Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 09/03/1976 |
Numero: | 471 |
Sommario |
Art. unico. Al decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1956, n. 950, modificato dai decreti del Presidente della Repubblica 4 gennaio 1968, n. 678 e 10 maggio 1972, n. 971, sono apportate le [...] |
§ 98.1.30664 - D.P.R. 9 marzo 1976, n. 471. [1]
Modificazioni all'ordinamento delle scuole militari.
(G.U. 10 luglio 1976, n. 180)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio superiore delle forze armate;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Al
nell'art. 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:
"I programmi svolti presso le scuole militari corrispondono a quelli previsti per l'intero corso del liceo classico e per il terzo, quarto e quinto anno del liceo scientifico";
nell'art. 3, il primo comma è sostituito dal seguente:
"Le ammissioni alle scuole militari si effettuano mediante concorso per esami, esclusivamente al primo anno del liceo classico, ovvero al terzo anno del liceo scientifico";
nell'art. 4, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
"a) al 31 dicembre dell'anno in cui ha luogo l'ammissione abbiano compiuto il 15° anno di età e non superato il 17° ";
"b) siano in possesso del titolo di promozione o di idoneità rispettivamente alla prima classe del liceo classico o alla terza del liceo scientifico";
nell'art. 5, il secondo comma è sostituito dal seguente:
"i giovani che conseguono il voto di almeno sei decimi negli esami di cui al precedente comma sono ammessi a sostenere una prova di cultura generale sulle materie del ginnasio superiore se aspiranti al primo anno del liceo classico o sulle materie del primo e del secondo anno del liceo scientifico, se aspiranti al 3° anno di detto liceo";
nell'art. 6, il punto 4) del secondo comma è sostituito dal seguente:
"4) I candidati che abbiano conseguito il titolo di promozione in sede di scrutinio finale o di idoneità in unica sessione, estiva o autunnale, rispettivamente alla prima classe del liceo classico o alla terza classe del liceo scientifico; tra questi hanno la precedenza i figli di ufficiali di complemento";
nell'art. 12, il primo comma è sostituito dal seguente:
"E' accordato il beneficio della mezza retta gratuita per merito personale nel primo anno del liceo classico e nel terzo anno del liceo scientifico agli allievi compresi nei primi due decimi delle graduatorie di cui al precedente art. 6 purchè abbiano superato gli esami di ammissione con una media complessiva non inferiore agli otto decimi";
l'art. 17 è così sostituito:
"Gli allievi, ai sensi dell'art. 1 della
[1] Abrogato dall'art. 2269 del