§ 46.1.24 - D.P.R. 20 giugno 1956, n. 950.
Ordinamento delle Scuole militari.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.1 accademie e scuole
Data:20/06/1956
Numero:950


Sommario
Art. 1.      Le Scuole militari sono istituti di istruzione che perseguono lo scopo di preparare i futuri allievi delle Accademie militari
Art. 2.      I corsi di studio seguiti presso i licei annessi alle Scuole militari sono di ordine classico e scientifico
Art. 3.      Le ammissioni alle scuole militari si effettuano mediante concorso per esami, esclusivamente al primo anno del liceo classico, ovvero al terzo anno del liceo scientifico
Art. 4.      Salvo quanto disposto dagli articoli 18 e 19 possono partecipare ai concorsi di ammissione i cittadini italiani che
Art. 5.  [7]
Art. 6.      Gli idonei vengono iscritti in due distinte graduatorie, una per gli aspiranti al liceo classico e una per gli aspiranti al liceo scientifico, nell'ordine determinato [...]
Art. 7.      Annualmente gli allievi delle Scuole militari sono giudicati secondo modalità stabilite dal Ministero della difesa, nei riguardi della loro idoneità alla vita militare
Art. 8.      Durante l'intera permanenza nella Scuola non è consentito agli allievi ripetere più di un anno. In caso diverso essi cessano di appartenere alla Scuola
Art. 9.      La misura della retta annuale è stabilita, con decreto del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro
Art. 10.      E' accordato il beneficio della retta intera gratuita agli orfani di guerra (o equiparati) e agli orfani di dipendenti militari e civili dello Stato deceduti per ferite, [...]
Art. 11.      E' accordato il beneficio della mezza retta gratuita per benemerenze di famiglia
Art. 12.      E' accordato il beneficio della mezza retta gratuita per merito personale nel primo anno del liceo classico e nel terzo anno del liceo scientifico agli allievi compresi [...]
Art. 13.      Possono cumularsi a favore dello stesso allievo due mezze rette gratuite per benemerenze diverse, l'une per benemerenza di famiglia e l'altra per merito personale
Art. 14.      Il beneficio della gratuità o semi gratuità per benemerenze di famiglia non è accordato durante il tempo in cui l'allievo ripete l'anno in corso per insuccesso negli [...]
Art. 15.      Le spese di cancelleria e per libri di testo sono in ogni caso a carico delle famiglie
Art. 16.      Gli allievi delle Scuole militari che abbiano conseguito la maturità classica o scientifica e che superino la prova orale di matematica dell'apposito concorso sono [...]
Art. 17.  [16]
Art. 18.      E' consentita l'ammissione alle Scuole militari di giovani stranieri che conoscano la lingua italiana e siano in possesso di un titolo di studio riconosciuto [...]
Art. 19.      Ai giovani di cui al precedente articolo si applicano le disposizioni contenute nel presente decreto ad eccezione di quelle di cui agli articoli 10, 11, 12, 13, 16 e 17
Art. 20.      E' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1953, n. 816, sull'ordinamento delle Scuole militari


§ 46.1.24 - D.P.R. 20 giugno 1956, n. 950. [1]

Ordinamento delle Scuole militari.

(G.U. 27 agosto 1956, n. 214)

 

 

     Art. 1.

     Le Scuole militari sono istituti di istruzione che perseguono lo scopo di preparare i futuri allievi delle Accademie militari.

 

          Art. 2.

     I corsi di studio seguiti presso i licei annessi alle Scuole militari sono di ordine classico e scientifico.

     I programmi svolti presso le scuole militari corrispondono a quelli previsti per l'intero corso del liceo classico e per il terzo, quarto e quinto anno del liceo scientifico [2] .

 

          Art. 3.

     Le ammissioni alle scuole militari si effettuano mediante concorso per esami, esclusivamente al primo anno del liceo classico, ovvero al terzo anno del liceo scientifico [3] .

     Il Ministro per la difesa stabilisce ogni anno il numero dei posti da mettere a concorso. Stabilisce, altresì, il numero massimo dei posti che possono essere ricoperti dai giovani di cui al successivo art. 18.

 

          Art. 4.

     Salvo quanto disposto dagli articoli 18 e 19 possono partecipare ai concorsi di ammissione i cittadini italiani che:

     a) al 31 dicembre dell'anno in cui ha luogo l'ammissione abbiano compiuto il 15° anno di età e non superato il 17° [4] ;

     b) siano in possesso del titolo di promozione o di idoneità rispettivamente alla prima classe del liceo classico o alla terza del liceo scientifico [5] ;

     c) abbiano sempre tenuto regolare condotta morale e civile e non siano stati espulsi da istituti di educazione o di istruzione dello Stato;

     d) siano riconosciuti in possesso dell'idoneità fisio-psico-attitudinale quali allievi delle scuole militari [6] .

 

          Art. 5. [7]

     I candidati risultati idonei alla visita medica e agli accertamenti psico-attitudinali sono ammessi a sostenere una prova di educazione fisica secondo le modalità fissate con disposizione ministeriale ed una prova orale di cultura generale sulle materie del ginnasio superiore, se aspiranti al primo anno del liceo classico o sulle materie del primo e del secondo anno del liceo scientifico se aspiranti al terzo anno di detto liceo.

     La prova di educazione fisica e la prova orale non si intendono superate se il candidato non abbia ottenuto almeno la votazione di sei decimi in ciascuna prova.

 

          Art. 6.

     Gli idonei vengono iscritti in due distinte graduatorie, una per gli aspiranti al liceo classico e una per gli aspiranti al liceo scientifico, nell'ordine determinato dalla media ponderale dei voti riportati nella prova di educazione fisica (coefficiente 0,2) e nella prova orale (coefficiente 1) [8].

     A parità di punti hanno la precedenza nell'ordine:

     1) i figli dei decorati dell'Ordine militare d'Italia o dei decorati di medaglia d'oro al valor militare;

     2) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra per lesioni o infermità ascrivibili alle prime quattro categorie elencate nella tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

     3) i figli di militari di carriera, di ufficiali e sottufficiali di complemento richiamati in temporaneo servizio che per il servizio prestato abbiano acquistato il diritto al trattamento di quiescenza di dipendenti civili dello Stato in servizio e di titolari di pensioni ordinarie civili o militari dello Stato [9] ;

     4) I candidati che abbiano conseguito il titolo di promozione in sede di scrutinio finale o di idoneità in unica sessione, estiva o autunnale, rispettivamente alla prima classe del liceo classico o alla terza classe del liceo scientifico; tra questi hanno la precedenza i figli di ufficiali di complemento [10] ;

     5) i più giovani d'età [11] .

     Dei posti messi a concorso, per ciascun ordine di studi, il 50% è riservato ai candidati idonei che siano orfani di guerra (o equiparati) e agli orfani dei dipendenti civili e militari dello Stato deceduti per ferite, lesioni o infermità riportate in servizio e per causa di servizio.

 

          Art. 7.

     Annualmente gli allievi delle Scuole militari sono giudicati secondo modalità stabilite dal Ministero della difesa, nei riguardi della loro idoneità alla vita militare.

     Gli allievi giudicati non idonei cessano di appartenere all'Istituto.

 

          Art. 8.

     Durante l'intera permanenza nella Scuola non è consentito agli allievi ripetere più di un anno. In caso diverso essi cessano di appartenere alla Scuola.

 

          Art. 9.

     La misura della retta annuale è stabilita, con decreto del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro.

 

          Art. 10.

     E' accordato il beneficio della retta intera gratuita agli orfani di guerra (o equiparati) e agli orfani di dipendenti militari e civili dello Stato deceduti per ferite, lesioni o infermità riportate in servizio e per causa di servizio.

 

          Art. 11.

     E' accordato il beneficio della mezza retta gratuita per benemerenze di famiglia:

     a) ai figli dei decorati dell'Ordine militare d'Italia o dei decorati di medaglia d'oro al valor militare [12] ;

     b) ai figli dei mutilati e degli invalidi di guerra per lesioni o infermità ascrivibili alle prime quattro categorie elencate nella tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648 [13] ;

     c) ai figli di militari in carriera, di ufficiali di complemento richiamati in temporaneo servizio che per il servizio prestato abbiano acquisito il diritto al trattamento di quiescenza, di dipendenti civili di ruolo dello Stato, di titolari di pensioni ordinarie civili e militari dello Stato [14] .

 

          Art. 12.

     E' accordato il beneficio della mezza retta gratuita per merito personale nel primo anno del liceo classico e nel terzo anno del liceo scientifico agli allievi compresi nei primi due decimi delle graduatorie di cui al precedente art. 6 purché abbiano superato gli esami di ammissione con una media complessiva non inferiore agli otto decimi [15] .

     Uguale beneficio è concesso agli allievi che negli scrutini annuali risultino classificati nei primi due decimi dei promossi al corso superiore, purchè abbiano riportato una media complessiva non inferiore agli otto decimi.

 

          Art. 13.

     Possono cumularsi a favore dello stesso allievo due mezze rette gratuite per benemerenze diverse, l'une per benemerenza di famiglia e l'altra per merito personale.

 

          Art. 14.

     Il beneficio della gratuità o semi gratuità per benemerenze di famiglia non è accordato durante il tempo in cui l'allievo ripete l'anno in corso per insuccesso negli esami.

 

          Art. 15.

     Le spese di cancelleria e per libri di testo sono in ogni caso a carico delle famiglie.

 

          Art. 16.

     Gli allievi delle Scuole militari che abbiano conseguito la maturità classica o scientifica e che superino la prova orale di matematica dell'apposito concorso sono ammessi all'Accademia militare con precedenza sugli altri aspiranti, fino alla concorrenza della metà dei posti messi a concorso.

 

          Art. 17. [16]

     Gli allievi, ai sensi dell'art. 1 della legge 10 giugno 1964, n. 447, e con gli effetti dell'art. 83 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, al compimento del 16° anno di età contraggono l'arruolamento volontario di anni 3 per il compimento del corso di studi prescelto; a tal fine, potranno essere contratte successive rafferme di un anno.

 

          Art. 18.

     E' consentita l'ammissione alle Scuole militari di giovani stranieri che conoscano la lingua italiana e siano in possesso di un titolo di studio riconosciuto equipollente a quelli prescritti dal precedente art. 4, lett. b).

 

          Art. 19.

     Ai giovani di cui al precedente articolo si applicano le disposizioni contenute nel presente decreto ad eccezione di quelle di cui agli articoli 10, 11, 12, 13, 16 e 17.

 

          Art. 20.

     E' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1953, n. 816, sull'ordinamento delle Scuole militari.


[1] Abrogato dall'art. 2269 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[2]  Comma così sostituito dall'art. unico del D.P.R. 9 marzo 1976, n. 471.

[3]  Comma così sostituito dall'art. unico del D.P.R. 9 marzo 1976, n. 471.

[4]  Lettera già sostituita dall'art. unico del D.P.R. 4 gennaio 1968, n. 678 e così ulteriormente sostituita dall'art. unico del D.P.R. 9 marzo 1976, n. 471.

[5]  Lettera così sostituita dall'art. unico del D.P.R. 9 marzo 1976, n. 471.

[6]  Lettera già sostituita dall'art. unico del D.P.R. 10 maggio 1972, n. 971 e così ulteriormente sostituita dall'art. unico del D.P.R. 10 gennaio 1984, n. 20.

[7]  Articolo già sostituito dal D.P.R. 10 maggio 1972, n. 971, modificato dal D.P.R. 9 marzo 1976, n. 471 e così ulteriormente sostituito dall'art. unico del D.P.R. 10 gennaio 1984, n. 20.

[8]  Comma già sostituito dall'art. unico del D.P.R. 10 maggio 1972, n. 971 e così ulteriormente sostituito dall'art. unico del D.P.R. 10 gennaio 1984, n. 20.

[9]  Numero così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 37.

[10]  Numero così sostituito dall'art. unico del D.P.R. 9 marzo 1976, n. 471.

[11]  Comma così sostituito dall'art. unico del D.P.R. 4 gennaio 1968, n. 678.

[12]  Lettera così sostituita dall'art. unico del D.P.R. 4 gennaio 1968, n. 678.

[13]  Lettera così sostituita dall'art. unico del D.P.R. 4 gennaio 1968, n. 678.

[14]  Lettera così sostituita dall'art. unico del D.P.R. 4 gennaio 1968, n. 678.

[15]  Comma così sostituito dall'art. unico del D.P.R. 9 marzo 1976, n. 471.

[16]  Articolo così sostituito dall'art. unico del D.P.R. 9 marzo 1976, n. 471.