§ 98.1.27507 - D.L. 13 luglio 1976, n. 476 .
Norme in materia di espropriazione per integrare le misure già adottate al fine di accelerare la ricostruzione e gli interventi edilizi dei [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:13/07/1976
Numero:476


Sommario
Art. 1.      Nell'ambito delle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal sisma e delimitate ai sensi della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15 per la durata della ricostruzione e [...]
Art. 2.      I proprietari, entro trenta giorni dalla notificazione dell'avviso di cui al quarto comma dell'art. 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, possono convenire con [...]
Art. 3.      Nel caso che l'area da espropriare sia coltivata dal fittavolo, mezzadro, colono o compartecipante, da almeno un anno prima della data del deposito della relazione di [...]
Art. 4.      Per l'occupazione temporanea e d'urgenza delle aree da destinare ad insediamenti provvisori per fronteggiare immediate esigenze abitative, di servizi collettivi nonchè [...]
Art. 5.      Agli atti, ai provvedimenti, ai contratti e alla documentazione, comunque relativi all'attuazione del presente decreto, si applicano le disposizioni dell'art. 32 del [...]
Art. 6.      Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge


§ 98.1.27507 - D.L. 13 luglio 1976, n. 476 [1] .

Norme in materia di espropriazione per integrare le misure già adottate al fine di accelerare la ricostruzione e gli interventi edilizi dei comuni colpiti dal sisma del maggio 1976.

(G.U. 15 luglio 1976, n. 185)

 

     Art. 1.

     Nell'ambito delle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal sisma e delimitate ai sensi della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15 per la durata della ricostruzione e comunque per un periodo non superiore a 7 anni, in deroga agli articoli 16 e 17 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e limitatamente all'acquisizione di aree da destinare agli insediamenti residenziali e produttivi nonché ai relativi servizi, l'indennità di espropriazione, per le aree esterne ai centri edificati, è commisurata al valore agricolo medio di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, moltiplicato [2] :

     a) per il coefficiente 3,5 se il tipo di coltura considerato è il vigneto, il frutteto o l'orto;

     b) per il coefficiente 6 se il tipo di coltura è un seminativo;

     c) per il coefficiente 10 negli altri casi.

     Per le aree comprese nei centri edificati o per le aree delimitate come centri storici dagli strumenti urbanistici, l'indennità è commisurata al valore di cui alla prima parte del comma quarto dell'art. 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, moltiplicato:

     a) nelle aree delimitate come centri edificati, per il coefficiente 5 se la coltura presa in considerazione è il vigneto, il frutteto o l'orto; per il coefficiente 7 se la coltura presa in considerazione è un seminativo; per il coefficiente 25 negli altri casi;

     b) nelle aree delimitate come centri storici, per il coefficiente 6 se la coltura presa in considerazione è il vigneto, il frutteto o l'orto; per il coefficiente 8, se la coltura presa in considerazione è un seminativo, per il coefficiente 30 negli altri casi.

 

          Art. 2.

     I proprietari, entro trenta giorni dalla notificazione dell'avviso di cui al quarto comma dell'art. 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, possono convenire con l'espropriante la cessione volontaria degli immobili per un prezzo non superiore all'indennità provvisoria, determinata ai sensi del precedente art. 1, aumentata:

     a) di un importo pari al 50% del valore calcolato in base ai criteri di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nel caso in cui l'area da espropriare sia esterna ai centri edificati;

     b) di un importo pari al 50% del valore calcolato in base ai criteri di cui alla prima parte del quarto comma dell'art. 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nel caso in cui l'area da espropriare sia compresa nei centri edificati o nelle aree delimitate come centri storici [3] .

     La corresponsione del prezzo di cui al presente articolo deve essere effettuata non oltre i novanta giorni successivi all'adesione degli interessati [4] .

 

          Art. 3.

     Nel caso che l'area da espropriare sia coltivata dal fittavolo, mezzadro, colono o compartecipante, da almeno un anno prima della data del deposito della relazione di cui all'art. 10 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, la indennità di espropriazione determinata ai sensi del precedente art. 1 spetta nella misura del 50 per cento, rispettivamente, al proprietario ed ai suindicati soggetti, ai quali viene direttamente corrisposta. Detta indennità viene corrisposta al fittavolo, mezzadro, colono o compartecipante, anche nel caso di cessione volontaria di cui al precedente art. 2 [5] .

 

          Art. 4.

     Per l'occupazione temporanea e d'urgenza delle aree da destinare ad insediamenti provvisori per fronteggiare immediate esigenze abitative, di servizi collettivi nonchè di attività terziarie a livello comunale è corrisposta una indennità pari, per ciascun anno, ad un ottavo dell'indennità che sarebbe dovuta per l'espropriazione delle aree da occupare, calcolata a norma dell'art. 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, ovvero, per ciascun mese o frazione di mese di occupazione, ad un dodicesimo dell'indennità annua.

     Qualora il terreno sia coltivato dal fittavolo, mezzadro, colono o compartecipante, la indennità di cui al comma precedente spetta nella misura della metà al fittavolo, mezzadro, colono o compartecipante, ai quali viene corrisposta direttamente [6] .

     Al termine dell'occupazione temporanea, qualora l'amministrazione comunale non abbia ritenuto di acquisire definitivamente le aree, il ripristino della produttività dei terreni occupati dovrà essere eseguito a cura dell'occupante. Qualora il proprietario venga autorizzato ad eseguire direttamente le opere, gli dovranno essere rimborsate integralmente le spese relative [7] .

 

          Art. 5.

     Agli atti, ai provvedimenti, ai contratti e alla documentazione, comunque relativi all'attuazione del presente decreto, si applicano le disposizioni dell'art. 32 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito nella legge 29 maggio 1976, n. 336.

 

          Art. 6.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. unico della L. 19 agosto 1976, n. 570.

[2]  Alinea così modificato dalla legge di conversione.

[3]  Lettera così modificata dalla legge di conversione.

[4]  Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[5]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[6]  Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[7]  Comma così modificato dalla legge di conversione.