| Settore: | Codici regionali |
| Regione: | Basilicata |
| Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
| Capitolo: | 1.2 organi regionali |
| Data: | 25/02/2026 |
| Numero: | 3 |
| Sommario |
| Art. 1. Modifiche alla legge regionale 29 ottobre 2002, n. 38 (Testo unico in materia di indennità di carica, di funzione, di rimborso spese, di missione, di fine mandato, di assegno vitalizio spettanti ai [...] |
| Art. 2. Abrogazione dell’articolo 4 bis della legge regionale 21 dicembre 2017, n. 37 (Contenimento dei costi della politica: diminuzione emolumenti Consiglieri regionali della Basilicata. Modifiche alla [...] |
| Art. 3. Clausola di neutralità finanziaria |
| Art. 4. Entrata in vigore |
§ 1.2.83 - L.R. 25 febbraio 2026, n. 3.
Modifiche alla legge regionale 29 ottobre 2002, n. 38 (Testo unico in materia di indennità di carica, di funzione, di rimborso spese, di missione, di fine mandato, di assegno vitalizio spettanti ai Consiglieri regionali della Regione Basilicata) e alla legge regionale 21 dicembre 2017, n. 37 (Contenimento dei costi della politica: diminuzione emolumenti Consiglieri regionali della Basilicata. Modifiche alla L.R. 29 ottobre 2002, n. 38 "Testo unico in materia di indennità di carica, di funzione, di rimborso spese, di missione, di fine mandato, di assegno vitalizio spettanti ai Consiglieri regionali della Regione Basilicata")
(B.U. 25 febbraio 2026, n. 7 Speciale)
Art. 1. Modifiche alla
1. Il comma 1 dell'articolo 11 quinquies della
“1. ln attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera m) del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e richiamato quanto stabilito dall'ordine del giorno n. 01/2019 del 17 aprile 2019 della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, a decorrere dalla XII legislatura regionale, ai Consiglieri regionali, eletti nella stessa legislatura o nelle legislature successive, cessati dal mandato, spetta un'indennità differita determinata con un sistema di calcolo contributivo ai sensi del presente articolo.”.
2. Al comma 2 dell'articolo 11 quinquies della
3. Il comma 3 dell'articolo 11 quinquies della
“3. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, a pena di decadenza, i Consiglieri in carica, o temporaneamente sospesi ai sensi del comma 1 dell'articolo 23 della
4. Al comma 4 dell'articolo 11 quinquies della
5. Al comma 5 dell'articolo 11 quinquies della
6. Al comma 6 dell'articolo 11 quinquies della
7. Al comma 12 dell'articolo 11 quinquies della
8. Dopo l'articolo 11 quinquies della
“Art. 11 sexies. (Istanze pervenute)
1. Le istanze eventualmente presentate dai Consiglieri eletti nella X e nella Xl legislatura, rivolte ad ottenere la liquidazione dell'indennità differita di cui all'articolo 11 quinquies, restano prive di effetti.”
Art. 2. Abrogazione dell’articolo 4 bis della
1. L'articolo 4 bis della
Art. 3. Clausola di neutralità finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziare disponibili a legislazione vigente.
Art. 4. Entrata in vigore
1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.