Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.1 assistenza sanitaria |
Data: | 08/08/2017 |
Numero: | 24 |
Sommario |
Art. 1. Finalità e destinatari. |
Art. 2. Costi residui. |
Art. 3. Attuazione. |
Art. 4. Abrogazioni. |
Art. 5. Clausola di neutralità finanziaria. |
§ 5.1.250 - L.R. 8 agosto 2017, n. 24.
Criteri per la compartecipazione alle spese di ospitalità alberghiera dei degenti di ex ospedali psichiatrici ed ex case di salute.
(B.U. 11 agosto 2017, n. 77)
Art. 1. Finalità e destinatari.
1. Le persone dimesse da ex ospedali psichiatrici ed ex case di salute, ai sensi della
Art. 2. Costi residui.
1. I costi residui delle spese di ospitalità alberghiera delle persone previste dall’articolo 1 della presente legge, sono a carico del Fondo sanitario regionale.
Art. 3. Attuazione.
1. La Giunta regionale definisce le modalità di compartecipazione da parte delle persone alle spese di ospitalità alberghiera secondo i criteri previsti dall’articolo 1 della presente legge, sentita la competente commissione consiliare, che esprime parere entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento, decorso i quali si prescinde dal parere medesimo.
Art. 4. Abrogazioni.
1. Sono abrogati il comma 1 dell’articolo 55 della
Art. 5. Clausola di neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.