Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 57. Istruzione |
Capitolo: | 57.6 istruzione professionale |
Data: | 31/07/2017 |
Numero: | 134 |
Sommario |
Art. 1. Criteri per la definizione dell'orario complessivo annuale degli istituti tecnici |
Art. 2. Disposizioni finali |
§ 57.6.112 - D.P.R. 31 luglio 2017, n. 134.
Regolamento recante integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, concernente il riordino degli istituti tecnici, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
(G.U. 14 settembre 2017, n. 215)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 87 e 117 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della
Visto il testo unico delle leggi in materia di istruzione di cui al
Vista la
Visto in particolare, l'articolo 1, comma 605, della citata
Vista la
Visto il
Visto in particolare, l'articolo 13, comma 1-ter, del citato
Visto il
Vista la
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Visto il
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Visto il
Visti in particolare l'articolo 1, commi 1 e 2, l'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), e l'articolo 8, comma 2, lettera a), del citato
Visto il piano programmatico predisposto dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 64, comma 3, del citato
Vista la sentenza del Tribunale amministrativo regionale Lazio, sezione III-bis, n. 3527, depositata in data 8 aprile 2013, passata in giudicato, che ha annullato l'articolo 5, comma 1, lettera b), del citato decreto n. 88 del 2010 nella parte in cui «determina, senza indicazione dei criteri, l'orario complessivo per gli istituti tecnici»;
Vista la sentenza del Tribunale amministrativo regionale Lazio, sezione III-bis, n. 6438, che ordina al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca l'esecuzione della citata sentenza n. 3527 del 2013;
Considerato che per l'esecuzione della sentenza si rende necessaria una integrazione del regolamento di cui al richiamato
Ritenuto di dover prioritariamente tutelare il diritto-dovere all'istruzione secondo un carico orario settimanale sostenibile dagli alunni, nonchè coerente con le finalità didattico-educative dei percorsi di istruzione, anche in attuazione di quanto previsto dal richiamato articolo 13, comma 1-ter, del
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 agosto 2016;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
Acquisito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione reso nell'adunanza del 4 ottobre 2016;
Acquisito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi nella seduta del 1° dicembre 2016;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 luglio 2017;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1. Criteri per la definizione dell'orario complessivo annuale degli istituti tecnici
1. All'articolo 5 del
a) al comma 1, lettera b), sono aggiunte le seguenti parole: «e risponde ai criteri indicati nel comma 1-bis»;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. L'orario annuale complessivo, come determinato dal comma 1, lettera b), è definito secondo i seguenti criteri;
a) superamento delle sperimentazioni didattiche già adottate in assenza di un quadro di riferimento organico, tenendo conto dei risultati con esse raggiunti, attraverso la stabilizzazione del sistema ordinamentale e l'introduzione della possibilità di utilizzo delle quote di autonomia e degli spazi di flessibilità di cui al comma 3, salvaguardando la coerenza tra i percorsi e i titoli di studio rilasciati mediante la riconduzione agli indirizzi, profili e quadri orari standard di cui agli allegati B e C;
b) ripartizione delle ore di laboratorio in maniera da assicurarne una prevalenza nel secondo biennio e nell'ultimo anno;
c) conformazione dei piani di studio in base ad una quota oraria di 60 minuti, fatte salve le forme di flessibilità adottate ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera b), del
d) ponderazione dei quadri orari tenuto conto, in particolare, della sostenibilità dell'impegno orario richiesto agli studenti e dell'introduzione di metodologie didattiche innovative;
e) definizione di piani di studio il cui impianto curriculare garantisca il raggiungimento dei risultati di apprendimento, declinati in competenze, conoscenze e abilità, attraverso la complementarità tra le diverse discipline, valorizzando il legame tra il contributo educativo offerto dalla cultura scientifico-tecnologica e la cultura umanistica;
f) previsione di piani di studio con un numero di ore complessive per ogni disciplina adeguato al conseguimento dei risultati di apprendimento attesi in esito ai corrispondenti percorsi quinquennali, ponderando la quota oraria delle singole discipline in relazione alle caratteristiche e al profilo del diplomato di ciascun percorso e tenendo conto, laddove possibile, della struttura oraria del previgente ordinamento e dei contenuti innovativi del percorso, nonchè dei tempi di presenza in aula degli studenti e della necessità di agevolare la concentrazione e partecipazione dei medesimi;
g) adeguata ripartizione tra le discipline dell'area di istruzione generale e dell'area di indirizzo, diversificata in relazione al primo biennio, secondo biennio e quinto anno. In particolare, la suddetta ripartizione deve considerare la funzione di ciascun segmento del percorso di istruzione che, per il primo biennio, si pone in relazione con l'assolvimento dell'obbligo di istruzione finalizzato all'acquisizione dei saperi e delle competenze chiave di cittadinanza e, per il secondo biennio e quinto anno, con l'introduzione progressiva e più incisiva delle discipline dell'area di indirizzo in relazione all'acquisizione degli apprendimenti più propriamente necessari ad assumere una adeguata competenza professionale di settore. Il rapporto tra ore/discipline da destinare all'area di istruzione generale e all'area di indirizzo è modulato, di conseguenza, secondo una proporzione superiore nel primo biennio a favore dell'area di istruzione generale e, nel secondo biennio e quinto anno, a favore dell'area di indirizzo;
h) dimensionamento dell'orario complessivo annuale e dell'orario settimanale delle lezioni ad un livello tale da garantire un equilibrato assortimento delle discipline di studio in relazione agli obiettivi di apprendimento, al fine di assicurare, a regime, l'ottimale determinazione delle cattedre, salvaguardando la stabilità dei docenti presenti nell'istituzione scolastica e la loro titolarità in organico e tutelando la continuità didattica nell'ambito dell'intero ciclo di studi ovvero, distintamente, nell'ambito del primo biennio e degli ultimi tre anni.».
2. All'articolo 7, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica, n. 88 del 2010, dopo la parola: «produttivo», sono aggiunte le seguenti: «tenendo conto anche dei criteri di cui al comma 1-bis dell'articolo 5».
Art. 2. Disposizioni finali
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 2017 Ufficio controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min salute e Min lavoro, n. 1968