§ 6.3.352 - L.R. 21 dicembre 2018, n. 48.
Legge di stabilità regionale 2019.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 contabilità regionale e procedure di spesa
Data:21/12/2018
Numero:48


Sommario
Art. 1.  (Fondi speciali per le leggi)
Art. 2.  (Partecipazioni regionali)
Art. 3.  (Attuazione accordo Stato-Regioni in materia di concorso regionale alla finanza pubblica sottoscritto in data 15 ottobre 2018)
Art. 4.  (Nuove autorizzazioni di spesa)
Art. 5.  (Interventi di sostegno a famiglie ed imprese)
Art. 6.  (Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione)
Art. 7.  (Rifinanziamento leggi regionali)
Art. 8.  (Modifica alla l.r. 35/2015)
Art. 9.  (Modifica alla l.r. 19/2001)
Art. 10.  (Norma finanziaria)
Art. 11.  (Entrata in vigore)


§ 6.3.352 - L.R. 21 dicembre 2018, n. 48.

Legge di stabilità regionale 2019.

(B.U. 21 dicembre 2018, n. 129)

 

Art. 1. (Fondi speciali per le leggi)

1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso dell’anno 2019 sono determinati in 3.000.000,00 euro per il Fondo speciale destinato alle spese correnti (Missione U 20.03) per il triennio 2019-2021, di cui 1.000.000,00 euro per l’esercizio finanziario 2019, e in 300.000,00 euro per il Fondo speciale destinato alle spese in conto capitale (Missione U 20.03), di cui 100.000,00 euro per l’esercizio finanziario 2019, così come indicato nelle tabelle A e B allegate alla presente legge.

 

     Art. 2. (Partecipazioni regionali)

1. È abrogato il comma 2 dell'articolo 23 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 47 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale - Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2012).

2. All’articolo 1 della legge regionale 10 luglio 2007, n. 15 (Investimenti SO.RI.CAL. S.p.A. 2005/2009), dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

“4 bis. Entro tre mesi dal 1° gennaio 2019 la Regione Calabria e la SO.RI.CAL. S.p.A. stipulano apposita convenzione, sulla base di uno schema approvato dalla Giunta regionale, al fine di regolamentare la restituzione delle anticipazioni erogate dalla Regione ai sensi del comma 1.”

3. Allo scopo di garantire la partecipazione della Regione al fondo di dotazione del Consorzio regionale per le attività produttive (CORAP) e di fare fronte alla eventuale copertura di debiti pregressi del medesimo ente, la Giunta regionale mediante l’utilizzo dei poteri del consorziato, al verificarsi delle specifiche condizioni previste dalla normativa vigente in tema di enti e società a partecipazione regionale, è autorizzata a sostenere la spesa di 3.000.000,00 euro in ciascuna delle annualità 2019-2021, con allocazione alla Missione 14, Programma 01 (U 14.01) dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2019-2021.

4. Allo scopo di garantire la copertura finanziaria dell’affidamento in house, ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice di contratti pubblici), a Fincalabra s.p.a., dei servizi ausiliari di supporto tecnico operativo alle funzioni amministrative dei Dipartimenti regionali non ricompresi nella gestione di fondi a valenza comunitaria (POR e PSR), è autorizzata per l’esercizio finanziario 2019 la spesa di 2.500.000,00 euro con allocazione alla Missione 14, Programma 01 (U 14.01) dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2019-2021.

5. Al fine di consentire la celere conclusione della liquidazione della Fondazione FIELD, nelle more del recupero delle somme indebitamente sottratte alla stessa, è autorizzata per l’esercizio finanziario 2019 la spesa di 750.000,00 euro, allocata alla Missione 15, Programma 01 (U 15.01), dello stato di previsione della spesa del bilancio 2019-2021. Tale somma è destinata, previa verifica del rispetto della normativa vigente anche in tema di soccorso finanziario, alla liquidazione dei debiti relativi all’espletamento di funzioni trasferite ad Azienda Calabria Lavoro e oggetto di transazione comportante la rinuncia della controparte in misura pari o superiore al 40 per cento del valore dell’obbligazione.

 

     Art. 3. (Attuazione accordo Stato-Regioni in materia di concorso regionale alla finanza pubblica sottoscritto in data 15 ottobre 2018)

1. Al fine di realizzare gli investimenti diretti e indiretti stabiliti nell’accordo Stato-Regioni in materia di concorso regionale alla finanza pubblica sottoscritto in data 15 ottobre 2018, la Giunta regionale è autorizzata ad effettuare nuovi investimenti destinati alla messa in sicurezza degli edifici scolastici, per gli importi indicati nella seguente tabella:

 

 

2. Le somme destinate agli investimenti relativi alle annualità 2019-2021 sono allocate alla Missione 04, Programma 03 (U 04.03) dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2019 - 2021. Per gli anni successivi le somme destinate agli investimenti trovano copertura nei relativi bilanci.

3. Al fine di garantire la realizzazione degli investimenti previsti per l’anno 2019, nel rispetto delle statuizioni contenute nell’accordo indicato al comma 1, vengono utilizzate le quote vincolate del risultato di amministrazione, per l’importo di 35.684.631,58 euro.

4. La Giunta regionale è autorizzata a ricorrere all’indebitamento, con oneri a carico del bilancio regionale, per la realizzazione degli investimenti di cui al comma 1 relativi alle annualità 2020 - 2023, per un importo massimo complessivo di 153.550.969,70 euro, di cui 40.519.899,16 euro da contrarre nell’anno 2020, 46.086.701,69 euro nell’anno 2021, 46.082.241,11 euro nell’anno 2022 e 20.862.127,74 euro nell’anno 2023.

5. Gli oneri di ammortamento dei mutui di cui al comma 4 trovano copertura nello stanziamento della Missione 50 Programmi 01 e 02 (U 50.01 e U 50.02), annualità 2020 e 2021, dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2019-2021. Per gli anni successivi le rate di ammortamento trovano copertura nei relativi bilanci.

6. Qualora, nel periodo di durata degli investimenti, dovessero insorgere difficoltà in ordine al rispetto del cronoprogramma degli investimenti di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a modificare in tutto o in parte, l’ambito degli interventi, destinando la spesa per investimenti alla prevenzione del rischio idrogeologico e alla tutela ambientale, nonché agli altri ambiti indicati nel citato accordo.

 

     Art. 4. (Nuove autorizzazioni di spesa)

1. Al fine di garantire il cofinanziamento regionale del Programma degli investimenti in

materia di edilizia sanitaria ai sensi dell’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67

(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge

finanziaria 1988)), relativi all’adeguamento alla normativa antincendio di cui alla

delibera CIPE numero 16 dell’8 marzo 2013, è autorizzata per il biennio 2019-2020 la

spesa complessiva di 154.983,87 euro, ripartita in due annualità, rispettivamente di

79.983,87 euro e 75.000,00 euro, con allocazione alla Missione 13, Programma 05 (U

13.05) dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2019- 2021.

2. Al fine di garantire il cofinanziamento a carico del bilancio regionale del fondo statale ex

articolo 1, comma 866, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, destinato all’acquisto di

mezzi adibiti al trasporto pubblico locale, è autorizzata per il triennio 2019-2021 la

spesa complessiva di euro 529.486,72, ripartita in tre quote annuali di euro

176.495,57, allocate alla Missione 10, Programma 02 (U 10.02) dello stato di previsione

della spesa del bilancio di previsione 2019- 2021.

3. Al fine di partecipare alla realizzazione del nuovo Sistema nazionale dell’Anagrafe

dell’edilizia scolastica di cui all’accordo quadro sancito in sede di Conferenza unificata

del 6 settembre 2018 ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo

28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e

Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,

delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali), è

autorizzata per l’esercizio finanziario 2019 la spesa di 50.000,00 euro con allocazione

alla Missione 04, Programma 03 (U 04.03) dello stato di previsione della spesa del

bilancio di previsione 2019-2021.

4. Al fine di garantire il cofinanziamento a carico del bilancio regionale del fondo per la non

autosufficienza assegnato alla Regione per l’anno 2017, è autorizzata per l’esercizio

finanziario 2019 la spesa di 2.025.000,00 euro, con allocazione alla Missione 12,

Programma 02 (U 12.02) dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione

2019-2021.

5. Al fine di garantire l’estinzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti inerenti le

prestazioni erogate in materia di affidi negli anni dal 2011 al 2016, non sorrette tempo

per tempo dalla necessaria copertura finanziaria, è autorizzata per l’esercizio finanziario

2019 la spesa di 195.301,00 euro, con allocazione alla Missione 12, Programma 01 (U

12.01) dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2019- 2021.

6. Al fine di garantire lo svolgimento di attività ricreative, culturali e sportive da parte di

associazioni senza scopo di lucro che operano a favore dell'inclusione sociale di soggetti

svantaggiati, è autorizzata per l’esercizio finanziario 2019 la spesa di 100.000,00 euro,

con allocazione alla Missione 12, Programma 04 (U 12.04) dello stato di previsione della

spesa del bilancio di previsione 2019-2021.

7. Al fine di garantire, attraverso la ristrutturazione dei locali bibliotecari, la buona

conservazione del patrimonio librario custodito nella biblioteca del Convento dei Frati

Minori Cappuccini di Acri, è autorizzata per l’esercizio finanziario 2019 la spesa di

100.000,00 euro, con allocazione alla Missione 08, Programma 01 (U 08.01) dello stato

di previsione della spesa del bilancio di previsione 2019-2021.

8. Al fine di consentire la risistemazione e ristrutturazione del piazzale adiacente la Chiesa

di San Francesco di Paola in Cetraro, è concesso per l’esercizio finanziario 2019 un

contributo in favore della parrocchia San Pietro Apostolo in Cetraro, di 10.000,00 euro,

con allocazione alla Missione 08, Programma 01 (U 08.01) dello stato di previsione della

spesa del bilancio di previsione 2019-2021.

9. Al fine di ripristinare la struttura storica del santuario di San Francesco da Paola sito in

Catona di Reggio Calabria attraverso lavori di adeguamento, è concesso per l’esercizio

finanziario 2019 un contributo di 30.000,00 euro, con allocazione alla Missione 08,

Programma 01 (U 08.01) dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione

2019-2021.

10. Al fine di sostenere le attività del centro di aggregazione sociale polivalente gestito

dall'associazione di volontariato Nuova Solidarietà di Reggio Calabria, è autorizzata per

l’esercizio finanziario 2019 la spesa di 80.000,00 euro, con allocazione alla Missione 12,

Programma 08 (U 12.08) dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione

2019-2021.

11. Al fine di consentire alla biblioteca di Soriano Calabro (VV) l’acquisto di testi storici, è

autorizzata per l’esercizio finanziario 2019 la spesa di 15.000,00 euro, con allocazione

alla Missione 05, Programma 02 (U 05.02) dello stato di previsione della spesa del

bilancio di previsione 2019-2021.

12. Al fine di favorire l'accesso degli Enti locali alla concessione di mutui della durata

massima quindicennale per la realizzazione di opere pubbliche anche di interesse

regionale, ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge regionale 31 luglio 1987, n. 24 (Norme

per il finanziamento di opere pubbliche - Modificazioni ed integrazioni alle procedure di

approvazione dei progetti di cui alle leggi regionali 10 novembre 1975, n. 31 e 30

maggio 1983, n. 18)), è autorizzato nell'esercizio finanziario 2019 il limite di impegno di

500.000,00 euro con allocazione alla Missione 18, Programma 01 (U 18.01) dello stato

di previsione della spesa del bilancio di previsione 2019-2021.

13. Al fine di consentire al comune di Soriano Calabro (VV) la realizzazione di interventi di

messa in sicurezza del centro urbano e la demolizione dei fabbricati rurali pericolanti, è

autorizzata per l’esercizio finanziario 2019 la spesa di 35.000,00 euro con allocazione

alla Missione 08, Programma 01 (U 08.01) dello stato di previsione della spesa del

bilancio di previsione 2019-2021.

14. Al fine di realizzare l’area cimiteriale nella frazione Mantineo, è concesso per l’esercizio

finanziario 2019, in favore del comune di Cessaniti (VV), un contributo di 30.000,00

euro con allocazione alla Missione 08, Programma 01 (U 08.01) dello stato di previsione

della spesa del bilancio di previsione 2019-2021.

15. Al fine di garantire la realizzazione del progetto “Tra Cielo ed Acqua – I Valori del

Nuoto”, è concesso per l’esercizio finanziario 2019, in favore della Federazione Italiana

Nuoto Comitato Regionale Calabria, un contributo di 100.000,00 euro con allocazione

alla Missione 06, Programma 01 (U 06.01) dello stato di previsione della spesa del

bilancio di previsione 2019-2021.

16. Al fine di sostenere la campagna di sensibilizzazione posta in essere dall’associazione

Vittime della strada Ada Cuglietta Onlus, è concesso per l’esercizio finanziario 2019, in

favore dell’associazione medesima, un contributo di 15.000,00 euro con allocazione alla

Missione 12, Programma 08 (U 12.08) dello stato di previsione della spesa del bilancio

di previsione 2019-2021.

17. Per la realizzazione di iniziative volte a contrastare il fenomeno dell’usura è concesso,

in favore della Fondazione antiusura Don Carlo De Cardona Onlus di Cosenza, un

contributo per l’esercizio finanziario 2019 di 15.000,00 euro con allocazione alla

Missione 12, Programma 04 (U 12.04) dello stato di previsione della spesa del bilancio

di previsione 2019-2021.

18. Al fine di favorire la socializzazione e l’integrazione in luoghi idonei allo svolgimento di

attività ludico-ricreative, la Giunta regionale è autorizzata per l’esercizio finanziario

2019 a concedere in favore dei Comuni contributi finalizzati a dotare i parchi-gioco,

esistenti o da realizzare, di attrezzature e giochi fruibili da parte dei bambini

diversamente abili per un importo complessivo di 500.000,00 euro con allocazione alla

Missione 06, Programma 01 (U 06.01) dello stato di previsione della spesa del bilancio

di previsione 2019-2021.

 

     Art. 5. (Interventi di sostegno a famiglie ed imprese)

1. È istituito un fondo regionale per la realizzazione di interventi urgenti destinati al

sostegno a famiglie ed imprese che hanno subito danni conseguenti ad eventi calamitosi

con decorrenza dal 1° gennaio 2018, la cui dotazione nell’esercizio finanziario 2019, è

pari a1.000.000,00 euro, con allocazione alla Missione 11, Programma 02 (U 11.02)

dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2019-2021. La Giunta

regionale stabilisce i criteri per la concessione delle provvidenze in argomento.

2. La Giunta regionale istituisce, con risorse resesi disponibili presso Fincalabra s.p.a.

quale soggetto gestore del fondo di ingegneria finanziaria costituito nell’ambito del

Programma Operativo Regionale FESR 2007/2013, uno strumento finanziario, avente

una dotazione iniziale fino a 3.000.000,00 euro, per la concessione di prestiti, per

microcredito o per altre tipologie di prodotti finanziari, nel rispetto della normativa

vigente in materia e con le modalità dalla stessa previste, in favore delle imprese

ubicate in aree del territorio regionale per le quali è stato dichiarato lo stato di calamità

naturale con decorrenza dal 1 gennaio 2018.

3. È fatto obbligo al Dipartimento Attività produttive di predisporre entro il 30 gennaio

2019 gli atti conseguenti all’attuazione del comma 2 da sottoporre all’approvazione

della Giunta regionale.

4. La Giunta regionale è, altresì, autorizzata, su proposta dello stesso dipartimento

competente, ad incrementare lo stanziamento iniziale dello strumento finanziario con

eventuali risorse ulteriormente disponibili ai sensi del comma 2 o con risorse derivanti

da altre fonti di finanziamento, fino all’importo massimo di 5.000.000,00 euro in base

alle richieste pervenute.

 

     Art. 6. (Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione)

1. Al fine di far fronte alle eventuali spese necessarie a definire, ai sensi dell’articolo 3 del

decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e

finanziaria), i debiti della Regione Calabria risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti

della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, è autorizzata la spesa di

1.000.000,00 euro per ciascuno degli esercizi finanziari del triennio 2019-2021, allocata

alla Missione 01, Programma 03 (U 01.03) dello stato di previsione della spesa del

bilancio di previsione 2019-2021.

2. I dipartimenti regionali comunicano la consistenza dei debiti da definire ovvero l’assenza

degli stessi, entro e non oltre il 28 febbraio 2019, al dipartimento competente in

materia di bilancio, che provvede ai successivi adempimenti per la definizione

agevolata.

3. Per i debiti per i quali sussiste responsabilità solidale della Regione, oggetto di

definizione ai sensi dell’articolo 3 del d.l. 119/2018, i dipartimenti competenti per

materia provvedono senza ritardo all’individuazione del coobbligato ed entro sessanta

giorni dal pagamento dell’ultima rata in favore dell’agente della riscossione, a avviare il

recupero delle somme nei confronti del coobbligato medesimo.

4. La mancata comunicazione dei debiti da definire ed il mancato esercizio dell’azione di

recupero costituiscono elemento negativo di valutazione annuale dei Dirigenti e

comportano la riduzione dell’indennità di risultato dei dirigenti in misura pari al 10 per

cento per ogni mancato adempimento.

 

     Art. 7. (Rifinanziamento leggi regionali)

1. Ai sensi dell’allegato 4/1, paragrafo 7, lettera b), del d.lgs 118/2011, il rifinanziamento

degli stanziamenti previsti dalle leggi regionali di spesa è determinato per gli esercizi

finanziari 2019, 2020 e 2021 rispettivamente in 309.162.770,22 euro, 305.608.106,31

euro e 307.206.247,31 euro così come indicato nella tabella C allegata alla presente

legge.

 

     Art. 8. (Modifica alla l.r. 35/2015)

1. 1. All’articolo 7 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 35 (Norme per i servizi di trasporto pubblico locale) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

"6 bis. Dal 1° gennaio 2019 è riconosciuto il diritto all’agevolazione tariffaria in misura massima dell’ottanta per cento sui servizi di trasporto pubblico locale affidati ai sensi dell’articolo 16 in favore di tutti gli appartenenti alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri, al Corpo della Guardia di Finanza ed alla Polizia Penitenziaria, nei limiti delle risorse disponibili.

6 ter. Il competente dipartimento regionale definisce le tipologie di titoli di viaggio ricomprese nell’agevolazione, le modalità di compensazione e le forme di attuazione dell’agevolazione."

2. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, determinati nel limite massimo di 400.000,00 euro, trovano copertura negli stanziamenti allocati alla Missione 10, Programma 02 (U 10.02) dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2019-2021.

 

     Art. 9. (Modifica alla l.r. 19/2001)

1. Al comma 1 dell’articolo 47 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 (Norme sul procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti ed il diritto di accesso) le parole “il solo rimborso del costo” sono sostituite dalle seguenti “il rimborso dei costi di ricerca e” e le parole “ed è aggiornata, ove necessario” sono sostituite dalle seguenti “e sono adeguate all'inflazione di periodo entro il 31 gennaio di ogni anno”.

 

     Art. 10. (Norma finanziaria)

1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte, ai sensi del d.lgs. 118/2011, con le risorse autonome in libera disponibilità evidenziate nella parte entrata del bilancio 2019-2021.

2. Le tabelle A, B e C, allegate alla presente legge, danno la dimostrazione analitica della nuova spesa autorizzata con riferimento alle leggi organiche, ai Programmi e ai capitoli della spesa.

 

     Art. 11. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2019.

 

Tabella A

(Omissis)