§ 3.2.178 - L.R. 28 dicembre 2018, n. 76.
Revisione degli interventi a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Modifiche alla l.r. 55/2006.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.2 assistenza sociale
Data:28/12/2018
Numero:76


Sommario
Art. 1.  Destinatari dei benefici. Sostituzione dell'articolo 2 della l.r. 55/2006
Art. 2.  Tipologie dei benefici. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 55/2006
Art. 3.  Norma transitoria


§ 3.2.178 - L.R. 28 dicembre 2018, n. 76.

Revisione degli interventi a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Modifiche alla l.r. 55/2006.

(B.U. 3 gennaio 2019, n. 1)

 

PREAMBOLO

 

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera z), dello Statuto;

Vista la legge 13 agosto 1980, n. 466 (Speciali elargizioni a favore di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere e di azioni terroristiche);

Vista la legge 20 ottobre 1990, n. 302 (Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata);

Vista la legge 23 novembre 1998, n. 407 (Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata);

Vista la legge regionale 20 novembre 2006, n. 55 (Interventi a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata);

 

Considerato quanto segue:

1. L'esperienza maturata nell'applicazione della l.r. 55/2006 rende altamente opportuna una revisione delle tipologie di contributo concedibile, anche in relazione all'esigenza di garantire una maggiore equità nell'accesso ai benefici oggetto di disciplina;

2. L'esigenza esplicitata al punto 1 rende necessario prevedere una soglia reddituale parametrata all’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), cui condizionare la corresponsione e la misura percentuale dei contributi erogati ai sensi della l.r. 55/2006;

3. L'attuale previsione di un contributo a compensazione di quanto corrisposto a titolo di imposta municipale sulla prima casa risulta non più congrua, in considerazione del fatto che tale imposta è attualmente corrisposta solo per la proprietà di immobili di lusso, appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

4. È opportuna la previsione di una norma transitoria, diretta a regolare l'istruttoria delle domande di contributo pervenute al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

Approva la presente legge

 

Art. 1. Destinatari dei benefici. Sostituzione dell'articolo 2 della l.r. 55/2006

1. L'articolo 2 della legge regionale 20 novembre 2006, n. 55 (Interventi a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata), è sostituito dal seguente:

“Art. 2 - Destinatari dei benefici

1. I benefici regionali sono corrisposti a coloro che hanno riportato un’invalidità permanente e ai superstiti delle vittime e che siano stati riconosciuti tali ai fini della concessione della speciale elargizione di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466 (Speciali elargizioni a favore di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere e di azioni terroristiche), alla legge 20 ottobre 1990, n. 302 (Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata) ed alla legge 23 novembre 1998, n. 407 (Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata), purchè in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) residenza in Toscana al momento del verificarsi dell'evento, per coloro che hanno riportato l'invalidità permanente o per le vittime;

b) accadimento dell'evento, da cui è derivata l'invalidità permanente o la morte, nel territorio della Regione Toscana.

2. I benefici di cui alla presente legge sono erogati ai soggetti di cui al comma 1 nella seguente misura percentuale, rispetto al contributo concedibile sulla base delle disposizioni del regolamento di cui all’articolo 4, in relazione all'individuazione delle seguenti soglie dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE):

a) valore ISEE inferiore ad euro 20.000,00: contributo concedibile nella misura del 100 per cento;

b) valore ISEE compreso tra euro 20.000,01 ed euro 25.000,00: contributo concebile nella misura dell’80 per cento;

c) valore ISEE compreso tra euro 25.000,01 ed euro 30.000,00: contributo concedibile nella misura del 70 per cento ;

d) valore ISEE compreso tra euro 30.000,01 ed euro 35.000,00: contributo concedibile nella misura del 60 per cento;

e) valore ISEE compreso tra euro 35.000,01 ed euro 40.000,00: contributo concedibile nella misura del 50 per cento;

f) valore ISEE compreso tra euro 40.000,01 ed euro 45.000,00: contributo concedibile nella misura del 40 per cento;

g) valore ISEE compreso tra euro 45.000,01 ed euro 50.000,00: contributo concedibile nella misura del 30 per cento;

h) valore ISEE compreso tra euro 50.000,01 ed euro 55.000,00: contributo concedibile nella misura del 20 per cento;

i) valore ISEE compreso tra euro 55.000,01 ed euro 60.000,00: contributo concedibile nella misura del 10 per cento;

l) valore ISEE compreso tra euro 60.000,01 ed euro 70.000,00: contributo concedibile nella misura del 5 per cento;

m) valore ISEE superiore ad euro 70.000,01: contributo non concedibile.”.

 

     Art. 2. Tipologie dei benefici. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 55/2006

1. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 55/2006 è abrogata.

 

     Art. 3. Norma transitoria

1. Le richieste relative ai benefici regionali, acquisite alla data di entrata in vigore della presente legge, sono istruite e definite sulla base della normativa previgente.