Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 04/02/1988 |
Numero: | 37 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il n. 3) del comma secondo dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1956, n. 950, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 4 gennaio 1968, n. 678, è [...] |
§ 98.1.31044 - D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 37. [1]
Ulteriore modificazione al decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1956, n. 950, e successive modificazioni, concernente l'ordinamento delle scuole militari.
(G.U. 22 febbraio 1988, n. 43)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 1988;
Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro della pubblica istruzione;
Emana
il seguente decreto:
1. Il n. 3) del comma secondo dell'art. 6 del
"3) i figli di militari di carriera, di ufficiali e sottufficiali di complemento richiamati in temporaneo servizio che per il servizio prestato abbiano acquistato il diritto al trattamento di quiescenza di dipendenti civili dello Stato in servizio e di titolari di pensioni ordinarie civili o militari dello Stato".
[1] Abrogato dall'art. 2269 del