§ 1.1.165 - L.R. 20 gennaio 2017, n. 4.
Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019 della Regione Campania.


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:1. ordinamento, organizzazione, mezzi finanziari
Capitolo:1.1 bilancio e contabilità
Data:20/01/2017
Numero:4


Sommario
Art. 1.  Stato di previsione delle entrate.
Art. 2.  Stato di previsione della spesa.
Art. 3.  Bilancio di previsione finanziario della Regione Campania 2017-2019.
Art. 4.  Disposizioni in materia di variazioni del bilancio.
Art. 5.  Disposizioni in materia di documento tecnico di accompagnamento e di bilancio gestionale.
Art. 6.  Entrata in vigore.


§ 1.1.165 - L.R. 20 gennaio 2017, n. 4.

Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019 della Regione Campania.

(B.U. 20 gennaio 2017, n. 7)

 

Art. 1. Stato di previsione delle entrate.

1. Il totale generale delle entrate della Regione per l'anno finanziario 2017 è approvato in euro 22.164.094.765,64 in termini di competenza, di cui per entrate conto terzi e partite di giro euro 3.766.667.648,02 e in euro 27.906.194.368,41 in termini di cassa.

2. Il totale generale delle entrate della Regione per l'anno finanziario 2018 è approvato in euro 21.525.046.697,85 in termini di competenza, di cui per entrate conto terzi partite di giro euro 3.766.227.648,02.

3. Il totale generale delle entrate della Regione per l'anno finanziario 2019 è approvato in euro 20.517.156.994,19 in termini di competenza, di cui per entrate conto terzi partite di giro euro 3.765.786.448,02.

 

     Art. 2. Stato di previsione della spesa.

1. Il totale generale della spesa della Regione per l'anno finanziario 2017 è approvato in euro 22.164.094.765,64 in termini di competenza, di cui per spese conto terzi partite di giro euro 3.766.667.648,02 e in euro 27.748.735.820,70 in termini di cassa.

2. Il totale generale della spesa della Regione per l'anno finanziario 2018 è approvato in euro 21.525.046.697,85 in termini di competenza, di cui per spese conto terzi partite di giro euro 3.766.227.648,02.

3. Il totale generale della spesa della Regione per l'anno finanziario 2019 è approvato in euro 20.517.156.994,19 in termini di competenza, di cui per spese conto terzi partite di giro euro 3.765.786.448,02.

4. Per l'esercizio finanziario 2017 sono autorizzati gli impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza e i pagamenti entro i limiti degli stanziamenti di cassa di cui al comma 1, in conformità all'annesso prospetto delle spese di bilancio redatto per missioni, programmi e titoli.

5. Per l'esercizio finanziario 2018 e 2019 sono autorizzati gli impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza di cui ai commi 2 e 3 in conformità all'annesso prospetto delle spese di bilancio redatto per missioni, programmi e titoli.

6. Per tutte le annualità ricomprese nel bilancio di previsione 2017-2019 il totale generale della spesa è comprensivo della quota di ripiano del maggiore disavanzo generato per effetto del riaccertamento straordinario dei residui effettuato al fine di adeguarli al principio generale della competenza finanziaria previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e della quota di disavanzo relativa agli accantonamenti per le anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 ripianata con le modalità previste dall'articolo 1, commi da 692 a 700, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2016) e dall'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

 

     Art. 3. Bilancio di previsione finanziario della Regione Campania 2017-2019.

1. Ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 è approvato il bilancio di previsione finanziario della Regione Campania 2017-2019, che si compone:

a) del prospetto delle entrate per titoli e tipologie per gli anni 2017-2018-2019 (allegato n. 1);

b) del prospetto delle spese per missioni, programmi e titoli per anni 2017-2018-2019 (allegato n. 2);

c) del riepilogo generale delle entrate per titoli per gli anni 2017-2018-2019 (allegato n. 3);

d) del riepilogo generale delle spese per titoli per gli anni 2017-2018-2019 (allegato n. 4);

e) del riepilogo generale delle spese per missioni per gli anni 2017-2018-2019 (allegato n. 5);

f) del quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria (allegato n. 6);

g) del prospetto degli equilibri di bilancio (allegato n. 7).

2. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del D.Lgs. n. 118/2011, al bilancio di previsione finanziario della Regione Campania 2017-2019, sono allegati ed approvati:

a) il prospetto esplicativo del risultato d'amministrazione presunto (allegato n. 8);

b) il prospetto concernente la composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato per gli anni 2017-2018-2019 (allegati n. 9a, 9b e 9c);

c) il prospetto concernente la composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2017-2018-2019 (allegati n. 10a, 10b e 10c);

d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento per l'anno 2016 (allegato n. 11);

e) la nota integrativa (allegato n. 12).

3. Ai sensi dell'articolo 39, del D.Lgs. n. 118/2011, al bilancio di previsione finanziario della Regione Campania 2017-2019, sono allegati ed approvati:

a) l'elenco spese obbligatorie (allegato n. 13);

b) l'elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per le spese impreviste (allegato n. 14).

4. Ai sensi dell'articolo 58, comma 1 e dell'articolo 62, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al bilancio di previsione finanziario della Regione Campania 2016-2018, sono altresì allegati ed approvati:

a) il piano di valorizzazione e alienazioni immobiliari e l'elenco dei beni immobili soggetti a valorizzazione e alienazione (allegato n. 15);

b) la nota informativa nella quale sono evidenziati gli oneri e gli impegni finanziari, rispettivamente stimati e sostenuti, derivanti dai contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata (allegato n. 16).

5. Ai sensi dell'articolo 1, comma 468 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019) è altresì allegato ed approvato il prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica (allegato n. 17) [1].

 

     Art. 4. Disposizioni in materia di variazioni del bilancio.

1. Nel corso dell'esercizio il bilancio di previsione può essere oggetto di variazioni autorizzate con legge regionale.

2. Ai sensi dell'articolo 51 del D.Lgs. n. 118/2011, in deroga al comma 1, con deliberazioni di Giunta regionale sono adottate le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione riguardanti:

a) iscrizione di risorse vincolate: l'istituzione di nuove tipologie di bilancio, per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici nonché per l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore;

b) compensative tra missioni per le risorse vincolate: variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità della spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle risorse, o le variazioni se sono necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata;

c) compensative tra missioni per le spese del personale: variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'amministrazione;

d) compensative tra missioni per la cassa: variazioni compensative tra le dotazioni di cassa delle missioni e dei programmi di diverse missioni;

e) fondo pluriennale vincolato: le variazioni di bilancio riguardanti il fondo pluriennale vincolato previsto dall'articolo 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011;

f) fondo di riserva per spese impreviste: i prelievi dal fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 48, lettera b) del D.Lgs. n. 118/2011;

g) reiscrizione del risultato di amministrazione per residui perenti: le variazioni necessarie per l'utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione riguardante i residui perenti;

h) reiscrizione di risorse vincolate: le variazioni di bilancio riguardanti la mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, secondo le modalità previste dall'articolo 42, commi 8 e 9 del D.Lgs. n. 118/2011.

 

     Art. 5. Disposizioni in materia di documento tecnico di accompagnamento e di bilancio gestionale.

1. La Giunta regionale nella prima seduta successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, approva il documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione con cui ripartisce le tipologie delle entrate in categorie e i programmi della spesa in macroaggregati conformemente agli schemi dell'allegato 12 del D.Lgs. n. 118/2011.

2. La Giunta regionale contestualmente all'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio, approva il bilancio di previsione gestionale con cui ripartisce le categorie dell'entrate e i macroaggregati delle spese in capitoli, e li attribuisce ai titolari dei centri di responsabilità amministrativa per il raggiungimento degli obiettivi assegnati.

3. La Giunta regionale nel corso dell'esercizio, con atto deliberativo adotta variazioni al documento tecnico di accompagnamento ed al bilancio di previsione gestionale disponendo storni tra capitoli appartenenti a diverse categorie per le entrate, o diversi macroaggregati per le spese.

4. Ai sensi dell'articolo 51 del D.Lgs. n. 118/2011, per i capitoli di spesa assegnati con deliberazione di Giunta regionale alla loro responsabilità, i dirigenti della Giunta regionale, con decreto, con esecutività differita all'avvenuta registrazione della variazione nelle scritture contabili dell'Ente, sono autorizzati ad effettuare le seguenti variazioni:

a) tra voci della medesima categoria o del medesimo macroaggregato: le variazioni del bilancio di previsione gestionale compensative fra voci di entrata della medesima categoria e fra voci di spesa del medesimo macroaggregato, assegnati con deliberazione di Giunta regionale alla loro responsabilità, anche con l'istituzione di nuovi capitoli nel rispetto del piano dei conti dell'Ente; se la variazione interessa capitoli di bilancio assegnati a diverse Unità operative dirigenziali della medesima Direzione generale, il decreto di variazione è di competenza del Direttore generale, acquisiti i pareri favorevoli dei dirigenti delle Unità operative dirigenziali cui sono assegnati i capitoli oggetto di variazione;

b) partite di giro e conto terzi: le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, riguardanti i capitoli delle partite di giro e delle operazioni per conto di terzi assegnati con deliberazione di Giunta alla loro responsabilità, anche prevedendo l'istituzione di nuovi capitoli nel rispetto del piano dei conti dell'Ente;

c) fondo pluriennale vincolato: le variazioni di bilancio riguardanti il fondo pluriennale vincolato, escluse quelle previste dall'articolo 3, comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011, di competenza della Giunta regionale;

d) fondo di riserva per spese obbligatorie: i prelievi dal fondo di riserva per le spese obbligatorie di cui all'articolo 48, lettera b) del D.Lgs. n. 118/2011, con le modalità e i limiti definiti con apposita deliberazione di Giunta regionale;

e) fondo di riserva di cassa: i prelievi dal fondo di riserva di cassa di cui all'articolo 48, lettera c) del D.Lgs. n. 118/2011, con le modalità e i limiti definiti con apposita deliberazione di Giunta;

f) versamenti ai conti di tesoreria statale e ai depositi bancari intestati all'Ente: le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'Ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'Ente;

g) variazioni di bilancio, in termini di competenza o di cassa, relative a stanziamenti riguardanti le entrate da contributi a rendicontazione o riferiti a operazioni di indebitamento già autorizzate o perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa, necessarie a seguito delle variazioni di esigibilità della spesa stessa.

 

     Art. 6. Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Campania.

 

Allegati

(Omissis)


[1] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 3 febbraio 2017, n. 9.