fenomeno del randagismo.
3. La Regione istituisce, senza oneri a carico del bilancio regionale, il Tavolo regionale per la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo. Il Tavolo ha funzione consultiva relativamente ai provvedimenti riguardanti gli animali d'affezione. Esso è presieduto dall'assessore regionale competente ed è composto dai rappresentanti delle Aziende USL, da una rappresentanza dei Comuni della Regione sedi di struttura per il ricovero e la custodia di cani e gatti che garantisca la presenza di almeno un Comune per Provincia, e delle associazioni zoofile e animaliste. Con delibera della Giunta regionale sono definite la composizione del Tavolo e le modalità del suo funzionamento. Il Tavolo dovrà comunque riunirsi almeno una volta all'anno in seduta plenaria.
4. Il Tavolo regionale è inoltre interpellato in via consultiva dalla Regione relativamente ad ogni provvedimento riguardante gli animali da affezione.".
Art. 39. Modifiche all'articolo 13 della
1. Al comma 1 dell'articolo 13 della
Art. 40. Modifiche all'articolo 14 della
1. Al comma 3 dell'articolo 14 della
Art. 41. Modifiche all'articolo 16 della
1. Il comma 3 dell'articolo 16 della
"3. L'azione dei Comuni è coordinata dalla Regione acquisito il parere del Tavolo regionale per la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo. A tal fine la Regione:
a) valuta le esigenze strutturali ed organizzative sul territorio ed indica gli interventi necessari;
b) definisce le modalità di compartecipazione dei Comuni per la realizzazione, il risanamento e la gestione integrata, su base provinciale, delle strutture di ricovero per cani e gatti;
c) propone ai Comuni la definizione delle modalità di funzionamento delle strutture di ricovero, con particolare riguardo alle procedure di adozione da parte di eventuali richiedenti, alle tariffe, alle contribuzioni, alla gestione amministrativa delle strutture, alla garanzia dell'assistenza veterinaria.".
Art. 42. Sostituzione dell'articolo 27 della
1. L'articolo 27 della
"Art. 27
Aggiornamento e formazione
1. I Comuni, le Aziende Unità sanitarie locali e le associazioni di cui all'articolo 1, comma 2, con il coordinamento della Regione, organizzano corsi di istruzione ed aggiornamento per il personale addetto ai servizi per la popolazione canina e felina, per gli addetti alle strutture di ricovero e custodia dei cani e per il personale volontario di cui all'articolo 14.".
Art. 43. Modifiche all'articolo 31 della
1. Nel comma 1 all'articolo 31 della
Art. 44. Abrogazione di disposizioni della
1. L'articolo 3 della
2. La lettera g) del comma 1 dell'articolo 4 della
3. Il comma 2 dell'articolo 6 della
4. L'articolo 25 della
Art. 45. Sostituzione dell'articolo 5 della
1. L'articolo 5 della
"Art. 5
Attività di commercio, allevamento, addestramento e custodia di animali di affezione
1. Per attività connesse al commercio di animali di affezione si intendono le attività economiche, quali gli allevamenti, la vendita di animali, le pensioni per animali, la toelettatura e l'addestramento. Sono esclusi da tale definizione le strutture veterinarie pubbliche e private.
2. Per "allevamento di cani e gatti" si intende la detenzione di cani e di gatti in numero pari o superiore a tre fattrici o dieci cuccioli l'anno. Se tale attività è svolta fini di lucro rientra nelle attività di cui al comma 1 ed è soggetta a quanto previsto nel comma 3. Se tale attività è svolta a fini amatoriali e non a fini di lucro, chi la esercita deve presentare una dichiarazione presso i Servizi veterinari delle Aziende Usl competenti per territorio. Per le altre specie di animali di affezione, per "attività di allevamento" si intendono esclusivamente quelle esercitate a fini di lucro.
3. Chi esercita le attività economiche di cui al comma 1, fatti salvi i divieti fissati dalle norme CITES (Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate da estinzione del 3 marzo 1973) per il commercio e l'allevamento di animali esotici, deve presentare segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) competente per il territorio in cui ha sede l'attività allegando la scheda tecnica e relativa planimetria dei locali e indicando:
a) la tipologia dell'attività svolta;
b) le specie che possono essere ospitate presso la struttura;
c) la conformità della struttura a quanto prescritto negli atti della Giunta regionale;
d) la descrizione delle attrezzature utilizzate per l'esercizio delle attività;
e) il nome della persona responsabile dell'assistenza degli animali, in possesso di qualificata formazione sul benessere animale; detta formazione è ottenuta mediante la partecipazione a specifici percorsi formativi che abbiano i contenuti individuati in apposito atto della Giunta regionale.
4. Il titolare dell'attività di cui al comma 1, ad esclusione dell'attività di toelettatura, esercitate per cani, gatti e furetti è tenuto ad aggiornare un registro di carico e scarico in cui figuri anche l'annotazione della loro provenienza e destinazione.
5. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo i cani di proprietà delle forze armate e dei corpi di pubblica sicurezza.".
Art. 46. Abrogazione dell'articolo 8 della
1. L'articolo 8 della
Art. 47. Modifiche all'articolo 11 della
1. Il comma 1 dell'articolo 11 della
2. Al comma 2 dell'articolo 11 della
Capo VI
Disposizioni tributarie e finali
Art. 48. Inserimento dell'articolo 9 bis della
1. Dopo l'articolo 9 della
"Art. 9 bis
Accordi tra enti per una migliore gestione della fiscalità dell'automobile
1. Per rendere più efficace l'azione amministrativa di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, la Regione può stipulare accordi o intese con Enti Locali, Amministrazioni statali e altri enti pubblici, aventi ad oggetto lo scambio di informazioni inerenti il parco auto del territorio regionale, nonché la realizzazione di progetti operativi, anche in via sperimentale, finalizzati alla creazione di banche dati integrate, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.
2. La cooperazione tra i soggetti interessati alle finalità di cui al comma 1, oltre a perseguire la correttezza e l'equità nella gestione dei tributi, si prefigge altresì lo scopo di migliorare il rapporto con il contribuente sia sotto il profilo della comunicazione che sotto il profilo della sicurezza stradale conseguente all'impiego delle maggiori risorse recuperate.".
Art. 49. Norma transitoria per l'applicazione dell'articolo 21 quater della
1. In sede di prima applicazione dell'articolo 21 quater della
Art. 50. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).