Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 79. Protezione civile |
Capitolo: | 79.2 interventi particolari |
Data: | 18/08/2017 |
Numero: | 475 |
Sommario |
Art. 1. Ulteriori misure urgenti per garantire il funzionamento della Commissione per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi |
Art. 2. Modifiche e integrazioni all'art. 2, comma 4, dell'ordinanza n. 444/2017 |
Art. 3. Ulteriori disposizioni per la messa in sicurezza ed il ripristino della viabilità |
Art. 4. Ulteriori disposizioni finalizzate a garantire la continuità delle attività di culto |
Art. 5. Disposizioni finanziarie |
§ 79.2.1455 - Ordinanza 18 agosto 2017, n. 475.
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016.
(G.U. 29 agosto 2017, n. 201)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della protezione civile
Visto l'art. 5 della
Visto l'art. 107 del
Visto il
Visto il
Visto l'art. 10 del
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri in data 24 agosto 2016, con i quali è stato dichiarato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 26 agosto 2016, n. 388 recante «Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016»;
Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile del 28 agosto 2016, n. 389, del 1° settembre 2016, n. 391, del 6 settembre 2016, n. 392, del 13 settembre 2016, n. 393, del 19 settembre 2016, n. 394, del 23 settembre 2016, n. 396, del 10 ottobre 2016, n. 399, del 31 ottobre 2016, n. 400, dell'11 novembre 2016, n. 405, del 12 novembre 2016, n. 406, del 15 novembre 2016, n. 408, del 19 novembre 2016, n. 414, del 21 novembre 2016, n. 415, del 29 novembre, n. 418, del 16 dicembre 2016, n. 422, del 20 dicembre 2016, n. 427, dell'11 gennaio 2017, n. 431, del 22 gennaio 2017, n. 436, del 16 febbraio 2017, n. 438, del 22 maggio 2017, n. 454, del 27 maggio 2017, n. 455, nonchè n. 460 del 15 giugno 2017, recanti ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi calamitosi in rassegna;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 4 aprile 2017, n. 444 recante «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro, senza soluzioni di continuità, delle Regioni Lazio, Abruzzo, Marche ed Umbria nelle attività avviate durante la fase di prima emergenza, disciplinate con le ordinanze adottate ai sensi dell'art. 5 della
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 9 settembre 2016, con il quale è stato nominato il Commissario straordinario per la ricostruzione nelle zone colpite dal sisma, ai sensi dell'art. 11 della
Visto il
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, nonchè degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese;
Visto il
Vista la nota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 17 luglio 2017;
Acquisite le intese delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
Dispone:
Art. 1. Ulteriori misure urgenti per garantire il funzionamento della Commissione per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi
1. Al fine di garantire la prosecuzione, senza soluzione di continuità, dei lavori della Commissione per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi, anche con riferimento alle attività svolte e da svolgere a seguito degli eventi sismici di cui in premessa, è autorizzata l'ulteriore proroga, fino al 31 ottobre 2017, della scadenza del termine di durata della Commissione nella composizione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2011, come modificata ed integrata dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 18 febbraio 2013 e 27 luglio 2015.
Art. 2. Modifiche e integrazioni all'art. 2, comma 4, dell'ordinanza n. 444/2017
1. All'art. 2, comma 4, dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento n. 444/2017, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole «limitatamente agli edifici scolastici non inclusi nelle ordinanze del Commissario straordinario per la ricostruzione e contenuti nel
b) alla fine del comma è aggiunto il seguente periodo: «Al fine di garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2017/2018 mediante l'approntamento di misure temporanee, le risorse possono, altresì, essere utilizzate per l'attuazione di ulteriori misure urgenti consistenti nella realizzazione di nuovi lavori su edifici pubblici esistenti, nonchè di eventuali adeguamenti funzionali dei medesimi, quando tali soluzioni consentano la piena funzionalità delle strutture e risultino più convenienti rispetto alla realizzazione di strutture modulari provvisorie ad uso scolastico.».
2. Al fine di garantire la prosecuzione delle iniziative per la continuità dell'attività scolastica di cui all'art. 2, comma 4, dell'ordinanza n. 444/2017, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a trasferire alla Direzione generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale del Ministero dell'istruzione e della ricerca ulteriori risorse finanziarie nel limite di spesa di 6.000.000,00 di euro, sulla base di un apposito piano degli interventi adottato d'intesa con il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione e trasmesso al Dipartimento della protezione civile medesimo per la successiva presa d'atto da parte di quest'ultimo. A tale scopo, le risorse di cui al presente comma sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate al Ministero dell'istruzione e della ricerca.
Art. 3. Ulteriori disposizioni per la messa in sicurezza ed il ripristino della viabilità
1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 2 comma 3, dell'ordinanza n. 444/2017, ed al fine di garantire la continuità delle attività di cui all'art. 4, comma 2, dell'ordinanza n. 408/2016, con riferimento agli eventuali ulteriori stralci del programma di ripristino e messa in sicurezza della rete stradale approvati successivamente alla data del 7 aprile 2017, l'ing. Fulvio Soccodato, assicura, ai sensi dell'art. 15-ter del
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede all'approvazione di eventuali ulteriori stralci del programma di cui al comma 1, nonchè alla rimodulazione degli stessi, sentito il Dipartimento della protezione civile limitatamente agli interventi posti a carico delle risorse finanziarie rese disponibili per la gestione dell'emergenza ai fini dell'assunzione della spesa degli interventi eventualmente realizzati direttamente dagli enti gestori competenti.
Art. 4. Ulteriori disposizioni finalizzate a garantire la continuità delle attività di culto
1. Al fine di garantire la continuità delle attività di culto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2 dell'ordinanza n. 408/2016, le Regioni sono autorizzate a concludere contratti di locazione o di comodato di immobili da destinare ai citati usi e/o a procedere ad eventuali necessari adeguamenti funzionali, qualora tali soluzioni risultino economicamente più vantaggiose rispetto all'acquisizione dei moduli ai sensi del predetto art. 2 dell'ordinanza n. 408/2016, anche in considerazione della prospettiva temporale di impiego delle relative strutture.
Di tale determinazione è data comunicazione con particolare riferimento alla verifica della convenienza economica alla Struttura di Missione di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento n. 444 del 4 aprile 2017.
2. Per le medesima finalità di cui al comma 1, i comuni interessati dagli eventi sismici di cui in premessa, previa acquisizione del parere favorevole della Regione territorialmente competente, sono autorizzati a provvedere con le stesse modalità.
Di tale determinazione è data comunicazione ai sensi e con le modalità di cui al precedente comma alla Struttura di Missione di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento n. 444 del 4 aprile 2017, dalla Regione competente per territorio.
Art. 5. Disposizioni finanziarie
1. Alle misure disciplinate nella presente ordinanza strettamente derivanti dall'esigenza di far fronte alla situazione emergenziale, nel quadro di quanto previsto ai sensi dell'art. 1, comma 3, dell'ordinanza n. 388/2016, si provvede a valere sulle risorse finanziarie che sono rese disponibili per la gestione della situazione di emergenza di cui in premessa, attribuite con le delibere del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, del 27 e del 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017 citate in premessa.
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.