Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 43. Espropriazione per pubblica utilità e requisizioni |
Capitolo: | 43.1 espropriazione per pubblica utilità e requisizioni |
Data: | 19/08/1976 |
Numero: | 570 |
Sommario |
Art. unico. E' convertito in legge il decreto-legge 13 luglio 1976, n. 476, recante norme in materia di espropriazione per integrare le misure già adottate al fine di accelerare la ricostruzione e gli [...] |
§ 43.1.3C - Legge 19 agosto 1976, n. 570. [1]
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 luglio 1976, n. 476, recante norme in materia di espropriazione per integrare le misure già adottate al fine di accelerare la ricostruzione e gli interventi edilizi nei comuni colpiti dal sisma del maggio 1976.
(G.U. 25 agosto 1976, n. 224)
E' convertito in legge il
All'articolo 1, primo comma, dopo le parole: "ai sensi della
All'articolo 2, lettera b), dopo le parole: "quarto comma", sono aggiunte le seguenti: "dell'art. 16"; è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"La corresponsione del prezzo di cui al presente articolo deve essere effettuata non oltre i novanta giorni successivi all'adesione degli interessati".
All'articolo 3, le parole: "nella misura dei due terzi del suo ammontare al proprietario e del terzo residuo ai suindicati soggetti", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del cinquanta per cento, rispettivamente, al proprietario ed ai suindicati soggetti".
All'articolo 4, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:
"Qualora il terreno sia coltivato dal fittavolo, mezzadro, colono o compartecipante, la indennità di cui al comma precedente spetta nella misura della metà al fittavolo, mezzadro, colono o compartecipante, ai quali viene corrisposta direttamente". Al secondo comma, le parole: "Se il proprietario intende eseguire in proprio il ripristino, dovranno essergli rimborsate integralmente le spese relative", sono sostituite dalle seguenti: "Qualora il proprietario venga autorizzato ad eseguire direttamente le opere, gli dovranno essere rimborsate integralmente le spese relative".
[1] Abrogata dall'art. 24 del