§ 5.1.250 - L.R. 8 agosto 2017, n. 24.
Criteri per la compartecipazione alle spese di ospitalità alberghiera dei degenti di ex ospedali psichiatrici ed ex case di salute.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:08/08/2017
Numero:24


Sommario
Art. 1.  Finalità e destinatari.
Art. 2.  Costi residui.
Art. 3.  Attuazione.
Art. 4.  Abrogazioni.
Art. 5.  Clausola di neutralità finanziaria.


§ 5.1.250 - L.R. 8 agosto 2017, n. 24.

Criteri per la compartecipazione alle spese di ospitalità alberghiera dei degenti di ex ospedali psichiatrici ed ex case di salute.

(B.U. 11 agosto 2017, n. 77)

 

Art. 1. Finalità e destinatari.

1. Le persone dimesse da ex ospedali psichiatrici ed ex case di salute, ai sensi della legge 23 dicembre 1994, n. 724 “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica” e le persone presenti alla data del 31 dicembre 1995 negli ex Istituti di riabilitazione riconvertiti in residenze sanitarie assistenziali (RSA), in attuazione della legge regionale 30 agosto 1993, n. 39 “Norme di attuazione della legge 30 dicembre 1991, n. 412 in materia sanitaria”, qualora ospiti di strutture residenziali extraospedaliere socio-sanitarie, sono tenute alla compartecipazione alle spese di ospitalità alberghiera secondo i criteri definiti dal DPCM 5 dicembre 2013 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)”, ferma restando la conservazione a favore dell’assistito di una quota non inferiore alla somma corrispondente al 25 per cento del trattamento minimo di pensione INPS per i lavoratori dipendenti, in conformità a quanto previsto dall’articolo 6, comma 4 della legge regionale 18 dicembre 2009, n. 30 “Disposizioni per la istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza e la sua disciplina”.

 

     Art. 2. Costi residui.

1. I costi residui delle spese di ospitalità alberghiera delle persone previste dall’articolo 1 della presente legge, sono a carico del Fondo sanitario regionale.

 

     Art. 3. Attuazione.

1. La Giunta regionale definisce le modalità di compartecipazione da parte delle persone alle spese di ospitalità alberghiera secondo i criteri previsti dall’articolo 1 della presente legge, sentita la competente commissione consiliare, che esprime parere entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento, decorso i quali si prescinde dal parere medesimo.

 

     Art. 4. Abrogazioni.

1. Sono abrogati il comma 1 dell’articolo 55 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7 “Provvedimento generale di rifinanziamento e modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1999)” e l’articolo 73 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2000)”.

 

     Art. 5. Clausola di neutralità finanziaria.

1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.