Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 4. sviluppo economico |
Capitolo: | 4.1 agricoltura e foreste |
Data: | 20/03/2018 |
Numero: | 11 |
Sommario |
Art. 1. Interventi pubblici forestali. Modifiche all’articolo 10 della l.r. 39/2000 |
Art. 2. Convenzioni con i consorzi di bonifica nei territori montani. Inserimento dell’ articolo 10 bis nella l.r. 39/2000 |
Art. 3. Controllo regionale sull’attuazione dei piani annuali degli interventi pubblici. Inserimento dell’ articolo 10 ter nella l.r. 39/2000 |
Art. 4. Forme di gestione attiva del bosco. Sostituzione dell’articolo 19 della l.r. 39/2000 |
Art. 5. Comunità del bosco per la gestione attiva. Inserimento dell’ articolo 19 bis nella l.r. 39/2000 |
Art. 6. Forme associate per la gestione attiva del bosco. Inserimento dell’ articolo 19 ter nella l.r. 39/2000 |
Art. 7. Proventi della gestione. Modifiche all’articolo 31 della l.r. 39/2000 |
Art. 8. Elenco regionale delle ditte boschive. Modifiche all’ articolo 38 bis della l.r. 39/2000 |
Art. 9. Autorizzazioni al taglio. Modifiche all’articolo 47 della l.r. 39/2000 |
Art. 10. Difesa dei boschi dagli incendi. Competenze dei comuni. Modifiche all’ articolo 70 ter della l.r. 39/2000 |
Art. 11. Pianificazione dell’AIB. Modifiche all’articolo 74 della l.r. 39/2000 |
Art. 12. Piani specifici di prevenzione AIB. Inserimento dell’ articolo 74 bis nella l.r. 39/2000 |
Art. 13. Sanzioni. Modifiche all’articolo 82 della l.r. 39/2000 |
Art. 14. Clausola valutativa. Inserimento dell’ articolo 95 bis nella l.r. 39/2000 |
Art. 15. Permanenza in carica del direttore di ente Terre regionali toscane |
§ 4.1.318 - L.R. 20 marzo 2018, n. 11.
Disposizioni in materia di gestione attiva del bosco e di prevenzione degli incendi boschivi. Modifiche alla l.r. 39/2000.
(B.U. 26 marzo 2018, n. 11)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, comma quarto, della Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettere l) e n), dello Statuto;
Vista la
Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 23 gennaio 2018;
Considerato quanto segue:
1. Al fine di garantire una più efficace ed efficiente realizzazione degli interventi pubblici forestali sono previste alcune disposizioni per la redazione dei piani annuali degli interventi proposti dagli enti competenti e viene disciplinata una puntuale procedura per il controllo regionale, anche “in itinere”, dell’attuazione degli stessi;
2. È necessario un particolare impegno per favorire la gestione attiva delle risorse e dei paesaggi forestali, valorizzandone le vocazioni locali e il ruolo multifunzionale del bosco stesso. A tal fine la Regione intende promuovere le comunità del bosco intese come l’insieme dei soggetti pubblici e privati che, in accordo, provvedono alla gestione attiva di aree boschive;
3. È necessario affrontare i rischi derivanti dai cambiamenti climatici, dalla propagazione degli incendi boschivi e dall’abbandono e degrado delle terre anche con nuovi strumenti. A tal fine la Regione prevede che in alcune aree saranno approvati specifici piani di prevenzione antincendi boschivi (AIB) per realizzare interventi colturali straordinari finalizzati a migliorare gli assetti vegetazionali e opere e impianti destinati alla prevenzione ed estinzione degli incendi;
4. La revisione del sistema di controllo dell’attuazione dei piani degli interventi pubblici forestali, che coinvolge anche il ruolo di ente Terre regionali toscane, rende opportuno, nella fase di prima attuazione del nuovo assetto, prevedere un limitato periodo di continuità nella direzione aziendale dell’Ente.
Approva la presente legge:
Art. 1. Interventi pubblici forestali. Modifiche all’articolo 10 della
1. Il comma 3 bis dell’articolo 10 della
“3 bis. I soggetti di cui al comma 3, entro il 31 dicembre di ogni anno, presentano alla Giunta regionale la proposta di piano annuale degli interventi in coerenza con la programmazione regionale forestale di cui all’articolo 4, da attuare nell’annualità successiva. La proposta, redatta sulla base di uno schema tipo approvato dalla Regione entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della
2. Dopo il comma 3 quater dell’articolo 10 della
“3 quinquies. La Giunta regionale, entro il 31 gennaio di ogni anno, approva il piano annuale degli interventi con la quantificazione delle risorse di cui al comma 3 quater.”.
3. Dopo il comma 3 quinquies dell’articolo 10 della
“3 sexies. Qualora nel corso dell’anno si verifichino gravi processi di degrado o per motivi di pubblica utilità o incolumità, la Regione può chiedere agli enti di adeguare il piano alle nuove esigenze per mettere in sicurezza il territorio.”.
4. Dopo il comma 3 sexies dell’articolo 10 della
“3 septies. La competente struttura della Giunta regionale provvede a liquidare le risorse per stati di avanzamento, tenendo conto del rispetto del cronoprogramma e degli obiettivi di gestione definiti dall’ente Terre regionali toscane ai sensi del comma 3 quater, nonché delle penalità di cui all’articolo 10 ter, comma 3.”.
Art. 2. Convenzioni con i consorzi di bonifica nei territori montani. Inserimento dell’ articolo 10 bis nella
1. Dopo l’articolo 10 nella
“Art. 10 bis. Convenzioni con i consorzi di bonifica nei territori montani
1. Gli interventi di cui all’articolo 10, comma 2, lettere a), b) e c), ricadenti nei territori montani, quando costituiscono opere di bonifica di cui all’articolo 3, comma 1, della
Art. 3. Controllo regionale sull’attuazione dei piani annuali degli interventi pubblici. Inserimento dell’ articolo 10 ter nella
1. Dopo l’articolo 10 bis della
“Art. 10 ter. Controllo regionale sull’attuazione dei piani annuali degli interventi pubblici
1. Gli enti competenti di cui all’articolo 3 ter, comma 1, trasmettono semestralmente alla Regione lo stato di attuazione degli interventi previsti nel piano annuale. Nel caso di interventi realizzati in amministrazione diretta ai sensi dell’articolo 12, comma 2, devono essere riportate le ore di lavoro del personale tecnico e amministrativo impiegato.
2. La competente struttura della Giunta regionale verifica, anche tramite sopralluoghi, lo stato di attuazione del piano rispetto al cronoprogramma dei lavori.
3. Eventuali ritardi nell’attuazione del piano annuale degli interventi, non dipendenti da cause di forza maggiore, comportano l’applicazione di penalità nella determinazione del contributo di cui all’articolo 10, comma 3 quater, da assegnare per l’annualità successiva, secondo parametri definiti con provvedimento della Giunta regionale.”.
Art. 4. Forme di gestione attiva del bosco. Sostituzione dell’articolo 19 della
1. L’articolo 19 della
“Art. 19 Forme di gestione attiva del bosco
1. La Regione promuove la gestione attiva del bosco, intesa come l’insieme delle azioni selvicolturali volte a garantire una gestione e uso delle foreste e dei terreni forestali nelle forme e ad un tasso di utilizzo che consenta di mantenere la loro biodiversità, produttività, rinnovazione, vitalità e potenzialità di adempiere, ora e in futuro, alle rilevanti funzioni ecologiche, economiche e sociali senza comportare danni ad altri ecosistemi.
2. Le finalità di cui al comma 1 sono realizzate, in particolare, attraverso:
a) la promozione delle comunità del bosco, come definite all’articolo 19 bis, tramite l’istituzione nell’ambito del sistema informativo regionale di una sezione dedicata a favorire l’incontro tra i proprietari dei boschi, le imprese boschive e gli altri soggetti interessati alla gestione del bosco;
b) la promozione delle forme di gestione associata fra i soggetti di cui all’articolo 18, comma 1, e della stipula degli atti di cui all’articolo 18, comma 2.”.
Art. 5. Comunità del bosco per la gestione attiva. Inserimento dell’ articolo 19 bis nella
1. Dopo l’articolo 19 della
“Art. 19 bis. Comunità del bosco per la gestione attiva
1. Per comunità del bosco si intende l’insieme dei soggetti pubblici e privati che, in accordo, provvedono alla gestione attiva di aree boschive.
2. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della l.r.11/2018 la Giunta regionale approva le modifiche al regolamento forestale volte a disciplinare i contenuti e le modalità per l’implementazione della sezione dedicata alle comunità del bosco di cui all’articolo 19, comma 2, lettera a), compresi i criteri per l’eventuale censimento delle proprietà private e per l’individuazione delle ditte boschive qualificate per la gestione attiva del bosco di cui all’articolo 38 bis, comma 1 bis.
3. Gli enti competenti di cui all’articolo 3 ter, comma 1, implementano e aggiornano il portale per gli ambiti territoriali di competenza.
4. Gli interventi effettuati dalle comunità del bosco sono soggetti all’approvazione di uno degli strumenti di pianificazione di cui all’articolo 48, secondo le disposizioni previste nel regolamento forestale.”.
Art. 6. Forme associate per la gestione attiva del bosco. Inserimento dell’ articolo 19 ter nella
1. Dopo l’articolo 19 bis della
“Art. 19 ter Forme associate per la gestione attiva del bosco
1. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della
2. Gli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1, individuano l'ambito territoriale idoneo al perseguimento delle finalità di cui all’articolo 19, comma 1, e al suo interno promuovono le forme di cui all’articolo 19, comma 2, lettera b).
3. Qualora sia indispensabile per la razionale gestione dei boschi e per l’attuazione degli interventi di cui all’articolo 17 e vi sia la richiesta di almeno il 70 per cento dei proprietari, la costituzione dei consorzi forestali può avvenire anche in forma coattiva. La proposta di costituzione è inviata dagli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1, alla Giunta regionale, che decide entro novanta giorni dal ricevimento della proposta medesima.” .
Art. 7. Proventi della gestione. Modifiche all’articolo 31 della
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 31 della
“2 bis. Entro il 31 marzo di ogni anno gli enti competenti di cui all’articolo 3 ter, comma 1, trasmettono all’ente Terre regionali toscane una relazione redatta secondo uno schema tipo approvato dal direttore dell’ente Terre entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della
Art. 8. Elenco regionale delle ditte boschive. Modifiche all’ articolo 38 bis della
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 38 bis della
“1 bis. Nell’elenco di cui al comma 1 è contenuta una sezione dedicata alle imprese boschive che operano nell’ambito delle comunità del bosco di cui all’articolo 19 bis.”.
Art. 9. Autorizzazioni al taglio. Modifiche all’articolo 47 della
1. Alla fine del comma 6 bis dell’articolo 47 della
2. Il comma 6 quater dell’articolo 47 della
“6 quater. Il comma 6 ter, lettera b), non si applica in caso di imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti che effettuano, direttamente o tramite i propri dipendenti o tramite i propri coadiuvanti familiari, interventi di taglio e i relativi esboschi su superfici di loro proprietà o di cui mantengono il possesso per almeno cinque anni. L’imprenditore agricolo professionale e il coltivatore diretto effettuano la comunicazione di cui al comma 6 bis, indicando lo svolgimento in proprio dei lavori.”.
3. Al comma 6 quinquies dell’articolo 47 della
Art. 10. Difesa dei boschi dagli incendi. Competenze dei comuni. Modifiche all’ articolo 70 ter della
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 70 ter della
“1 bis. I comuni assicurano che i piani comunali di protezione civile di cui all’articolo 8 della
Art. 11. Pianificazione dell’AIB. Modifiche all’articolo 74 della
1. Al comma 1 dell’articolo 74, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
“b bis) piani specifici di prevenzione AIB di cui all’articolo 74 bis.”.
Art. 12. Piani specifici di prevenzione AIB. Inserimento dell’ articolo 74 bis nella
1. Dopo l’articolo 74 della
“Art. 74 bis Piani specifici di prevenzione AIB
1. Nelle aree individuate dal piano AIB sono approvati dalla Giunta regionale i piani specifici di prevenzione AIB riferiti a un periodo minimo di dieci anni. Il piano specifico di prevenzione può essere aggiornato nell’arco temporale della sua validità. Il regolamento forestale disciplina le modalità per la realizzazione dei piani specifici di prevenzione AIB.
2. I piani specifici di prevenzione AIB di cui al comma 1 prevedono, in particolare:
a) gli interventi colturali straordinari per migliorare gli assetti vegetazionali degli ambienti naturali e forestali;
b) le opere e gli impianti destinati alla prevenzione ed estinzione degli incendi e la loro puntuale localizzazione.
3. La realizzazione degli interventi e delle opere di cui al comma 2 costituisce intervento pubblico forestale di cui all’articolo 10 ed è attuata con le procedure di cui all’articolo 11.
4. Gli enti competenti di cui all’articolo 3 ter, comma 1, prescrivono ai proprietari o possessori dei terreni le modalità e i criteri per la coltivazione e l’utilizzazione dei terreni sui quali sono stati realizzati gli interventi e le opere di cui al comma 2.
5. Nel caso di coltivazione e utilizzazione non conformi a quanto indicato nelle prescrizioni di cui al comma 4, si applica la sanzione amministrativa di cui all’articolo 82, comma 8 bis, e gli enti competenti di cui all’articolo 3 ter, comma 1, possono intervenire in sostituzione dei proprietari o possessori per motivi di sicurezza e incolumità pubblica, ponendo i relativi oneri a carico dei proprietari e possessori inadempienti, secondo le procedure definite nel regolamento forestale.”.
Art. 13. Sanzioni. Modifiche all’articolo 82 della
1. Dopo il comma 8 dell’articolo 82 della
“8 bis. Nel caso di coltivazione e utilizzazione non conformi a quanto indicato nelle prescrizioni di cui all’articolo 74 bis, comma 4, è previsto il pagamento di una somma minima di euro 60,00 e massima di euro 360,00 a ettaro o frazione.”.
Art. 14. Clausola valutativa. Inserimento dell’ articolo 95 bis nella
1. Dopo l’articolo 95 della
“Art. 95 bis. Clausola valutativa
1. Entro un anno dall’entrata in vigore della
2. Entro due anni dall’entrata in vigore della l.r.11/2018 e successivamente con cadenza triennale, la Giunta regionale invia alla commissione competente una relazione in cui vengono riportati i principali risultati ottenuti rispetto all’obiettivo di favorire il recupero delle aree boschive e rispetto all’obiettivo di prevenzione degli incendi boschivi, in particolare la relazione contiene i seguenti elementi:
a) numero di comunità del bosco, soggetti aderenti e superficie gestita;
b) numero forme associate, percentuale di soggetti aderenti per ambito territoriale individuato e superficie gestita;
c) numero di piani specifici di prevenzione AIB adottati, loro durata e superficie interessata;
d) numero di controlli effettuati sul rispetto delle prescrizioni contenute nei piani AIB distinti per anno e per provincia ed esiti dell’attività di controllo, evidenziando le tipologie di irregolarità più frequentemente riscontrate;
e) eventuali criticità emerse in sede di implementazione. “
Art. 15. Permanenza in carica del direttore di ente Terre regionali toscane
1. Il direttore dell’ente Terre regionali toscane in carica alla data di entrata in vigore della presente legge resta in carica fino all’adozione del bilancio di esercizio 2018 e comunque non oltre il 30 aprile 2019.