Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.2 assistenza sociale |
Data: | 28/12/2018 |
Numero: | 76 |
Sommario |
Art. 1. Destinatari dei benefici. Sostituzione dell'articolo 2 della l.r. 55/2006 |
Art. 2. Tipologie dei benefici. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 55/2006 |
Art. 3. Norma transitoria |
§ 3.2.178 - L.R. 28 dicembre 2018, n. 76.
Revisione degli interventi a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Modifiche alla l.r. 55/2006.
(B.U. 3 gennaio 2019, n. 1)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione;
Visto l'articolo 4, comma 1, lettera z), dello Statuto;
Vista la
Vista la
Vista la
Vista la
Considerato quanto segue:
1. L'esperienza maturata nell'applicazione della
2. L'esigenza esplicitata al punto 1 rende necessario prevedere una soglia reddituale parametrata all’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), cui condizionare la corresponsione e la misura percentuale dei contributi erogati ai sensi della
3. L'attuale previsione di un contributo a compensazione di quanto corrisposto a titolo di imposta municipale sulla prima casa risulta non più congrua, in considerazione del fatto che tale imposta è attualmente corrisposta solo per la proprietà di immobili di lusso, appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
4. È opportuna la previsione di una norma transitoria, diretta a regolare l'istruttoria delle domande di contributo pervenute al momento dell'entrata in vigore della presente legge.
Approva la presente legge
Art. 1. Destinatari dei benefici. Sostituzione dell'articolo 2 della
1. L'articolo 2 della
“Art. 2 - Destinatari dei benefici
1. I benefici regionali sono corrisposti a coloro che hanno riportato un’invalidità permanente e ai superstiti delle vittime e che siano stati riconosciuti tali ai fini della concessione della speciale elargizione di cui alla
a) residenza in Toscana al momento del verificarsi dell'evento, per coloro che hanno riportato l'invalidità permanente o per le vittime;
b) accadimento dell'evento, da cui è derivata l'invalidità permanente o la morte, nel territorio della Regione Toscana.
2. I benefici di cui alla presente legge sono erogati ai soggetti di cui al comma 1 nella seguente misura percentuale, rispetto al contributo concedibile sulla base delle disposizioni del regolamento di cui all’articolo 4, in relazione all'individuazione delle seguenti soglie dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE):
a) valore ISEE inferiore ad euro 20.000,00: contributo concedibile nella misura del 100 per cento;
b) valore ISEE compreso tra euro 20.000,01 ed euro 25.000,00: contributo concebile nella misura dell’80 per cento;
c) valore ISEE compreso tra euro 25.000,01 ed euro 30.000,00: contributo concedibile nella misura del 70 per cento ;
d) valore ISEE compreso tra euro 30.000,01 ed euro 35.000,00: contributo concedibile nella misura del 60 per cento;
e) valore ISEE compreso tra euro 35.000,01 ed euro 40.000,00: contributo concedibile nella misura del 50 per cento;
f) valore ISEE compreso tra euro 40.000,01 ed euro 45.000,00: contributo concedibile nella misura del 40 per cento;
g) valore ISEE compreso tra euro 45.000,01 ed euro 50.000,00: contributo concedibile nella misura del 30 per cento;
h) valore ISEE compreso tra euro 50.000,01 ed euro 55.000,00: contributo concedibile nella misura del 20 per cento;
i) valore ISEE compreso tra euro 55.000,01 ed euro 60.000,00: contributo concedibile nella misura del 10 per cento;
l) valore ISEE compreso tra euro 60.000,01 ed euro 70.000,00: contributo concedibile nella misura del 5 per cento;
m) valore ISEE superiore ad euro 70.000,01: contributo non concedibile.”.
Art. 2. Tipologie dei benefici. Modifiche all'articolo 3 della
1. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 3 della
Art. 3. Norma transitoria
1. Le richieste relative ai benefici regionali, acquisite alla data di entrata in vigore della presente legge, sono istruite e definite sulla base della normativa previgente.