§ 46.3.35 - Legge 29 marzo 1951, n. 210.
Collocamento a riposo per limiti di età dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.3 arma dei carabinieri
Data:29/03/1951
Numero:210


Sommario
Art. 1.      I sottufficiali ed i militari di truppa in carriera continuativa dell'Arma dei carabinieri sono collocati a riposo al compimento del
Art. 2.  [2]
Art. 3.      Le disposizioni per il collocamento a riposo dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri per compiuti periodi massimi di servizio, di cui all'art. [...]
Art. 4.      I sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri che, cessati dal servizio effettivo, siano stati ininterrottamente trattenuti in servizio e che in tale [...]
Art. 5.      Le disposizioni del primo comma del precedente art. 4 sono applicabili anche ai sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri richiamati alle armi [...]
Art. 6.      Per compensare la maggiore spesa derivante dal trattenimento in servizio dei sottufficiali e militari di truppa di cui agli articoli 4 e 5 dovrà essere lasciato [...]
Art. 7.      Il servizio comunque prestato dopo il 10 giugno 1940 dai sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri trattenuti o richiamati è utile ai fini della [...]
Art. 8.      Le disposizioni contenute nella presente legge hanno effetto dal 1° gennaio 1951


§ 46.3.35 - Legge 29 marzo 1951, n. 210. [1]

Collocamento a riposo per limiti di età dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri.

(G.U. 10 aprile 1951, n. 82)

 

 

     Art. 1.

     I sottufficiali ed i militari di truppa in carriera continuativa dell'Arma dei carabinieri sono collocati a riposo al compimento del:

     58° anno di età se aiutanti di battaglia, e marescialli maggiori che abbiano conseguito la nomina alle cariche speciali previste dall'art. 7 della legge 2 giugno 1936, n. 1225;

     55° anno se marescialli maggiori;

     52° anno se marescialli capi o d'alloggio;

     50° anno se brigadieri o vicebrigadieri;

     48° anno se appuntati o carabinieri.

     Al raggiungimento di tali limiti di età si considerano rescisse di diritto le rafferme contratte.

     Le disposizioni del presente articolo sostituiscono quelle in vigore sul collocamento a riposo dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri per compiuti periodi massimi di servizio. Restano ferme le norme vigenti sulla cessazione dal servizio per altre cause.

 

          Art. 2. [2]

 

Disposizioni transitorie

 

          Art. 3.

     Le disposizioni per il collocamento a riposo dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri per compiuti periodi massimi di servizio, di cui all'art. 833 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul reclutamento dell'Esercito, approvato con regio decreto 3 aprile 1942, n. 1133, e all'art. 7 della legge 2 giugno 1936, n. 1225, continuano ad applicarsi ai sottufficiali e militari di truppa in carriera continuativa che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già raggiunto i limiti di età di cui al precedente art. 1 ed a quelli che li raggiungano entro cinque anni dalla data suddetta senza aver compiuto il 35° anno di servizio se aiutanti di battaglia o marescialli maggiori nominati a cariche speciali, il 30° se marescialli maggiori ed il 25° se di grado inferiore.

 

          Art. 4.

     I sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri che, cessati dal servizio effettivo, siano stati ininterrottamente trattenuti in servizio e che in tale posizione si trovino alla data di entrata in vigore della presente legge potranno, a giudizio insindacabile del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, essere ulteriormente trattenuti alle armi in soprannumero all'organico stabilito per ciascun grado, purchè:

     ne facciano domanda entra il sessantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge;

     siano dichiarati fisicamente idonei ad incondizionato servizio;

     ne siano giudicati meritevoli perchè in possesso di spiccati requisiti.

     I predetti sottufficiali e militari di truppa saranno collocati in congedo al raggiungimento dei limiti di età stabiliti dall'art. 1 della presente legge per i pari grado della carriera continuativa. Essi potranno, però, in qualsiasi momento, ottenere di lasciare il servizio a domanda; potranno altresì essere collocati in congedo di autorità per mancanza dei requisiti necessari per la prestazione dell'ulteriore servizio.

 

          Art. 5.

     Le disposizioni del primo comma del precedente art. 4 sono applicabili anche ai sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri richiamati alle armi precedentemente al 1° luglio 1940, che, senza aver subito interruzione alcuna di servizio, si trovino nella stessa posizione di richiamati alla data di entrata in vigore della presente legge.

     I predetti sottufficiali e militari di truppa saranno collocati in congedo al raggiungimento dei limiti di età stabiliti dall'art. 1 della presente legge per i pari grado della carriera continuativa e comunque non oltre il 15 aprile 1951. Essi potranno però, in qualsiasi momento, ottenere di lasciare il servizio a domanda; potranno altresì essere collocati in congedo di autorità per mancanza dei requisiti necessari per la prestazione dell'ulteriore servizio.

 

          Art. 6.

     Per compensare la maggiore spesa derivante dal trattenimento in servizio dei sottufficiali e militari di truppa di cui agli articoli 4 e 5 dovrà essere lasciato temporaneamente vacante, nei gradi di vicebrigadiere e di carabiniere, un numero di posti tale da poter compensare integralmente l'accennata maggiore spesa.

 

          Art. 7.

     Il servizio comunque prestato dopo il 10 giugno 1940 dai sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri trattenuti o richiamati è utile ai fini della pensione.

 

          Art. 8.

     Le disposizioni contenute nella presente legge hanno effetto dal 1° gennaio 1951.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2]  Articolo abrogato dall'art. 1 del D.L. 16 settembre 1987, n. 379.