§ 79.2.1455 - Ordinanza 18 agosto 2017, n. 475.
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:79. Protezione civile
Capitolo:79.2 interventi particolari
Data:18/08/2017
Numero:475


Sommario
Art. 1.  Ulteriori misure urgenti per garantire il funzionamento della Commissione per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi
Art. 2.  Modifiche e integrazioni all'art. 2, comma 4, dell'ordinanza n. 444/2017
Art. 3.  Ulteriori disposizioni per la messa in sicurezza ed il ripristino della viabilità
Art. 4.  Ulteriori disposizioni finalizzate a garantire la continuità delle attività di culto
Art. 5.  Disposizioni finanziarie


§ 79.2.1455 - Ordinanza 18 agosto 2017, n. 475.

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016.

(G.U. 29 agosto 2017, n. 201)

 

     PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

     IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

     della protezione civile

 

     Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

     Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

     Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

     Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;

     Visto l'art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

     Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri in data 24 agosto 2016, con i quali è stato dichiarato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, lo stato di eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari;

     Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

     Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 26 agosto 2016, n. 388 recante «Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016»;

     Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile del 28 agosto 2016, n. 389, del 1° settembre 2016, n. 391, del 6 settembre 2016, n. 392, del 13 settembre 2016, n. 393, del 19 settembre 2016, n. 394, del 23 settembre 2016, n. 396, del 10 ottobre 2016, n. 399, del 31 ottobre 2016, n. 400, dell'11 novembre 2016, n. 405, del 12 novembre 2016, n. 406, del 15 novembre 2016, n. 408, del 19 novembre 2016, n. 414, del 21 novembre 2016, n. 415, del 29 novembre, n. 418, del 16 dicembre 2016, n. 422, del 20 dicembre 2016, n. 427, dell'11 gennaio 2017, n. 431, del 22 gennaio 2017, n. 436, del 16 febbraio 2017, n. 438, del 22 maggio 2017, n. 454, del 27 maggio 2017, n. 455, nonchè n. 460 del 15 giugno 2017, recanti ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi calamitosi in rassegna;

     Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 4 aprile 2017, n. 444 recante «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro, senza soluzioni di continuità, delle Regioni Lazio, Abruzzo, Marche ed Umbria nelle attività avviate durante la fase di prima emergenza, disciplinate con le ordinanze adottate ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 9 settembre 2016, con il quale è stato nominato il Commissario straordinario per la ricostruzione nelle zone colpite dal sisma, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016»;

     Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

     Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

     Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, nonchè degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese;

     Visto il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi simici del 2016 e 2017 convertito, con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45;

     Vista la nota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 17 luglio 2017;

     Acquisite le intese delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

     Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

 

     Dispone:

 

Art. 1. Ulteriori misure urgenti per garantire il funzionamento della Commissione per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi

     1. Al fine di garantire la prosecuzione, senza soluzione di continuità, dei lavori della Commissione per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi, anche con riferimento alle attività svolte e da svolgere a seguito degli eventi sismici di cui in premessa, è autorizzata l'ulteriore proroga, fino al 31 ottobre 2017, della scadenza del termine di durata della Commissione nella composizione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2011, come modificata ed integrata dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 18 febbraio 2013 e 27 luglio 2015.

 

     Art. 2. Modifiche e integrazioni all'art. 2, comma 4, dell'ordinanza n. 444/2017

     1. All'art. 2, comma 4, dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento n. 444/2017, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) le parole «limitatamente agli edifici scolastici non inclusi nelle ordinanze del Commissario straordinario per la ricostruzione e contenuti nel decreto-legge n. 189 del 2016 convertito» sono sostituite dalle seguenti: «coordinando la propria azione con le iniziative assunte dal Commissario straordinario per la ricostruzione in attuazione delle previsioni contenute nel decreto-legge n. 189 del 2016 convertito e successive modifiche ed integrazioni.»;

     b) alla fine del comma è aggiunto il seguente periodo: «Al fine di garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2017/2018 mediante l'approntamento di misure temporanee, le risorse possono, altresì, essere utilizzate per l'attuazione di ulteriori misure urgenti consistenti nella realizzazione di nuovi lavori su edifici pubblici esistenti, nonchè di eventuali adeguamenti funzionali dei medesimi, quando tali soluzioni consentano la piena funzionalità delle strutture e risultino più convenienti rispetto alla realizzazione di strutture modulari provvisorie ad uso scolastico.».

     2. Al fine di garantire la prosecuzione delle iniziative per la continuità dell'attività scolastica di cui all'art. 2, comma 4, dell'ordinanza n. 444/2017, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a trasferire alla Direzione generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale del Ministero dell'istruzione e della ricerca ulteriori risorse finanziarie nel limite di spesa di 6.000.000,00 di euro, sulla base di un apposito piano degli interventi adottato d'intesa con il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione e trasmesso al Dipartimento della protezione civile medesimo per la successiva presa d'atto da parte di quest'ultimo. A tale scopo, le risorse di cui al presente comma sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate al Ministero dell'istruzione e della ricerca.

 

     Art. 3. Ulteriori disposizioni per la messa in sicurezza ed il ripristino della viabilità

     1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 2 comma 3, dell'ordinanza n. 444/2017, ed al fine di garantire la continuità delle attività di cui all'art. 4, comma 2, dell'ordinanza n. 408/2016, con riferimento agli eventuali ulteriori stralci del programma di ripristino e messa in sicurezza della rete stradale approvati successivamente alla data del 7 aprile 2017, l'ing. Fulvio Soccodato, assicura, ai sensi dell'art. 15-ter del decreto-legge convertito n. 189/2016, il coordinamento operativo ed il monitoraggio dell'esecuzione degli interventi di all'art. 4, comma 4, della medesima ordinanza n. 408/2016 e riferisce periodicamente al Dipartimento della protezione civile ed alla Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza sulla sicurezza della infrastrutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in merito allo stato di esecuzione degli interventi, provvedendo altresì all'aggiornamento del programma di ripristino e della messa in sicurezza delle rete stradale di cui all'art. 4, comma 2 della medesima ordinanza n. 408/2016, sulla base dello stato di avanzamento dei lavori.

     2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede all'approvazione di eventuali ulteriori stralci del programma di cui al comma 1, nonchè alla rimodulazione degli stessi, sentito il Dipartimento della protezione civile limitatamente agli interventi posti a carico delle risorse finanziarie rese disponibili per la gestione dell'emergenza ai fini dell'assunzione della spesa degli interventi eventualmente realizzati direttamente dagli enti gestori competenti.

 

     Art. 4. Ulteriori disposizioni finalizzate a garantire la continuità delle attività di culto

     1. Al fine di garantire la continuità delle attività di culto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2 dell'ordinanza n. 408/2016, le Regioni sono autorizzate a concludere contratti di locazione o di comodato di immobili da destinare ai citati usi e/o a procedere ad eventuali necessari adeguamenti funzionali, qualora tali soluzioni risultino economicamente più vantaggiose rispetto all'acquisizione dei moduli ai sensi del predetto art. 2 dell'ordinanza n. 408/2016, anche in considerazione della prospettiva temporale di impiego delle relative strutture.

     Di tale determinazione è data comunicazione con particolare riferimento alla verifica della convenienza economica alla Struttura di Missione di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento n. 444 del 4 aprile 2017.

     2. Per le medesima finalità di cui al comma 1, i comuni interessati dagli eventi sismici di cui in premessa, previa acquisizione del parere favorevole della Regione territorialmente competente, sono autorizzati a provvedere con le stesse modalità.

     Di tale determinazione è data comunicazione ai sensi e con le modalità di cui al precedente comma alla Struttura di Missione di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento n. 444 del 4 aprile 2017, dalla Regione competente per territorio.

 

     Art. 5. Disposizioni finanziarie

     1. Alle misure disciplinate nella presente ordinanza strettamente derivanti dall'esigenza di far fronte alla situazione emergenziale, nel quadro di quanto previsto ai sensi dell'art. 1, comma 3, dell'ordinanza n. 388/2016, si provvede a valere sulle risorse finanziarie che sono rese disponibili per la gestione della situazione di emergenza di cui in premessa, attribuite con le delibere del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, del 27 e del 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017 citate in premessa.

     La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.