§ 5.1.170 - R.R. 19 marzo 2019, n. 5.
Ulteriori modificazioni al regolamento regionale 23 giugno 2017, n. 3 (Disciplina per l'autorizzazione e per l'accreditamento all'esercizio del [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:19/03/2019
Numero:5


Sommario
Art. 1.  (Modificazione all'art. 6)
Art. 2.  (Modificazioni all'Allegato A))


§ 5.1.170 - R.R. 19 marzo 2019, n. 5.

Ulteriori modificazioni al regolamento regionale 23 giugno 2017, n. 3 (Disciplina per l'autorizzazione e per l'accreditamento all'esercizio del trasporto sanitario e prevalentemente sanitario).

(B.U. 27 marzo 2019, n. 15 - S.O. n. 1)

 

Art. 1. (Modificazione all'art. 6)

1. Al comma 1 dell'articolo 6 del regolamento regionale 23 giugno 2017, n. 3 (Disciplina per l'autorizzazione e per l'accreditamento all'esercizio del trasporto sanitario e prevalentemente sanitario) le parole: " fino al 28 febbraio 2019 " sono sostituite dalle seguenti: " fino al 30 settembre 2019 " e le parole: " entro il 31 dicembre 2018 " sono sostituite dalle seguenti: " entro il 31 luglio 2019 ".

 

     Art. 2. (Modificazioni all'Allegato A))

1. Al primo periodo del punto 1.1.1. " Ambulanza da trasporto " dell'Allegato A) del r.r. 3/2017 , le parole: " revisionato ai sensi delle vigenti disposizioni in materia " sono sostituite dalle seguenti: "senza limiti di chilometraggio ma con obbligo di revisione annuale".

2. Il punto 1.1.2. " Ambulanza di soccorso programmato " dell'Allegato A) del r.r. 3/2017 è sostituito dal seguente:

" 1.1.2. Ambulanza di soccorso Automezzo con caratteristiche strutturali compatibili almeno con il tipo "A" previsto dal D.M. 553 del 17/12/1987 o con il tipo "A1" previsto dal D.M. 487 del 20/11/1997; con un chilometraggio non superiore a 400.000 e obbligo di revisione annuale comprensiva di chilometraggio totale. Al superamento del chilometraggio, il mezzo viene declassato automaticamente ad ambulanza da trasporto. Le ambulanze compatibili con il tipo "A" di cui al D.M. 553/1987 devono essere in grado di effettuare il trasporto di almeno un infermo barellato.

L'ambulanza è dotata di attrezzature specificate nel paragrafo 5.2, idonee a fornire il sostegno di base alle funzioni vitali di pazienti critici, che include la defibrillazione con apparecchio semiautomatico. L'utilizzo è previsto per attività di soccorso in occasioni di manifestazioni con affluenza di pubblico. ".

3. Al secondo paragrafo del punto 1.1.3. " Ambulanza di soccorso avanzato " dell'Allegato A) del r.r. 3/2017 , le parole: " da non più di 7 anni " sono sostituite dalle seguenti: "da non più di 10 anni".

4. La rubrica del punto 3 " INFRASTRUTTURE E DOTAZIONI TECNOLOGICHE " dell'Allegato A) del r.r. 3/2017 è sostituita dalla seguente: " INFRASTRUTTURE E DOTAZIONI TECNOLOGICHE SPECIFICHE PER IL SERVIZIO DI EMERGENZA-URGENZA (118) ".

5. Al primo paragrafo del punto 3.1 " Sede operativa " dell'Allegato A) del r.r. 3/2017 , dopo le parole: " attività di trasporto sanitario " sono aggiunte le seguenti: " di emergenza-urgenza (118) ".

6. Al primo paragrafo del punto 3.2 " Sistema di telecomunicazioni " dell'Allegato A) del r.r. 3/2017, dopo le parole: " adibiti al soccorso " sono aggiunte le seguenti: " di emergenza-urgenza (118) " e il quarto paragrafo: " Chi intende svolgere servizi programmabili e non dispone di personale presente in sede 24 ore al giorno deve fornire un recapito telefonico alternativo tramite il quale attivare, modificare o annullare un servizio. " è soppresso.