Settore: | Codici regionali |
Regione: | Calabria |
Materia: | 4. sviluppo economico |
Capitolo: | 4.4 bonifica e irrigazione |
Data: | 09/05/2017 |
Numero: | 14 |
Sommario |
Art. 1. (Modifica art. 29 l.r. 11/2003) |
Art. 2. (Modifica art. 30 l.r. 11/2003) |
Art. 3. (Modifica art. 32 l.r. 11/2003) |
Art. 4. (Adeguamento alle disposizioni della presente legge) |
Art. 5. (Clausola di invarianza finanziaria) |
Art. 6. (Entrata in vigore) |
§ 4.4.8 - L.R. 9 maggio 2017, n. 14.
Disposizioni in materia di revisore dei conti dei Consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 11/2003.
(B.U. 9 maggio 2017, n. 44)
Art. 1. (Modifica art. 29
1. Al comma 1 dell’articolo 29 della
“d) il Revisore unico dei conti.”.
Art. 2. (Modifica art. 30
1. La lettera a) del comma 4 dell’articolo 30 della
Art. 3. (Modifica art. 32
1. L’articolo 32 della
“Art. 32 (Revisore unico dei conti)
1. Il revisore unico dei conti:
a) è l’organo di controllo del consorzio;
b) è costituito in forma monocratica ed è composto da un membro effettivo e da un membro supplente;
c) esercita le funzioni di legge e quelle indicate nello statuto.
2. Il revisore unico dei conti effettivo ed il supplente devono essere iscritti nel registro dei revisori legali di cui all’articolo 2 del
3. Il revisore unico dei conti percepisce un compenso globale determinato in misura corrispondente a quella prevista dalle disposizioni di cui ai commi 1, 3, 6, 7, 7 bis, dell'articolo 10 della
Art. 4. (Adeguamento alle disposizioni della presente legge)
1. I consorzi di cui alla
2. Decorso inutilmente il termine previsto al comma 1, la Regione esercita il potere sostitutivo ai sensi dell’articolo 20, commi 4 e 5, della
collegato alla manovra finanziaria regionale per l’anno 2006 art. 3, comma 4, della
3. Per effetto della nomina del revisore unico effettuata in sede di prima applicazione della presente legge, cessa l’efficacia degli incarichi dei componenti degli attuali collegi dei revisori dei conti.
Art. 5. (Clausola di invarianza finanziaria)
1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 6. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria (BURC).