Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 15. Borsa, cambi e valori mobiliari |
Capitolo: | 15.3 disciplina generale |
Data: | 13/02/2019 |
Numero: | 19 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche alla parte I del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 |
Art. 2. Modifiche alla parte V, titolo II, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 |
Art. 3. Clausola di invarianza finanziaria |
§ 15.3.215 - D.Lgs. 13 febbraio 2019, n. 19.
Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/1011, sugli indici usati come parametri di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014, nonchè di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2365, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012.
(G.U. 13 marzo 2019, n. 61)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il
Visto il
Vista la
Visto il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 novembre 2018;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 febbraio 2019;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dello sviluppo economico;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Modifiche alla parte I del
1. All'articolo 1, comma 1, del
a) dopo la lettera c) è inserita la seguente:
«c-bis) "COVIP": la Commissione di vigilanza sui fondi pensione;»;
b) dopo la lettera r-ter) sono inserite le seguenti:
«r-ter.1) "indice di riferimento" o "benchmark": l'indice di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 3), del
r-ter.2) "amministratore di indici di riferimento": la persona fisica o giuridica di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 6), del regolamento (UE) 2016/1011;».
2. All'articolo 4, comma 1, del
3. All'articolo 4-quater del
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Individuazione delle autorità nazionali competenti ai sensi del
b) al comma 2-bis le parole: «Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP)» sono sostituite dalla seguente: «COVIP» e dopo le parole: «dal regolamento (UE) n. 648/2012» sono inserite le seguenti: «e dal regolamento (UE) 2015/2365»;
c) il primo periodo del comma 3 è sostituito dal seguente: «La Consob è l'autorità competente nei confronti delle controparti non finanziarie, come definite rispettivamente dal
4. Dopo l'articolo 4-septies del
«Art. 4-septies.1 (Individuazione delle autorità nazionali competenti ai sensi del
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, la Banca d'Italia è autorità competente sui contributori di dati sottoposti alla propria vigilanza, ai fini della partecipazione ai collegi prevista dall'articolo 46, paragrafi 2 e 3, del
3. Ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 1, del
4. Ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 2, del
5. Ai fini dello svolgimento dei compiti previsti dal
Art. 2. Modifiche alla parte V, titolo II, del
1. All'articolo 190, comma 2-bis, del
«b-quater) ai gestori di OICVM e di FIA, in caso di violazione delle disposizioni dell'articolo 13 del
2. Dopo l'articolo 190-bis del
«Art. 190-bis.1 (Sanzioni amministrative relative alle violazioni delle disposizioni del
a) nei confronti delle persone giuridiche, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila fino a euro un milione, ovvero fino al dieci per cento del fatturato totale annuo, quando tale importo è superiore a euro un milione e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis, del presente decreto e ai sensi dell'articolo 325-bis del
b) nei confronti delle persone fisiche, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro cinquecentomila.
2. Fermo quanto previsto dal comma 1, lettera a), la sanzione indicata dal comma 1, lettera b) si applica nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o controllo e del personale delle società e degli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a).
3. Per le violazioni dell'articolo 11, paragrafi 1, lettera d), e 4, del
a) nei confronti delle persone giuridiche, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila fino a euro duecentocinquantamila ovvero fino al due per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro duecentocinquantamila e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis, del presente decreto e ai sensi dell'articolo 325-bis del
b) nei confronti delle persone fisiche, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro centomila.
4. Fermo quanto previsto dal comma 3, lettera a), la sanzione indicata dal comma 3, lettera b) si applica nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o controllo e del personale delle società e degli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a).
5. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione, come conseguenza della violazione stessa, è superiore ai limiti massimi indicati nel presente articolo, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al triplo dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purchè tale ammontare sia determinabile.
6. Con il provvedimento di applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, in ragione della gravità della violazione accertata e tenuto conto dei criteri stabiliti dall'articolo 194-bis, può essere applicata nei confronti della persona fisica ritenuta responsabile della violazione la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni, dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso amministratori di indici di riferimento o contributori di dati sottoposti a vigilanza.
7. L'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria comporta la confisca del prodotto o del profitto dell'illecito. Si applica, in tal caso, l'articolo 187-sexies, commi 2 e 3.
8. Le sanzioni amministrative previste dal presente articolo sono applicate dalla Banca d'Italia, dalla Consob, dall'IVASS e dalla COVIP, sui soggetti dalle medesime vigilati e secondo le attribuzioni di vigilanza specificate all'articolo 4-septies.1 e le rispettive procedure sanzionatorie. Nei riguardi dell'IVASS e della COVIP trovano comunque applicazione, per quanto di rispettiva competenza e ai fini del presente articolo, gli articoli 194-bis, 194-quater, 194-septies e 195-ter, comma 1-bis. IVASS e COVIP pubblicano le sanzioni irrogate secondo le procedure di settore.».
3. All'articolo 193-quater del
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Sanzioni amministrative relative alla violazione delle disposizioni previste dal
b) al comma 1, dopo le parole «comma 1-bis» sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, del presente decreto e ai sensi dell'articolo 325-bis del
c) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Le controparti finanziarie e le controparti non finanziarie, come definite dall'articolo 3, punti 3) e 4), del
1-ter. Nei confronti delle controparti indicate al comma 1-bis, le quali non osservano le disposizioni previste dall'articolo 15 del
d) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Fermo quanto previsto per le società e per gli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o controllo e del personale si applicano le sanzioni previste per le persone fisiche dai commi 1, 1-bis e 1-ter, nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a).
2-ter. Con il provvedimento di applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 2-bis, in ragione della gravità della violazione accertata e tenuto conto dei criteri stabiliti dall'articolo 194-bis, può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni, dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le controparti centrali, i gestori delle sedi di negoziazione e le controparti finanziarie, come definite rispettivamente dagli articoli 2, punto 8), del
2-quater. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai limiti massimi indicati nel presente articolo, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al triplo dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purchè tale ammontare sia determinabile.»;
e) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le sanzioni previste dal presente articolo sono applicate dalla Banca d'Italia, dalla Consob, dall'IVASS e dalla COVIP, sui soggetti dalle medesime vigilati e secondo le attribuzioni di vigilanza specificate all'articolo 4-quater e le rispettive procedure sanzionatorie. Nei riguardi dell'IVASS e della COVIP trovano comunque applicazione, per quanto di rispettiva competenza e ai fini del presente articolo, gli articoli 194-bis, 194-quater, 194-septies e 195-ter, comma 1-bis. IVASS e COVIP pubblicano le sanzioni irrogate secondo le procedure di settore.»;
f) il comma 4 è abrogato.
4. All'articolo 194-bis, comma 1, del
«g-bis) la criticità dell'indice di riferimento per la stabilità finanziaria;».
5. All'articolo 194-quater, comma 1, del
«c-ter) delle norme del
c-quater) delle norme del
6. All'articolo 194-septies, comma 1, del
«e-bis) delle norme del
e-ter) delle norme del
Art. 3. Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.