§ 4.1.139 - L.R. 23 agosto 2019, n. 25.
Modifiche alla legge regionale 29 gennaio 2019, n. 1 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione finanziario 2019/2021 della [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica e edilizia
Data:23/08/2019
Numero:25


Sommario
Art. 1.  (Modifiche alla l.r. 1/2019)
Art. 2.  (Clausola di neutralità finanziaria)
Art. 3.  (Entrata in vigore)


§ 4.1.139 - L.R. 23 agosto 2019, n. 25.

Modifiche alla legge regionale 29 gennaio 2019, n. 1 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione finanziario 2019/2021 della Regione Abruzzo (Legge di Stabilità regionale 2019)).

(B.U. 4 settembre 2019, n. 133 Speciale)

 

Art. 1. (Modifiche alla l.r. 1/2019)

1. Il comma 8 dell'articolo 16 della legge regionale 29 gennaio 2019, n. 1 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione finanziario 2019/2021 della Regione Abruzzo (Legge di Stabilità regionale 2019)) è abrogato.

2. Dopo l'articolo 16 della l.r. 1/2019 è aggiunto il seguente:

"Art. 16 bis. (Disposizioni relative al RET)

1. La Regione Abruzzo recepisce lo schema di Regolamento Edilizio Tipo (RET) di cui all'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e i Comuni concernente l'adozione del Regolamento Edilizio Tipo (RET), di cui all'articolo 4, comma 1-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sottoscritta in sede di Conferenza Unificata il 20 ottobre 2016.

2. I Comuni adeguano i propri Regolamenti Edilizi entro 6 mesi dalla vigenza del presente articolo.

3. Il recepimento del "Quadro delle definizioni uniformì' (Allegato A dell'Intesa di cui al comma 1) non deve comportare la modifica dimensionale della vigente strumentazione urbanistica come specificato dall'articolo 2 dell'Intesa di cui al comma 1; pertanto continuano ad applicarsi le definizioni dei parametri contenute negli strumenti urbanistici vigenti fino all'approvazione dei nuovi Piani Regolatori Generali o delle varianti generali di cui alla legge regionale 12 aprile 1983, n. 18 (Norme per la conservazione, tutela, trasformazione del territorio della Regione Abruzzo) nel testo in vigore, che dovranno necessariamente recepire integralmente il "Quadro delle definizioni uniformi" (Allegato A dell'Intesa di cui al comma 1).

4. I Comuni, nel recepire il Regolamento Edilizio Tipo, hanno la facoltà di individuare requisiti tecnici integrativi e complementari, anche attraverso ulteriori specificazioni e dettagli, nei limiti previsti dalla normativa sovraordinata.

5. I piani urbanistici adottati e i procedimenti edilizi avviati prima dell'approvazione dell'adeguamento di cui ai precedenti commi sono conclusi sulla base della disciplina vigente, rispettivamente, al momento dell'adozione dei piani e della presentazione delle istanze.

6. In conformità a quanto previsto dagli articoli 2 e 4 del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) ai procedimenti di approvazione dei regolamenti tipo (RET) non trova applicazione l'articolo 16, commi 5, 6 e 7 della l.r.18/1983.

7. Restano in capo alla Regione Abruzzo le competenze in materia di vigilanza urbanistico-edilizia trasferite con l'articolo 3, comma 1, lettera e) della legge regionale 20 ottobre 2015, n. 32 (Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della Legge 56/2014).".

 

     Art. 2. (Clausola di neutralità finanziaria)

1. Dall'applicazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

 

     Art. 3. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).