§ 57.4.234 - D.Lgs. 14 gennaio 2008, n. 22.
Definizione dei percorsi di orientamento finalizzati alle professioni e al lavoro, a norma dell'articolo 2, comma 1, della legge 11 gennaio 2007, n. 1.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.4 istruzione media e secondaria superiore
Data:14/01/2008
Numero:22


Sommario
Art. 1.  Oggetto e finalità
Art. 2.  Criteri generali
Art. 3.  Soggetti coinvolti
Art. 4.  Criteri per la gestione
Art. 5.  Monitoraggio e valutazione
Art. 6.  Norme finali


§ 57.4.234 - D.Lgs. 14 gennaio 2008, n. 22.

Definizione dei percorsi di orientamento finalizzati alle professioni e al lavoro, a norma dell'articolo 2, comma 1, della legge 11 gennaio 2007, n. 1.

(G.U. 7 febbraio 2008, n. 32)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

     Visto l'articolo 2, commi 1, lettera a), e 2, lettera a), della legge 11 gennaio 2007, n. 1, e in particolare recante delega al Governo per la definizione dei percorsi di orientamento per la scelta dei percorsi della formazione tecnica superiore e dei percorsi finalizzati alle professioni e al lavoro;

     Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni;

     Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 21;

     Vista la legge 24 giugno 1997, n. 196, recante norme in materia di promozione dell'occupazione;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, relativo al regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

     Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione;

     Vista la legge 14 febbraio 2003, n. 30, recante delega al Governo in materia di occupazione e del mercato del lavoro;

     Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, riguardante l'attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro;

     Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, recante definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro;

     Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, con il quale, fra l'altro, sono stati istituiti il Ministero della pubblica istruzione ed il Ministero dell'università e della ricerca;

     Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, e in particolare l'articolo 1, commi 605 e 631;

     Visto il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, ed in particolare l'articolo 13, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione tecnico-professionale e di valorizzazione dell'autonomia scolastica;

     Considerato che il Ministero della pubblica istruzione ha sottoscritto appositi Protocolli di intesa con associazioni ed enti per collegare organicamente le scuole con il mondo del lavoro;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 novembre 2007;

     Sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

     Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

     Ritenuto di non accogliere la condizione espressa dalla VII Commissione permanente della Camera dei deputati relativa all'inserimento degli operatori autorizzati ed accreditati di cui al citato decreto legislativo n. 276 del 2003 tra i soggetti coinvolti nelle azioni di orientamento predisposte dalle istituzioni scolastiche;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 2007;

     Sulla proposta del Ministro dell'università e della ricerca e del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali e le autonomie locali;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Oggetto e finalità

     1. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 11 gennaio 2007, n. 1, in materia di orientamento ai fini dell'accesso ai percorsi universitari ed a quelli dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, le istituzioni scolastiche favoriscono e potenziano il raccordo con il mondo delle professioni e del lavoro, realizzando nell'ambito della propria autonomia amministrativa, didattica, organizzativa e di ricerca, azioni di orientamento, e iniziative finalizzate alla conoscenza, delle opportunità formative offerte dai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, di cui all'articolo 1, comma 631, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dai percorsi finalizzati alle professioni e al lavoro.

     2. Fermo restando quanto previsto per i percorsi in alternanza scuola-lavoro dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, le azioni di orientamento e le iniziative di informazione sono attività istituzionali per tutte le scuole statali e paritarie dell'istruzione secondaria di secondo grado; si inseriscono strutturalmente nel Piano dell'offerta formativa del triennio delle scuole secondarie di secondo grado e prevedono lo svolgimento di attività e di esperienze, di norma all'interno del monte ore annuale delle discipline di insegnamento.

 

     Art. 2. Criteri generali

     1. Le azioni di orientamento di cui all'articolo 1, che si realizzano soprattutto attraverso le iniziative di raccordo tra scuola e mondo delle professioni e del lavoro e un organico collegamento con gli enti territoriali, costituiscono indispensabili strumenti per contribuire alla costruzione di percorsi personalizzati, in vista della transizione verso il lavoro, basati sul collegamento sistematico tra la formazione in aula con quella in laboratorio e in contesti di lavoro. Tali interventi, progettati nell'ambito del Piano dell'offerta formativa di ogni singola istituzione scolastica, nel quadro complessivo della programmazione territoriale e dei piani di orientamento delle province sono definiti e gestiti in relazione ai seguenti criteri generali:

     a) si riferiscono agli obiettivi di apprendimento generali e specifici dei singoli curricula e concorrono a migliorare la preparazione degli studenti, con particolare riferimento all'ordine e all'indirizzo degli studi della scuola che frequentano;

     b) interessano gli studenti dell'ultimo anno;

     c) sono sostenuti soprattutto da intese e convenzioni con associazioni, collegi professionali, enti ed imprese e sono progettati, sotto la responsabilità delle istituzioni scolastiche, con il concorso dei predetti soggetti del mondo del lavoro e delle professioni; in fase di progettazione sono individuate le metodologie didattiche e le modalità organizzative con particolare riferimento all'apprendimento in laboratorio e in contesti di lavoro, nonchè i criteri e gli strumenti di attuazione, di valutazione, di monitoraggio e di certificazione delle competenze con riferimento alle indicazioni nazionali in materia;

     d) tengono conto contestualmente delle vocazioni degli studenti e dei fabbisogni formativi del mondo del lavoro e delle professioni, coniugando le attitudini e le aspirazioni professionali degli studenti e le specifiche professionalità richieste dal mercato del lavoro, tenendo conto anche della valorizzazione delle differenze di genere e delle pari opportunità;

     e) sono costruiti con particolare riferimento all'evoluzione dei settori produttivi e dei servizi, ivi compresi quelli delle pubbliche amministrazioni, a livello locale, nazionale e dell'Unione europea; a tale fine le istituzioni scolastiche individuano, mediante opportuni raccordi con le agenzie preposte, i fabbisogni formativi e occupazionali;

     f) sono coerenti con una organizzazione didattica delle discipline di studio in grado di sollecitare lo studente a individuare interessi e predisposizioni specifiche, così da favorire le sue scelte autonome e consapevoli per la costruzione e realizzazione del proprio progetto di vita personale e professionale;

     g) valorizzano e diffondono azioni di orientamento ed esperienze di alternanza finalizzate alle professioni e al lavoro, di comprovata validità metodologica, che abbiano dato risultati di qualità; non costituiscono in alcun modo un rapporto di lavoro, anche se prevedono momenti di apprendimento in contesti di lavoro che abbiano sempre carattere formativo.

     2. I soggetti di cui all'articolo 3 che concorrono alla realizzazione delle azioni di cui al comma 1 in contesti di lavoro, d'intesa con le istituzioni scolastiche, assicurano il rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

 

     Art. 3. Soggetti coinvolti

     1. Nell'ambito della programmazione dell'offerta formativa delle regioni e dei servizi di orientamento degli enti locali, le istituzioni scolastiche predispongono azioni di orientamento in collaborazione con:

     a) i centri territoriali per l'impiego;

     b) le strutture formative accreditate;

     c) le aziende, imprese, cooperative, amministrazioni pubbliche, comunità, enti ed associazioni di volontariato ecc;

     d) gli organismi competenti ai sensi dell'articolo 6 della legge 12 marzo 1999, n. 68, in materia di inserimento lavorativo delle persone con disabilità.

     2. Ai fini di cui al comma 1, le istituzioni scolastiche tengono conto anche dei servizi offerti dalla Borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

 

     Art. 4. Criteri per la gestione

     1. Il consiglio di classe individua gli obiettivi delle azioni e le modalità di svolgimento, programma le attività relative, valuta l'efficienza e l'efficacia dell'intervento proposto. Per la realizzazione dei percorsi di orientamento figure di riferimento sono individuate nell'ambito di quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro del comparto scuola per la valorizzazione del personale docente, con lo scopo di assicurare l'indispensabile raccordo tra la scuola e i soggetti del mondo delle professioni, e del lavoro per la gestione delle fasi e delle modalità operative delle azioni di orientamento, anche per le attività che si svolgono in contesti di lavoro, fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, per i percorsi dell'alternanza.

 

     Art. 5. Monitoraggio e valutazione

     1. Il monitoraggio e la valutazione di sistema delle attività e dei risultati raggiunti in applicazione di quanto previsto dal presente decreto sono affidati al comitato di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Il comitato opera in raccordo con la commissione prevista dall'articolo 2 del decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, nonchè in raccordo con l'Istituto nazionale di valutazione del sistema dell'istruzione (INVALSI) e con l'Agenzia per lo sviluppo dell'autonomia scolastica.

     2. Il comitato di cui al comma 1 presenta ogni anno al Ministro della pubblica istruzione e alla Conferenza unificata una relazione relativa al monitoraggio e alla valutazione di sistema di cui al presente articolo, formulando proposte per il potenziamento e lo sviluppo del raccordo tra scuole, l'istruzione e formazione tecnica superiore, la formazione professionale e il mondo delle professioni e del lavoro.

 

     Art. 6. Norme finali

     1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico successivo alla sua entrata in vigore.

     2. Dall'attuazione delle norme contenute nel presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.