Settore: | Normativa europea |
Materia: | 9. affari fiscali |
Capitolo: | 9.3 imposte indirette |
Data: | 06/04/2018 |
Numero: | 550 |
Sommario |
Art. 1. |
§ 9.3.157 - Regolamento 6 aprile 2018, n. 550.
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/550 della Commissione che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009 recante modalità di attuazione della direttiva 2008/118/CE del Consiglio per quanto riguarda le procedure informatizzate relative alla circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall'accisa
(G.U.U.E. 9 aprile 2018, n. L 91)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la
considerando quanto segue:
(1) Il
(2) Per completare taluni campi di dati nei messaggi scambiati ai fini degli articoli da 21 a 25 della
(3) I prodotti cui si applicano le disposizioni della
(4) Taluni prodotti energetici sono elencati nella tabella al punto 11 (prodotto sottoposto ad accisa) dell'allegato II del
(5) In conformità delle modifiche dell'allegato I del
(6) In conformità della
(7) È necessario garantire che i codici della nomenclatura combinata utilizzati per designare i prodotti energetici di cui al punto 11 (prodotto sottoposto ad accisa) dell'allegato II del
(8) La
(9) La designazione del codice del prodotto sottoposto ad accisa E490 rinvia a un ampio insieme di codici NC, tuttavia solo alcuni di essi dovrebbero essere disciplinati dal presente codice di prodotto sottoposto ad accisa, a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della
(10) Il
(11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle accise,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Alla tabella del punto 11 (prodotto sottoposto ad accisa) dell'allegato II del
EPC |
CAT |
UNIT |
Designazione |
A |
P |
D |
E410 |
E |
2 |
Benzina con piombo di cui ai codici NC 2710 12 31 , 2710 12 51 e 2710 12 59 [articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della |
N |
N |
S |
E420 |
E |
2 |
Benzina senza piombo di cui ai codici NC 2710 12 31 , 2710 12 41 , 2710 12 45 e 2710 12 49 [articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della |
N |
N |
S |
E430 |
E |
2 |
Gasolio, non marcato, di cui ai codici NC 2710 19 43 , 2710 19 46 , 2710 19 47 , 2710 19 48 , 2710 20 11 , 2710 20 15 , 2710 20 17 e 2710 20 19 [articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della |
N |
N |
S |
E440 |
E |
2 |
Gasolio, marcato, di cui ai codici NC 2710 19 43 , 2710 19 46 , 2710 19 47 , 2710 19 48 , 2710 20 11 , 2710 20 15 , 2710 20 17 e 2710 20 19 [articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della |
N |
N |
S |
E450 |
E |
2 |
Cherosene di cui al codice NC 2710 19 21 e cherosene non marcato di cui al codice 2710 19 25 [articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della |
N |
N |
S |
E460 |
E |
2 |
Cherosene marcato di cui al codice NC 2710 19 25 [articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della |
N |
N |
S |
E470 |
E |
1 |
Olio combustibile pesante di cui ai codici NC 2710 19 62 , 2710 19 64 , 2710 19 68 , 2710 20 31 , 2710 20 35 e 2710 20 39 [articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della |
N |
N |
N |
E480 |
E |
2 |
Prodotti di cui ai codici NC 2710 12 21 , 2710 12 25 , 2710 19 29 e 2710 20 90 (solo per i prodotti di cui meno del 90 % in volume (incluse le perdite) distilla a 210 °C e il 65 % o più in volume (incluse le perdite) distilla a 250 °C secondo il metodo ISO 3405 (equivalente al metodo ASTM D 86)] nei movimenti commerciali dei prodotti sfusi [articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della |
N |
N |
S |
E490 |
E |
2 |
Prodotti di cui ai codici NC 2710 12 11 , 2710 12 15 , 2710 12 70 , 2710 12 90 , 2710 19 11 , 2710 19 15 , 2710 19 31 , 2710 19 35 , 2710 19 51 e 2710 19 55 [articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della |
N |
N |
S |
E910 |
E |
2 |
Esteri monoalchilici di acidi grassi contenenti in volume almeno il 96,5 % di esteri (FAMAE) di cui al codice NC 3826 00 10 [articolo 20, paragrafo 1, lettera h), della |
N |
N |
S |
E920 |
E |
2 |
Prodotti di cui ai codici NC 3824 99 86 , 3824 99 92 (ad esclusione delle preparazioni antiruggine contenenti ammine come elementi attivi e dei solventi e diluenti compositi inorganici, per vernici e prodotti simili), 3824 99 93 , 3824 99 96 (ad esclusione delle preparazioni antiruggine contenenti ammine come elementi attivi e dei solventi e diluenti compositi inorganici, per vernici e prodotti simili) e 3826 00 90 , se destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori [articolo 20, paragrafo 1, lettera h), della |
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Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 15 settembre 2018.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 aprile 2018.
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 9 del 14.1.2009, pag. 12.
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